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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 12/02/2026, n. 2421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2421 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2421/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
CIARDIELLO STEFANO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13743/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio N. 1 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002456700223019050 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2368/2026 depositato il
09/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: 'E presente si riporta agli atti e chiede l'accoglimento del ricorso.
Resistente: 'E presente il Comune di Napoli che rileva il proprio difetto di legittimazione passiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna la società Ricorrente_1 sas del dott. Nominativo_1 e c. (CF P.IVA_2), difesa dall'avv.to Nominativo_2, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 20250002456700223019050 del 1/7/2025, notificata in data 8/7/2025, avente ad oggetto imposta TARI per l'anno 2021, portata dall'avviso di accertamento esecutivo n. 896935592, presuntivamente notificato il 22/3/2024, emesso da Resistente_1
srl in nome e per conto del Comune di Napoli per l'importo di euro 6.897,93.
Eccepisce la ricorrente difetto di legittimazione attiva della società di riscossione Resistente_1 srl stante la sua mancata iscrizione allo specifico albo dei concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del
DL 446/97 non avendone per di più i requisiti, l'illegittimità del fermo in quanto apposto su un'autovettura aziendale ad esclusivo uso della società ricorrente ed utilizzata nell'esercizio della sua attività e come tale impignorabile, il difetto di motivazione del preavviso, l'omessa notificazione dei presupposti atti su cui è fondata l'azione esecutiva, la mancata indicazione del calcolo degli interessi e delle somme intimate.
Non si è costituita Resistente_1 srl che deve essere dichiarata contumace.
Si è costituito il Comune di Napoli che ha evidenziato il proprio difetto di legittimazione passiva essendo l'intera attività accertativa demandata alla società di riscossione Resistente_1 srl.
Il ricorso è stato trattato all'udienza del 9 febbraio 2026 ove, sentite le parti, è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va esaminato preliminarmente il primo motivo di ricorso relativo al difetto di legittimazione attiva della resistente Resistente_1 srl, orbene deve esser preso atto che tale eccezione non può essere accolta alla luce dei recenti sviluppi normativi e giurisprudenziali.
Con l'ordinanza n. 3737 in data 23 maggio 2024, questa Corte di Giustizia di primo grado ha disposto il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., ponendo la questione di diritto “…. se, in materia tributaria, secondo la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 184 del d.l.vo n. 50/2016 (Codice degli appalti) sia validamente ed efficacemente costituita una “società di progetto” avente ad oggetto l'accertamento e la riscossione fiscale, non iscritta (perché impossibilità a farlo) sia nell'albo previsto dall'art. 53 d.l.vo n. 446/1997, che nella relativa sezione separata dell'art. 1, co. 805, legge 27 dicembre 2019, n. 160, sul presupposto che essa mutui dalla società aggiudicataria (iscritta nell'albo predetto e socia unica della società di progetto) i requisiti previsti per legge”.
Il quesito è stato dichiarato ammissibile con decreto del 23 luglio 2024.
Nelle more della pronunzia della Suprema Corte, è intervenuta la legge 21 febbraio 2025, n. 15 che, in sede di conversione del d.l. 27 dicembre 2024, n. 202, con la norma interpretativa di cui all'art. 3, comma 14 septies, ha chiarito il significato da attribuire al succitato art. 184 del d.l.vo n. 50/2016, già oggetto del quesito pregiudiziale alla Suprema Corte.
Dispone la norma succitata: “Per l'anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, è prorogato al 30 settembre 2025. Al fine di adeguare la disciplina relativa all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società”.
Alla luce di quanto statuito dal legislatore con disposizione di natura dichiaratamente interpretativa, non può che affermarsi la legittimità della società Resistente_1 o, per meglio dire, dell'attività da essa finora svolta.
Tale interpretazione è confermata dalla recentissima sentenza n. 7495/2025, con la quale la Corte di
Cassazione, infine pronunziandosi sul proposto quesito pregiudiziale, lo ha dichiarato inammissibile in ragione dello ius superveniens recato dalla norma interpretativa sopra citata.
Passando ad esaminare l'eccezione relativa all'impignorabilità dell'autovettura devono essere richiamate le recenti Ordinanze n. 34813/2024 e n. 7156/2025 con cui la Corte di Cassazione ha approfondito il concetto di strumentalità del bene mobile che permette di evitare l'iscrizione del fermo amministrativo da parte dell'agente della riscossione incaricato di recuperare il credito iscritto a ruolo.
La Corte ha statuito che la strumentalità deve essere oggetto di specifica prova offerta dal contribuente e che la stessa non possa essere desunta dalla mera titolarità del veicolo e dall'esercizio da parte del contribuente di un'attività d'impresa o professionale;
non soccorrono, a tal fine, neppure le risultanze fiscali delle dichiarazioni dei redditi e le deduzioni dei costi ivi applicate per i veicoli, “occorrendo al contrario provare l'indispensabilità o almeno la ricorrente necessità di utilizzo del bene nell'esercizio dell'attività” per la produzione dei ricavi caratteristici della stessa, non rilevando di contro gli altri fini connaturati alla natura intrinseca del bene, come il semplice utilizzo ai fini di spostamento.
La Corte ha precisato che “la semplice circostanza di utilizzare il veicolo per raggiungere l'ufficio, lo studio o un negozio da sola non è sufficiente, in quanto il veicolo non deve essere visto come mezzo di trasporto”, ma è essenziale - per essere considerato strumentale – che lo stesso sia necessario all'esecuzione dell'attività esercitata, precisando, inoltre, che occorre dimostrare che “l'auto è un bene strumentale, ovvero che è necessario per l'attività, come potrebbe essere un camion per la ditta di trasporti o un escavatore per l'impresa che si occupa in campo edile della movimentazione del terreno”. I Giudici di legittimità, sul piano probatorio, hanno da ultimo chiarito che, ai fini della prova della strumentalità del veicolo, necessaria per escludere il fermo, non è sufficiente l'acquisto del bene con fattura come “strumentale” o l'inserimento dello stesso nel registro dei beni ammortizzabili, specificando che nell'ipotesi di disponibilità di diversi veicoli con le medesime caratteristiche, sia necessario altresì dimostrare la stretta inerenza dell'automezzo oggetto della misura cautelare ai risultati economici aziendali. La Cassazione ha richiamato sul punto diverse pronunce di prassi dell'Amministrazione finanziaria (circolari n. 37/E/1997, n. 48/E/1998, n. 1/E/2007, n. 11/
E/2007; risoluzione n. 59/E/2007) che sostengono che il requisito della strumentalità deve essere comunque circoscritto ai soli casi in cui il conseguimento dei ricavi caratteristici dell'impresa dipenda direttamente dall'impiego del veicolo.
La Corte si è anche soffermata sulla relazione tra la strumentalità del bene all'attività e l'inerenza fiscale del relativo costo, specificando che il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa ed esprime la necessità di correlare i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza però che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità – anche solo potenziale o indiretta – dei costi sostenuti in quanto è configurabile come inerente anche ciò che non reca alcun vantaggio economico, giacché il giudizio sull'inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo;
di contro, hanno chiarito che nel giudizio sulla strumentalità di un bene mobile registrato volto all'esclusione della procedura cautelare del fermo amministrativo, rileva lo stretto nesso di indispensabilità del bene per la produzione dei ricavi caratteristici dell'attività.
Orbene richiamando i suddetti principi al caso specifico non può che essere preso atto che parte ricorrente si limita alla produzione del libretto di circolazione e del registro dei beni ammortizzabili su cui, peraltro, risulta la presenza di più autovetture, non dando, quindi, prova della connessione fra l'attività aziendale e l'utilizzo del messo ai fini della produzione dei ricavi né ha provato l'indispensabilità del suddetto mezzo per l'esercizio dell'attività considerando, inoltre, che l'auto su risulterebbe apposto il fermo è immatricolata quale
“autovettura per trasporto di persona -uso proprio” per cui l'eccezione posta non può che essere rigettata.
Risulta, invece, fondata l'eccezione posta relativa all'omessa notifica degli atti presupposti, nello specifico il richiamato avviso di accertamento esecutivo n. 896935592, così come indicato nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
La resistente Concessionaria Resistente_1 srl ha cui il Comune di Napoli ha demandato l'attività accertativa, così come dichiarato dal medesimo Comune di Napoli regolarmente costituitosi, risulta contumace e non ha depositato, pertanto, la documentazione probatoria attestante il regolare svolgimento della presupposta attività accertativa e nello specifico non ha dimostrato la regolare notifica del prodromico avviso di accertamento.
In tal senso va ricordato che la notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi in quanto “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (Sentenza n. 10012/2021 delle SSUU della suprema Corte, Cass. 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008).
L'accoglimento del suddetto motivo di ricorso determina l'assorbimento degli altri motivi di ricorso.
Le spese considerata la particolarità della fattispecie vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo e compensa le spese. Così deciso in Napoli 6 febbraio 2026
Il Giudice
Dott. Stefano Ciardiello
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
CIARDIELLO STEFANO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13743/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio N. 1 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002456700223019050 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2368/2026 depositato il
09/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: 'E presente si riporta agli atti e chiede l'accoglimento del ricorso.
Resistente: 'E presente il Comune di Napoli che rileva il proprio difetto di legittimazione passiva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna la società Ricorrente_1 sas del dott. Nominativo_1 e c. (CF P.IVA_2), difesa dall'avv.to Nominativo_2, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 20250002456700223019050 del 1/7/2025, notificata in data 8/7/2025, avente ad oggetto imposta TARI per l'anno 2021, portata dall'avviso di accertamento esecutivo n. 896935592, presuntivamente notificato il 22/3/2024, emesso da Resistente_1
srl in nome e per conto del Comune di Napoli per l'importo di euro 6.897,93.
Eccepisce la ricorrente difetto di legittimazione attiva della società di riscossione Resistente_1 srl stante la sua mancata iscrizione allo specifico albo dei concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del
DL 446/97 non avendone per di più i requisiti, l'illegittimità del fermo in quanto apposto su un'autovettura aziendale ad esclusivo uso della società ricorrente ed utilizzata nell'esercizio della sua attività e come tale impignorabile, il difetto di motivazione del preavviso, l'omessa notificazione dei presupposti atti su cui è fondata l'azione esecutiva, la mancata indicazione del calcolo degli interessi e delle somme intimate.
Non si è costituita Resistente_1 srl che deve essere dichiarata contumace.
Si è costituito il Comune di Napoli che ha evidenziato il proprio difetto di legittimazione passiva essendo l'intera attività accertativa demandata alla società di riscossione Resistente_1 srl.
Il ricorso è stato trattato all'udienza del 9 febbraio 2026 ove, sentite le parti, è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va esaminato preliminarmente il primo motivo di ricorso relativo al difetto di legittimazione attiva della resistente Resistente_1 srl, orbene deve esser preso atto che tale eccezione non può essere accolta alla luce dei recenti sviluppi normativi e giurisprudenziali.
Con l'ordinanza n. 3737 in data 23 maggio 2024, questa Corte di Giustizia di primo grado ha disposto il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c., ponendo la questione di diritto “…. se, in materia tributaria, secondo la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 184 del d.l.vo n. 50/2016 (Codice degli appalti) sia validamente ed efficacemente costituita una “società di progetto” avente ad oggetto l'accertamento e la riscossione fiscale, non iscritta (perché impossibilità a farlo) sia nell'albo previsto dall'art. 53 d.l.vo n. 446/1997, che nella relativa sezione separata dell'art. 1, co. 805, legge 27 dicembre 2019, n. 160, sul presupposto che essa mutui dalla società aggiudicataria (iscritta nell'albo predetto e socia unica della società di progetto) i requisiti previsti per legge”.
Il quesito è stato dichiarato ammissibile con decreto del 23 luglio 2024.
Nelle more della pronunzia della Suprema Corte, è intervenuta la legge 21 febbraio 2025, n. 15 che, in sede di conversione del d.l. 27 dicembre 2024, n. 202, con la norma interpretativa di cui all'art. 3, comma 14 septies, ha chiarito il significato da attribuire al succitato art. 184 del d.l.vo n. 50/2016, già oggetto del quesito pregiudiziale alla Suprema Corte.
Dispone la norma succitata: “Per l'anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, è prorogato al 30 settembre 2025. Al fine di adeguare la disciplina relativa all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società”.
Alla luce di quanto statuito dal legislatore con disposizione di natura dichiaratamente interpretativa, non può che affermarsi la legittimità della società Resistente_1 o, per meglio dire, dell'attività da essa finora svolta.
Tale interpretazione è confermata dalla recentissima sentenza n. 7495/2025, con la quale la Corte di
Cassazione, infine pronunziandosi sul proposto quesito pregiudiziale, lo ha dichiarato inammissibile in ragione dello ius superveniens recato dalla norma interpretativa sopra citata.
Passando ad esaminare l'eccezione relativa all'impignorabilità dell'autovettura devono essere richiamate le recenti Ordinanze n. 34813/2024 e n. 7156/2025 con cui la Corte di Cassazione ha approfondito il concetto di strumentalità del bene mobile che permette di evitare l'iscrizione del fermo amministrativo da parte dell'agente della riscossione incaricato di recuperare il credito iscritto a ruolo.
La Corte ha statuito che la strumentalità deve essere oggetto di specifica prova offerta dal contribuente e che la stessa non possa essere desunta dalla mera titolarità del veicolo e dall'esercizio da parte del contribuente di un'attività d'impresa o professionale;
non soccorrono, a tal fine, neppure le risultanze fiscali delle dichiarazioni dei redditi e le deduzioni dei costi ivi applicate per i veicoli, “occorrendo al contrario provare l'indispensabilità o almeno la ricorrente necessità di utilizzo del bene nell'esercizio dell'attività” per la produzione dei ricavi caratteristici della stessa, non rilevando di contro gli altri fini connaturati alla natura intrinseca del bene, come il semplice utilizzo ai fini di spostamento.
La Corte ha precisato che “la semplice circostanza di utilizzare il veicolo per raggiungere l'ufficio, lo studio o un negozio da sola non è sufficiente, in quanto il veicolo non deve essere visto come mezzo di trasporto”, ma è essenziale - per essere considerato strumentale – che lo stesso sia necessario all'esecuzione dell'attività esercitata, precisando, inoltre, che occorre dimostrare che “l'auto è un bene strumentale, ovvero che è necessario per l'attività, come potrebbe essere un camion per la ditta di trasporti o un escavatore per l'impresa che si occupa in campo edile della movimentazione del terreno”. I Giudici di legittimità, sul piano probatorio, hanno da ultimo chiarito che, ai fini della prova della strumentalità del veicolo, necessaria per escludere il fermo, non è sufficiente l'acquisto del bene con fattura come “strumentale” o l'inserimento dello stesso nel registro dei beni ammortizzabili, specificando che nell'ipotesi di disponibilità di diversi veicoli con le medesime caratteristiche, sia necessario altresì dimostrare la stretta inerenza dell'automezzo oggetto della misura cautelare ai risultati economici aziendali. La Cassazione ha richiamato sul punto diverse pronunce di prassi dell'Amministrazione finanziaria (circolari n. 37/E/1997, n. 48/E/1998, n. 1/E/2007, n. 11/
E/2007; risoluzione n. 59/E/2007) che sostengono che il requisito della strumentalità deve essere comunque circoscritto ai soli casi in cui il conseguimento dei ricavi caratteristici dell'impresa dipenda direttamente dall'impiego del veicolo.
La Corte si è anche soffermata sulla relazione tra la strumentalità del bene all'attività e l'inerenza fiscale del relativo costo, specificando che il principio dell'inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di reddito d'impresa ed esprime la necessità di correlare i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza però che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità – anche solo potenziale o indiretta – dei costi sostenuti in quanto è configurabile come inerente anche ciò che non reca alcun vantaggio economico, giacché il giudizio sull'inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo;
di contro, hanno chiarito che nel giudizio sulla strumentalità di un bene mobile registrato volto all'esclusione della procedura cautelare del fermo amministrativo, rileva lo stretto nesso di indispensabilità del bene per la produzione dei ricavi caratteristici dell'attività.
Orbene richiamando i suddetti principi al caso specifico non può che essere preso atto che parte ricorrente si limita alla produzione del libretto di circolazione e del registro dei beni ammortizzabili su cui, peraltro, risulta la presenza di più autovetture, non dando, quindi, prova della connessione fra l'attività aziendale e l'utilizzo del messo ai fini della produzione dei ricavi né ha provato l'indispensabilità del suddetto mezzo per l'esercizio dell'attività considerando, inoltre, che l'auto su risulterebbe apposto il fermo è immatricolata quale
“autovettura per trasporto di persona -uso proprio” per cui l'eccezione posta non può che essere rigettata.
Risulta, invece, fondata l'eccezione posta relativa all'omessa notifica degli atti presupposti, nello specifico il richiamato avviso di accertamento esecutivo n. 896935592, così come indicato nella comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
La resistente Concessionaria Resistente_1 srl ha cui il Comune di Napoli ha demandato l'attività accertativa, così come dichiarato dal medesimo Comune di Napoli regolarmente costituitosi, risulta contumace e non ha depositato, pertanto, la documentazione probatoria attestante il regolare svolgimento della presupposta attività accertativa e nello specifico non ha dimostrato la regolare notifica del prodromico avviso di accertamento.
In tal senso va ricordato che la notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi in quanto “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (Sentenza n. 10012/2021 delle SSUU della suprema Corte, Cass. 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008).
L'accoglimento del suddetto motivo di ricorso determina l'assorbimento degli altri motivi di ricorso.
Le spese considerata la particolarità della fattispecie vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo e compensa le spese. Così deciso in Napoli 6 febbraio 2026
Il Giudice
Dott. Stefano Ciardiello