Sentenza 13 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/07/2001, n. 9534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9534 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2001 |
Testo completo
zboll 1000 9534/ 01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POROLO LA CORTE SUPREM DICASSAZIONE Oggetto costituzioul SEZIONE SECONDA CIVILE territu di passaggio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente- R.G.N. 13760/99 Cron.22017Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Rep. 3270 Consigliere- Consigliere - Ud. 31/01/01 Dott. NI VELLA Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere UFFICIO COPIE www ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SE N TENZA 6000 per ciritti L # 13 LUG, 2001... sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE AR EL, domiciliato in ROMA presso la 55 L3000 CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso CANCELLERIA dall'avvocato ALFONSO OLLA, giusta delega in atti;
- ricorrente OF022108
contro
DF022109 CASU ANTONIO;
- intimato avverso la sentenza n. 251/98 della Corte d'Appello di 2001 CAGLIARI, depositata il 27/07/98; 187 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 3 SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. Generale Dott. il rigetto del 1/01/01 dal Consigliere Dott. Enrico in persona del Sostituto Procuratore Raffaele CENICCOLA che ha concluso per ricorso. -2- Carcasu r.g. n°13760/99 ogg: servitù Svolgimento del processo Con ricorso ex art. 700 c.p.c. del 4 marzo 1980 EL IA - premesso che era proprietario di una fondo sito in Gonessa, indicato in catasto al foglio 7 mappale 7, privo di accesso carraio alla pubblica via perché intercluso da altri fondi appartenenti a terzi - chiese al pretore di LE che in via di urgenza gli consen- tisse il passaggio coattivo sul fondo confinante di NI CA nel quale esisteva una via di comunicazione con quella pubblica. Alla richiesta si oppose il CA eccependo che il fondo del IA disponeva di accesso alla pubblica via sul confine del mappali 7/b ed 8, rispettivamente di pro- prietà di esso CA e di tale Scarteddu, passaggio costituito in sede di atto di vendita fra costui ed il IA. All'esito dell'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio il pretore,. con ordinanza del 14 agosto 1980, dispose che l'accesso al fondo del ricorrente si esercitasse, secondo quanto richiesto da costui, si esercitasse sulla strada privata, già sede ferroviaria, distinta in catasto con il mappale 12,costeggiante ad est il fon- do del CA e ad ovest quello del IA Costui, con atto notificato l'8 ottobre successivo, nel termine fissato dal pretore per il giudizio di merito, convenne il CA, dinnanzi al tribunale di Cagliari, perché pronunziasse sentenza costitutiva di servitù coattiva di passaggio ai sensi degli artt. 1051 o 1052 c.c. a carico del fondo del convenuto ed a favore di quello proprio e liquidasse la relativa indennità. 3 / 7 Si costituì il CA che, opponendosi alla domanda, eccepi che il fondo del IA disponeva di tre accessi alla via pubblica fra i quali quello indicato in sede cautelare ed altro sul fondo contiguo proprietà del fratello, e che aveva utilizzato anche dopo il provvedimento pretorile per il transito di mezzi impegnati nell'attività edilizia eseguita sul suo fondo lottizzato. Istruita la causa con l'epletamento di tre consulenze tecniche d'ufficio, il tribunale adito, con sentenza del 24 agosto 1992, accertata l'interclusione, quanto meno per il transito di mezzi meccanici, del fondo del IA, mappale 7 del foglio 7, costitui a favore di detto fondo servitù di passaggio anche con mezzi meccanici sul fondo del Casa mappale 12 del foglio 7 secondo il percorso individuato dal terzo consulente riproducente quello indicato nell'ordinanza pretorile, ed infine li- quidò in £.360.000 l'indennità in favore del CA. Adita con il gravame di costui, al quale resistette il IA, la corte d'appello di Cagliari con la sentenza del 27 luglio 1998, ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento di urgenza emesso il 14 agosto 1980 dal pretore di LE, ha rigettato la domanda proposta nei confronti del CA con atto di citazione dell'8 ottobre successivo dal IA,che ha condannato al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio. Per quel che in questa sede rileva,la corte di merito ha osservato che il tri- bunale, pur non avendo espressamente indicato la norma applicata nell'accogliere la domanda del IA, l'aveva implicitamente rinvenuta nel 1 comma dell'art. 1051 c.c. avendo infatti quel giudice ritenuto il fondo del IA del tutto intercluso per 6 V. lif mancanza di qualsiasi preesistente accesso alla pubblica viabilità adatto anche al transito di veicoli meccanici. Non si era tuttavia avveduto il tribunale che gli esperti avevano individua- to altre due servitù di passaggio carraio verso la pubblica viabilità convenzional- mente costituite a favore del fondo de! IA. Una servitù venne costituita con l'atto di acquisto dello Scarteddu, dante causa del IA, nel 1960 e poi trasferita a costui con l'atto di vendita del fondo del 1979. Trattasi di una percorso pedonale e carraio a carico di altro fondo del CA e che raggiunge la via comunale Mogoresu che si restringe in una pendenza difficil- mente superabile da mezzi meccanici. Il CA aveva offerto nel corso del giudizio un allargamento ed uno spostamento di quel percorso all'interno del suo fondo già gravato, ma il IA aveva rifiutato per essere lo sbocco di quel percorso più lonta no dalla strada statale rispetto a quello della servitù richiesta. Altra servitù con sbocco diretto sulla strada statale venne costituita pur a favore dello stesso fondo con l'atto di acquisto fattone dal dante causa del IA e a questo poi trasferito, ritenuto dal consulente tecnico d'ufficio idoneo, anche al transito di mezzi meccanici ma più gravosa per il fondo del CA il quale peraltro non se ne era doluto. In presenza di servitù di passaggio contrattualmente costituite il tribunale non avrebbe potuto disporre una servitù coattiva a favore del medesimo fondo, ma eventualmente l'ampliamento di quello esistente verso la via Morgoresu ai sensi del III comma dell'art. 1051 c.c., il che era poi stato offerto dal CA ma rifiutato dal IA. S v. lift La possibilità di costituire una servitù di passaggio coattivo a favore di un fondo già dotato di accesso alla via pubblica gravante su un terzo fondo esula dal- le previsioni dell'art. 1051 c.c. ed è disciplinata dall' art. 1052 c.c. la cui operatività che postula l'accesso preesistente sia inidoneo o insufficiente, che il suo ampliamento sia materialmente o economicamente irrealizzabile, che il nuovo passaggio risponda a concrete esigenze di sfruttamento agricolo o industriale del fondo. Queste esigenze nella specie esulavano poiché il IA aveva chiesto in via d'urgenza al pretore il passaggio sul fondo del CA nella previsione di interventi agricoli sul proprio fondo che invece, già dal 1980, era stato oggetto non di attività agricola ma di una lottizzazione abusiva: finalità questa certamente estranea alle at- tività indicate dall'art. 1052 c.c. In proposito doveva rilevarsi che il consulente incaricato dal pretore, ave- va rilevato nel 1980 l'assenza di colture e la presenza di opere di preparazione edi- lizia. Per la cassazione di detta pronunzia ricorre il IA sulla base di un com- plesso motivo di doglianza;
non espleta attività difensiva l'intimato CA. Motivi della decisione Con l'unico motivo del ricorso, in relazione ai nn 5 3 dell'art.360 c.p.c.,il IA denunzia il vizio di motivazione insufficiente su un punto decisivo della con- troversia nonché la falsa applicazione degli artt. 1052, 1064,1065 c.c. La corte di merito non ha reso ragione sufficiente degli elementi che l'avevano indotta a discostarsi dalle unanimi conclusioni cui erano pervenuti i tre 6 consulenti tecnici di ufficio in ordine alla assoluta interclusione del fondo dell'odierno ricorrente. Il primo c.t.u., ing. Pacini a pag.3 dell'elaborato aveva affermato l'assoluta interclusione del mappale 7 del foglio 7; alla medesima conclusione era pervenuto il secondo esperto geom. Italo Ghiani che aveva rilevato la sola presenza di strade in- terpoderali;
il terzo c.t.u. nel verificare l'esistenza della prima servitù di passaggio "adombrata" da giudice del merito, aveva affermato a pag. 5 dell'elaborato che l'accennata servitù risultava “assolutamente inesistente sotto il profilo infrastruttu- rale" e che la "proprietà" dell'attore, odierno ricorrente, era “allo stato attuale to- talmente contornata da fondi altrui". Quanto alla seconda servitù configurata dal giudice dell'appello questa era stata ritenuta sulla semplice affermazione dei terzo c.t.u dell'aver il CA verosi- milmente affermato dell'aver lo Scarteddu alienato il fondo all'odierno ricorrente “con tutte le accessioni e i diritti accessori, quali accessi ed altre servitù attive” Risulta valorizzata una formula di mero stile inidonea a comprovare l'esistenza di servitù contrattualmente costituite, il cui titolo deve necessariamente contenere tutti gli elementi idonei, estensione, ubicazione, modalità di esercizio, al- la concreta identificazione del diritto reale"in re aliena": alla assoluta carenza di detti elementi non avrebbero potuto supplire i criteri dettati dagli artt. 1064 e 1065 c.c. operanti solo quando il titolo riveli qualche imprecisione. Non è immune da vizi il diniego di applicazione dell'art. 1052 c.c. non a- vendo corte di merito considerato che anche l'attività edilizia appartiene all'ambito dell'industria”, attività questa unitamente a quella agricola, oggetto di tutela. Né 7 V. poteva in proposito operarsi un distinzione fra attività lecite ed illecite dovendosi considerare che l'attività conoscitiva e decisoria del giudice civile inibisce forme di ingerenza in attività di vigilanza cui sono deputate altre autorità, potendo il giudice verificare se la servitù arrechi concrete possibilità di una migliore utilizzazione del fondo per realizzare gli interessi della produzione Un'interpretazione dell'art. 1052 c.c. non conforme alla descritta "visuale" della tutela si rivelerebbe costituzionalmente illegittima perché discriminerebbe at- tività produttive a seconda delle diverse forme in cui queste si manifestano trattan- do in maniera diseguale il lavoro al quale occorre accordare protezione quale sia la modalità in cui questo si eplichi, sopratutto quando è in grado di apportare ric- chezza. Queste censure hanno esito diverso. In particolare la Corte ritiere corretta la denunzia del vizio di motivazione sul punto decisivo della controversia dell' accertamento di preesistenti servitù di passaggio in favore del fondo dell'odierno ricorrente per accedere alla pubblica viabilità, o viceversa, anche con veicoli meccanici. Nella parte espositiva della sua pronunzia la corte territoriale ha avuto cura di riassumere gli esiti delle tre consulenze espietate nel primo grado del giudizio. In particolare, il giudice dell'appello ha riferito che la relazione del primo esperto era giunta alla conclusione che il "passaggio" che si attribuiva al fondo del IA, in relazione al suo atto di acquisto, si era rivelato come una inidonea fascia di terreno incolto;
che esistevano strade interpoderali di collegamento del mappale 7 con altri fondi senza però confluire nella viabilità pubblica. 0 0 Il secondo consulente aveva suggerito di dotare il fondo del IA di un comodo accesso alla viabilità pubblica con la realizzazione di una pista lunga mt 265 e larga mt 3 che partendo dalla strada comunale di Mogoresu lambisse i confi- ni dei mappali 8 e 981 ( già 7 b) e giungesse al mappale 7 così come inizialmente aveva proposto il CA. Ii terzo consulente, pur avendo dato atto dell'esistenza di un passaggio ( segnato in giallo nella planimetria allegata alla relazione) già esistente a favore del fondo dello Scarteddu e, pertanto, "presumibilmente" trasferito all'acquirente Ca- ria, che partendo dalla strada statale n° 126 si addentra tra i fondi segnati con i mappali 13 e 14 fino al mappale 9 dando accesso al fondo dello Scarteddu, aveva prospettato come soluzione ottimale per fondo del IA la costituzione di una servitù di transito su un percorso già totalmente esistente ed agevolmente percorri- bile che partendo dalla strada statale entrasse nella proprietà dei CA seguendo il tracciato dell'ex ferrovia Monteponi,giungesse, dopo aver costeggiato i mappali 25 e 7b si "innestasse" nella viabilità privata interna alla proprietà del IA. Col richiamo di questi obiettivi esiti istruttori dai quali non è desumibile l'obiettiva giuridica certezza della preesistenza di servità di transito carraio per l'accesso alla viabilità contrattualmente costituite a favore del fondo dell'odierno ricorrente, la corte di merito non ha dato sufficiente conto degli elementi e delle ra- gioni del contrario convincimento della preesistenza di dette servitù di passaggio carraio negozialmente per accedere alla via pubblica a favore del fondo del IA. In particolare non si è il giudice del merito neppure dato carico di indicare le clausole negoziali che, con le specifiche indicazioni del luogo, dell'estensione e 9 delle modalità di esercizio, rendessero certa la costituzione della affermate servitù di passaggio carraio in favore del fondo poi acquistato dal IA ed il suo succes- sivo trasferimento: elementi questi idonei a superare quella presumibile costituzio- ne dello ius in re aliena riferita dal secondo consulente in prime cure. Non trovano consenso le residue censure, concernenti la denunziata falsa applicazione dell'art. 1052 c.c. Questa norma non postula quella obiettiva condizione di “necessità" del passaggio coattivo che l'art. 1051 considera. Essa ha solo riguardo ad una maggiore utilità, che riconosce ad un deter- minato fondo e che costituisce la ragione del "peso" imposto ad un altro fondo, ri- spondente alle esigenze generali della produzione agricola ed industriale. Questo requisito, pertanto, deve essere concretamente, caso per caso, ac- certato e non astrattamente considerato dal giudice dei merito. Ne consegue che la corte territoriale, nella disamina della necessaria verifi- ca della concreta esigenza coerente alla sua destinazione, non avrebbe potuto con- sentire la tutela apprestata dall'art.1052 c.c. ad un attività illecita emergente da una lottizzazione abusiva del fondo che si pretendeva dominante, trovando quella esi- genza di protezione ragionevole limite nella liceità delle attività economiche. Inammissibile è poi l'eccezione, succedanea a questa soluzione, della legit- timità costituzionale dell'art. 1052 c.c. attesa la mancata indicazione delle specifi- che "disposizioni" della legge fondamentale dello stato o di norme di pari valore formale cor. le quali quella ordinaria configgerebbe ( art. 23 lett. b) delia L 11 mar- zo 1953 n°87). 10 Concludendo la disamina il ricorso va accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata va cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio della causa alla corte d'appello di Sassari. Il giudice di rinvio si pronunzierà sull'appello del CA e, all'esito, provve- derà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità facendone questa Corte espressa rimessione.
p. q. m.
la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione cassa la sentenza impugnata in re- lazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Sassari. Roma, il 31 gennaio 2001. Il Presidente (dr Vincenzo Calfapietra) Il Consigliere estensore (dr Enric Spagna Musso) IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 250000 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 200UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 LUG. Registrato in de OTT 2001 4. 48644 vomate 6. 250.000 DUECENTOCINQUANDAMILA Qire p. Il Dirigento Area Servic (D.ssa Maria Grazia Il Responsabile Servizio Atti Gudiziari (Dr. M. RACEICH) 12