Cass. pen., sez. III, sentenza 09/11/2017, n. 29652
CASS
Sentenza 9 novembre 2017

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In tema di rifiuti, i materiali dragati di cui all'art. 184-quater, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sottoposti ad operazioni di recupero in casse di colmata o in altri impianti autorizzati, cessano di essere rifiuti (c.d. End of Waste) qualora, all'esito di operazioni di recupero (che possono consistere anche in operazioni di cernita e selezione) soddisfino una serie di requisiti e siano utilizzati in conformità a determinate condizioni, diverse a seconda che essi siano utilizzati in un sito o direttamente all'interno di un ciclo produttivo; ne consegue che, in mancanza del verificarsi di dette condizioni, il trasporto dei fanghi di dragaggio al di fuori dello stabilimento necessita del FIR e della dichiarazione di conformità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/11/2017, n. 29652
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29652
    Data del deposito : 9 novembre 2017

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