Sentenza 24 novembre 2017
Massime • 1
Nel giudizio di revisione, il parere del pubblico ministero che sia stato, sia pure irritualmente, acquisito ai fini della valutazione sull'ammissibilità della richiesta, e che abbia un contenuto argomentativo, deve essere comunicato alla parte richiedente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/11/2017, n. 58009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 58009 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2017 |
Testo completo
58009-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 24/11/2017 Presidente - Sent. n. sez. PATRIZIA PICCIALLI 1858/2017 ANDREA MONTAGNI - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE MAURA NARDIN N.36964/2017 LOREDANA MICCICHE' GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AT NG nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 22/05/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIA sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA MONTAGNI;
lette/sentite le conclusioni del PG Frence decce his chierboche hie dichieren! inemmim"hile ic nicons 7 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 22 maggio 2017 la Corte di Appello di Brescia dichiarava inammissibile la richiesta di revisione della sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano il 17.07.2013 (divenuta irrevocabile il 16.09.2014) con la quale era stata confermata l'affermazione di penale responsabilità di IL AN, pronunciata dal Tribunale di Milano con sentenza del 22.10.2012, in riferimento a numerosi reati di furto aggravato e sostituzione di persona. La Corte territoriale rilevava che, secondo la tesi sostenuta dalla IL, successivamente alla richiamata sentenza di condanna, erano emerse nuove prove, indicative della estraneità della donna ai fatti in addebito. Ciò in quanto la IL, nel periodo di commissione dei reati, si trovava ricoverata presso l'Ospedale Molinette di Torino. Il Collegio considerava che altra precedente richiesta di revisione proposta dalla IL era stata dichiarata inammissibile;
e si soffermava sul contenuto della predetta ordinanza, che aveva messo capo al relativo procedimento. La Corte di Appello osservava che le prove nuove richiamate dall'esponente non erano idonee a provare che la IL si trovasse ricoverata in ospedale nei giorni 25 e 26 ottobre del 2010. Considerava altresì che la difesa non aveva allegato documentazione specifica, da talché la richiesta non poteva superare la preliminare valutazione di ammissibilità.
2. Avverso la richiamata ordinanza della Corte di Appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione IL AN, a mezzo del difensore. L'esponente osserva che la Corte territoriale ha compiuto una arbitraria valutazione del merito delle richieste probatorie, non consentita nella fase preliminare del giudizio di revisione. La parte rileva che una richiesta di revisione può essere dichiarata inammissibile solo nel caso in cui l'infondatezza risulti manifesta e rilevabile ad un primo esame delibativo. La ricorrente considera che il giudice della revisione non può operare una indebita anticipazione del giudizio di merito, nel momento in cui deve valutare l'eventuale manifesta infondatezza della richiesta ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen. In conclusione, l'esponente ritiene che nel caso non siano stati applicati i predetti principi di diritto e che la Corte di Appello avrebbe dovuto procedere in camera di consiglio nel contraddittorio delle parti. Sotto altro aspetto, la ricorrente osserva che non è stato comunicato alla IL il parere del Procuratore Generale. 2 3. Il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte con requisitoria scritta, ha chiesto che la Suprema Corte dichiari inammissibile il ricorso. Rileva che l'eccezione di nullità non risulta autosufficiente, non emergendo dagli atti che il Procuratore Generale abbia espresso un parere. E considera che la Corte di Appello ha effettuato legittimamente la valutazione preliminare sulla capacità dimostrativa delle nuove prove a ribaltare il giudizio di colpevolezza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso impone i rilievi di seguito esposti.
2. Ci si sofferma in primo luogo sull'eccezione processuale relativa alla omessa notifica alla parte del parare del Procuratore Generale. L'eccezione è inammissibile. Le Sezioni Unite hanno chiarito che, nel giudizio di revisione, il parere del pubblico ministero che sia stato acquisito, sia pure irritualmente in quanto non previsto dal vigente ordinamento processuale, ai fini della valutazione sull'ammissibilità della richiesta e che abbia un contenuto argomentativo, deve essere comunicato alla parte richiedente (Sez. U, n. 15189 del 19/01/2012 - dep. 20/04/2012, Dander, Rv. 25202001). Nella sentenza ora richiamata le Sezioni Unite hanno rilevato che non è previsto che il pubblico ministero esprima alcun parere sulla richiesta di revisione;
e che, ove tale parere sia stato irritualmente acquisito, esso deve essere comunicato a pena di nullità al richiedente, ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio. Come si vede, l'eccezione che occupa risulta inammissibile per difetto di autosufficienza;
l'esponente, infatti, si limita a rilevare di non avere ricevuto comunicazione del parere del Procuratore Generale, senza neppure allegare la circostanza che, nel caso concreto, il parere sia stato effettivamente reso.
3. I restanti motivi di censura sono destituiti di ogni fondamento. Il tema che viene in rilievo concerne l'ambito funzionale del potere officioso, che la norma di cui all'art. 634, comma 1, cod. proc. pen. assegna alla corte di appello, in ordine alla dichiarazione di inammissibilità della richiesta di revisione. L'esponente, infatti, censura l'ordinanza resa dalla Corte di Appello di Brescia, con la quale è stata dichiarata inammissibile la richiesta di revisione della richiamata sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Milano il 22.10.2010 nei confronti di IL AN, confermata dalla Corte di merito all'esito del giudizio di appello, assumendo che la Corte territoriale abbia travalicato i limiti dell'esame delibativo proprio dello scrutinio preliminare previsto dall'art. 634, cit., giacché il 3 collegio avrebbe effettuato valutazioni sugli elementi dimostrativi posti a fondamento della domanda, consentite unicamente nella fase di merito del procedimento di revisione, nel contraddittorio. Giova allora richiamare, in via di estrema sintesi, i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, nel definire il portato della valutazione, rimessa alla corte d'appello nella fase preliminare del procedimento di revisione, rispetto alla autonoma causa di inammissibilità della richiesta, data dalla "manifesta infondatezza" della medesima istanza, ai sensi dell'art. 634, comma 1, cod. proc. pen. Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno chiarito che la valutazione preliminare di inammissibilità della richiesta di revisione impinge l'esistenza e la persuasività degli elementi di prova addotti dal richiedente, con riferimento alla loro efficienza dimostrativa, nell'assetto complessivo del tema di prova, rispetto all'esito proscioglitivo voluto dall'art. 630, lett. c), cod. proc. pen. E' il contenuto degli elementi di prova, cioè, che "assume rilievo assolutamente decisivo, ai fini della ammissibilità del giudizio di revisione" (Sez. U, sentenza n. 624 del 26.09.2001, dep. 9.01.2002, Rv. 220441, in motivazione). Le Sezioni Unite hanno pure evidenziato che la regola della intangibilità del giudicato deve essere posta in bilanciamento con la necessaria eliminazione di ogni errore giudiziario, evenienza che costituisce il corollario del principio di "tutela dell'innocente", che qualifica qualsiasi società civile e che trova fondamento nell'art. 24, ultimo comma, Cost., secondo l'interpretazione della predetta norma resa dalla Corte Costituzionale già con sentenza n. 28 del 1969. Non di meno, i supremi giudici, nella sentenza n. 624/2001, sopra citata, hanno sottolineato che il procedimento di revisione costituisce un mezzo straordinario di impugnazione, in quanto consentito dopo il passaggio in giudicato della sentenza;
e che tale mezzo deve essere differenziato da una "mera impugnazione tardiva", che consentirebbe di dedurre, in ogni tempo, ciò che nel processo definitivamente concluso non era stato rilevato o non era stato dedotto. Le Sezioni Unite hanno, quindi, definito i limiti assegnati alla delibazione preliminare di ammissibilità del giudizio di revisione rimesso alla corte di appello, osservando che si tratta di una valutazione prognostica, che muove dalla persuasività degli elementi di prova addotti dal richiedente, nella prospettiva della loro idoneità a vincere "la resistenza del giudicato" (Sez. U, sentenza n. 624 del 26.09.2001, dep. 9.01.2002, cit.). Come si vede, l'oggetto della valutazione preliminare effettuata dalla corte di appello, riguardante la autonoma causa di inammissibilità della istanza di revisione, afferente alla manifesta infondatezza della richiesta, è stato individuato dalle Sezioni Unite nel valore dimostrativo dei nuovi elementi di prova indicati dalla parte. 4 La giurisprudenza ha successivamente ribadito i principi ora richiamati, osservando che l'istituto della revisione non si configura come un'impugnazione tardiva che permette di dedurre in ogni tempo ciò che nel processo, definitivamente concluso, non è stato rilevato o non è stato dedotto, ma che costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, nei casi tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata, dando priorità alle esigenze di giustizia rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici. Si è pure precisato che la risoluzione del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto od un'inedita disamina del deducibile (il giudicato, infatti copre entrambi), bensì l'emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo;
e che allorché tali nuove prove consistano in dichiarazioni testimoniali, esse debbono avere la forza di ribaltare il costrutto accusatorio (Sez. 6, Sentenza n. 32384 del 18.06.2003, dep. 31.07.2003, Rv. 226291). La Corte regolatrice ha ripetutamente osservato che attesa l'espressa previsione nell'art. 634 cod. proc. pen., come autonoma causa di inammissibilità della richiesta di revisione, della manifesta infondatezza della medesima, risulta attribuito alla corte d'appello, nella fase preliminare prevista dalla stessa disposizione, un limitato potere-dovere di valutare, anche nel merito, l'oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente, ancorché costituiti da "prove" focalmente qualificabili come "nuove", a dar luogo ad una necessaria pronuncia di proscioglimento;
e che è, dunque necessaria e legittima la delibazione prognostica circa il grado di affidabilità e di conferenza dei "nova", che non si traduca tuttavia in un'approfondita ed indebita anticipazione del giudizio di merito (cfr. Sez. 1, sentenza n. 29660 del 17.6.2003, dep. 16.07.2003, Rv. 226140; Sez. 5, Ordinanza n. 11659 del 22.11.2004, dep. 24.03.2005, Rv. 231138). E si è da ultimo precisato che in tema di giudizio di revisione, l'inammissibilità della richiesta per manifesta infondatezza sussiste se le ragioni poste a suo fondamento risultino, dalla domanda in sé e per sé considerata, evidentemente inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, essendo invece riservata alla fase del merito ogni valutazione sull'effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato (Sez. 2, Sentenza n. 11453 del 10/03/2015, dep. 19/03/2015, Rv. 263162).
2. Orbene, anche nel caso di specie, la Corte di Appello di Brescia ha effettuato la preliminare disamina della richiesta di revisione presentata nell'interesse di IL AN conformandosi pienamente ai richiamati principi di diritto. La Corte di Appello di Brescia, sviluppando un percorso argomentativo che si colloca nell'alveo dei poteri delibativi assegnati al giudice della revisione, ha 5 osservato che l'ipotizzata prova testimoniale non sarebbe stata idonea a smantellare le prove poste a fondamento della affermazione di responsabilità. Ed il Collegio ha ribadito che la documentazione clinica acquisita non consentiva di affermare che la degenza della IL concernesse i giorni 25 e 26 ottobre 2010, in concomitanza con le date di perpetrazione dei furti. Si tratta di un complessivo apprezzamento che ha condotto la Corte di - Appello di Brescia ha dichiarare inammissibile la richiesta che occupa del tutto - coerente con la valutazione prognostica che l'ordinamento assegna al giudice della revisione, nella fase preliminare del procedimento, come sopra chiarito.
3. Il ricorso è, dunque, inammissibile ed alla relativa declaratoria conseguono le statuizioni di legge, in materia di spese processuali e di condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, come liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 24 novembre 2017. Il Consigliere estensore Andrea Montagni Il Presidente And RB live Pawell приве AT Depositata in Cancelleria 29 DIC. 2017 Oggi, DICA Il Funzionario Giudiziario 480 Patriz Ciorra W O N 16