Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2016, n. 3883
CASS
Sentenza 5 maggio 2016

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Massime1

In tema di prescrizione della pena, l'arresto del condannato in esecuzione di un mandato di arresto europeo determina l'inizio dell'esecuzione della pena e la decorrenza ex novo del termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 172, comma primo, cod. pen., a nulla rilevando la successiva decisione dell'autorità estera (nella specie quella tedesca) di non estradare il condannato e revocare il m.a.e., in quanto tale determinazione attiene al rapporto di collaborazione interstatuale ma non incide su quello tra il condannato e lo Stato italiano.

Commentario1

  • 1Estinzione della pena per decorso del tempo: ci vuole un inizio di esecuzione (Cass. 46387/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 dicembre 2024

    Il decorso del tempo ai fini dell'estinzione della pena detentiva, ai sensi dell'art. 172 c.p., comma 4, ha inizio il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile e si interrompe con la carcerazione del condannato. Esso comincia nuovamente a decorrere se il condannato, una volta iniziata la esecuzione della pena mediante la carcerazione, vi si sottragga volontariamente con condotta di evasione. Il quarto e l'art. 172 c.p., comma 5, individuano tre diversi momenti di decorrenza del termine dell'estinzione: il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile (comma 4, prima parte), quello in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2016, n. 3883
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3883
Data del deposito : 5 maggio 2016

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