Sentenza 17 ottobre 2013
Massime • 2
Nell'ipotesi di possesso e successiva utilizzazione di carte di credito di provenienza delittuosa si configura il concorso dei reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 12 D.L. n. 143 del 1991.
L'indebita utilizzazione a fini di profitto di una carta di credito da parte di chi non ne sia titolare integra il reato di cui all'art. 12 l. n. 143 del 1991 (ora previsto nell' art. 55, comma nono, D.Lgs. n. 231 del 2007) indipendentemente dal conseguimento di un profitto per il soggetto agente o dal verificarsi di un danno per il legittimo titolare della carta, non essendo necessario ai fini della consumazione del reato che la transazione giunga a buon fine. (Fattispecie nella quale gli acquisti non erano stati portati a compimento, in quanto l'utilizzo della carta di credito per i relativi pagamenti si concludeva con la dicitura "carta non abilitata").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/10/2013, n. 7019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7019 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PRESTIPINO Antonio - Presidente - del 17/10/2013
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - rel. Consigliere - N. 2294
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 7932/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ES MO N. IL 20/09/1971;
HE BI N. IL 21/07/1974;
avverso la sentenza n. 3659/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 29/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, nella persona del Dr. Lettieri Nicola, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29.3.2012, la Corte d'Appello di Firenze in parziale riforma della decisione del Tribunale di Lucca del 30.1.2008 appellata da RA IM e OS BI rideterminava la pena, per i reati di cui all'art. 648 c.p. e D.L. n. 143 del 1991, art. 12, in un anno e otto mesi ed Euro 450,00 di multa, concesse ad entrambi le attenuanti generiche, prevalenti sulla recidiva per il RA.
Ricorrono per cassazione gli imputati, deducendo la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per errata interpretazione della legge penale in relazione al D.L. n. 143 del 1991, artt. 56 e 12 e art. 648 c.p. (in quanto la condotta è sussumibile sotto l'ipotesi del tentativo di utilizzazione della carta mentre non sussiste il concorso tra i reati di ricettazione e indebito utilizzo di una carta di pagamento), e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in ordine al giudizio di responsabilità. Chiedono pertanto l'annullamento della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Premesso che sussiste continuità normativa tra la fattispecie di utilizzazione illecita di carte di credito o di pagamento, contemplata dall'abrogato D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 12 (conv. con modd. in L. 5 luglio 1991, n. 197), e quella oggi sanzionata dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 55, comma 9, (cfr. Cass.Sez. 2, Sent. n. 24527/2009 Rv. 244272), rammenta il Collegio che l'art. 12 in questione disponeva, in modo del tutto analogo alla norma attualmente in vigore che "chiunque, al fine di trarne profitto per sè o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di danaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da L. 600 mila a L. 1 milione. Alla stessa pena soggiace chi, a fine di trarne profitto per sè o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti ai prelievo di danaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi".
La norma prevede al primo e al secondo comma condotte diverse che non possono essere confuse o assorbite, con conseguente concorso dei reati previsti;
mentre il D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 12, comma 1, punisce l'utilizzo, da parte di soggetto non titolare, di carte di credito o di pagamento, l'art. 12, comma 2, punisce il possesso, la cessione e l'acquisizione di carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati.
L'art. 648 c.p. punisce invece l'acquisto la ricezione o l'occultamento di denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto. Poiché nell'espressione "provenienza illecita" contenuta nel citato art. 12, al di là del suo carattere linguisticamente generico, non può ricomprendersi quella "provenienza da delitto" di cui all'art. 648 c.p., le condotte previste dalle due diverse norme incriminatici sono diverse, e pertanto nel caso in cui, come nella fattispecie, l'imputato, dopo aver ricevuto tali carte di pagamento provenienti da reato, effettui prelievi di denaro contante o pagamenti di merce, il reato di ricettazione concorre con la fattispecie di reato di cui all'art. 12, dovendosi invece ricondurre alla previsione alla previsione incriminatrice di cui al D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 12, seconda parte, conv. nella L. 5 luglio 1991, n. 197 (che sanziona con formula generica la ricezione dei predetti documenti "di provenienza illecita") le condotte acquisitive degli stessi, nelle ipotesi in cui la loro provenienza non sia ricollegabile ad un delitto, bensì ad un illecito civile, amministrativo, o anche penale ma di natura contravvenzionale (v. Cass.Sez. 2, Sent. n. 2465/2010 Rv. 246268; Sez. 6, Sent. n. 35930/2009 Rv. 244874). In tal senso si sono pronunciate da tempo le Sezioni Unite (sentenza n. 22902/2001 Rv. 218872), le quali chiamate a chiarire se l'ipotesi criminosa di cui al D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 12, convertito con la L. 5 luglio 1991, n. 197, che prevede e punisce l'acquisizione di carte di credito, di pagamento o di altro documento analogo di provenienza illecita, sia speciale o meno rispetto ai delitti di ricettazione e di truffa hanno affermato, che nell'ipotesi di possesso e, successiva utilizzazione di carte di credito di provenienza da reato, la condotta "deve essere qualificata come violazione concorrente del D.L. n. 143 del 1991, art. 12, prima parte e dell'art. 648 c.p.", che concorrono.
Considerato che
le carte di credito abusivamente utilizzate sono di provenienza furtiva, e che nella fattispecie sono stati contestati sia l'indebita utilizzazione che la ricezione delle carte di credito di provenienza furtiva, esattamente sono state ritenute concorrenti entrambe le ipotesi criminose di cui all'imputazione. Nè è ravvisabile l'ipotesi tentata per l'utilizzo della carta denunciata rubata da LI AB, e "finito con la dicitura "carta non abilitata", in quanto l'indebita utilizzazione a fini di profitto di una carta di credito da parte di chi non ne sia titolare integra il reato (consumato) di cui alla L. n. 143 del 1991, art. 12 (ed ora quello di cui al D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55, comma 9) indipendentemente dal conseguimento di un profitto per il soggetto agente o dal verificarsi di un danno per il legittimo titolare della carta, non essendo necessario ai fini della consumazione del reato che la transazione giunga a buon fine (v.Cass.Sez. 2, Sent. n. 45901/2012 Rv. 254358).
2. Con il secondo motivo, solo formalmente vengono evocati vizi di legittimità; in concreto, le doglianze sono articolate sulla base di rilievi che tendono ad una rivalutazione del merito delle statuizioni della Corte territoriale: statuizioni, peraltro, nella specie operate dalla Corte di appello con argomenti esaurienti e privi di vizi logici anche in punto responsabilità, evidenziando che il concorso tra i gli imputati appare dimostrato in maniera insormontabile dalle dichiarazioni dei testi, tra cui l'appuntato dei Carabinieri Belardo, a nulla rilevando chi materialmente avesse digitato il PIN, nonché dal rinvenimento presso la loro abitazione dello scontrino della transazione effettuata con la carta provento di furto in danno di PI NA (v.pagg.4 e 5 della sentenza impugnata).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa (v.Corte Cost. sent.n. 186/2000), nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00 ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille ciascuno alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2014