Sentenza 17 ottobre 2006
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il "dispaccio ANSA" rientra nella nozione di "stampato" regolato dagli artt. 1 e 2 della L. n. 47 del 1948, in quanto le notizie diffuse dalle agenzie di informazione mediante comunicati o dispacci sono
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2006, n. 38932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38932 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 17/10/2006
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 1716
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 46493/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GO MI, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza in data 19.5.2005 della Corte d'appello di Roma;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI TOMASSI M. Stefania;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione;
udito per l'imputato l'Avv. Nunzio Raimondi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
A GO MI è stato contestato il reato di diffamazione aggravata dal fatto determinato e a mezzo stampa per avere redatto, il 5.11.1997, un comunicato giornalistico ANSA intitolato "Ndrangheta: Faida Locri;
inchiesta e vista antimafia" nel quale si offendeva la reputazione di OC OM, indicato come "una delle persone che, pare, figurano nell'inchiesta" e del quale si diceva tra l'altro: "una vita da giudice spesa in gran parte a Locri, oggi Procuratore della Repubblica. L'inchiesta ... avrebbe delineato un quadro a dir poco inquietante, dove uomini delle cosche avrebbero avuto referenti proprio in quel corpo giudiziario che li doveva perseguire. BA, stando alle indiscrezioni, avrebbe costituito uno dei punti di snodo dell'intera indagine perché, si sostiene, non avrebbe agito nel rispetto del suo ruolo, tenendo tra l'altro ancorate alla Procura di Locri indagini che, per loro natura, dovevano essere trasmesse alla Direzione distrettuale antimafia. E se si pensa che BA è a capo delle Procura da oltre 12 anni, l'inquietudine cresce a dismisura ...", immediatamente seguito da altro che dava conto delle smentite de BA e che iniziava affermando "Ma per questo presunto coinvolgimento, BA ha una spiegazione: un complotto teso a defenestrarlo ...".
Il Tribunale di Roma, con sentenza 17.4.2002, ritenendolo responsabile, aveva condannato il NU, in concorso di attenuanti generiche, alla pena, condizionalmente sospesa, di un mese di reclusione.
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Roma riduceva a Euro 1.140 di multa la pena e confermava per il resto la sentenza impugnata.
Analizzate le intercettazioni telefoniche riportate nella informativa dei Carabinieri redatta a conclusione delle indagini cui si riferiva l'articolo, l'informativa stessa e le dichiarazioni del Capitano dei Carabinieri Del Monaco, che aveva coordinate le indagini, la Corte d'appello escludeva che queste avessero in qualche modo coinvolto il Procuratore BA o che potesse ipotizzarsi che i Carabinieri avessero diffuso il suo nome tra quelli dei coinvolti: il NU aveva peraltro dichiarato di non avere avuto conoscenza dell'informativa e che incontrando il Capitano che l'aveva redatta (che neppure conosceva) questi aveva parlato genericamente dell'inchiesta, senza fare il nome del BA. La diffusione della notizia, non vera e non doverosamente riscontrata, costituiva dunque diffamazione, a nulla rilevando che nella seconda parte del dispaccio si desse atto delle "spiegazioni" fornite dalla persona offesa.
Ricorre l'imputato per mezzo del proprio difensore chiedendo, all'esito d'una lunghissima ricostruzione della lettura da dare alla vicenda, l'annullamento della sentenza impugnata e in subordine la declaratoria di prescrizione del reato perché estinto per prescrizione.
Con il primo motivo afferma in particolare il ricorrente che la Corte d'appello, violando l'art. 125 c.p.p., comma 2, art. 192 c.p.p., comma 1, art. 546 c.p.p., comma 1, artt. 598 e 605 c.p.p.,
avrebbe:
- equivocato in merito a prove decisive (le conversazioni intercettate riportate nell'informativa in cui si parlava secondo il ricorrente del magistrato BA e non dell'onorevole BA, come affermato dalla Corte d'appello), travisandone il contenuto e illogicamente interpretandole (con riferimento alla sindacabilità del denunziato travisamento dei fatti il ricorrente evoca la circolare n. 582 del 6.2.2001 del Ministro di Grazia e Giustizia, direzione generali affari penali, richiamata dal Primo Presidente Aggiunto con n. 326/PPA/01 del 26 marzo 2001, nonché S.U. Dessimone);
- omesso di considerare il comportamento tenuto (anche nel proporre querela) dal BA, il quale, peraltro aveva ritenuto di doversi difendere (inviando lettere, presentandosi agli organi istituzionali, parlando di complotto a suo danno), così dimostrando d'essere implicato;
- erroneamente ritenuto superflue, senza motivare, le prove richieste dalla difesa del NU (evidenziando in particolare l'omessa motivazione in ordine al Comunicato stampa la cui acquisizione era stata inizialmente ammessa e in ordine alla disponibilità dei militari di fornire prova orale su di esso, tanto più a fronte della inattendibilità del Del Monaco);
- completamente pretermesso l'esame dei motivi di gravame (anche con specifico riferimento al fatto che v'era altro "momento" delle intercettazioni nel quale risultava indiscutibile il coinvolgimento del Procuratore BA);
- sottovalutato la poca "chiarezza" del Comandante Del Monaco, "trascinato"a forza a deporre, la cui attendibilità doveva logicamente essere revocata in dubbio e risultava smentita dal tenore obiettivo dell'informativa a sua firma, che il teste aveva mostrato di non ricordare;
- completamente omesso di riferire e valutare la scrupolosa attività di controllo della notizia posta in essere dal NU;
- omesso di considerare che l'informativa "dovette essere commentata nel corso della conferenza stampa" e "fu certo divulgata - almeno a seguito degli incidenti cautelari: t.d.l. ed altro ...", così divenendo di dominio pubblico.
Con il secondo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. d) e c), il medesimo travisamento della prova prima censurato ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), richiamando in particolare altresì gli altri dispacci ANSA diffusi, le interviste rilasciate dalla persona offesa e da altro magistrato coinvolto (Filocamo), l'inequivoco tenore delle intercettazioni ambientali;
i riferimenti alla persona del Dott. OC BA.
Si duole quindi della mancanza di motivazione in ordine all'accertamento della verità della notizia e in ordine, quindi alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato. Con il terzo motivo censura, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), d) ed e), il credito prestato ai testi dell'accusa, a fronte di quelli "richiesti - e non ammessi" a discarico (Vetri e Scrima): senza considerare la richiesta di prove della difesa sia in sede di integrazione probatoria in primo grado sia con richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello (e non motivando su questa).
Con il quarto motivo denunzia la violazione della L. n. 47 del 1948, artt. 1 e 2 con riferimento alla ritenuta assimilazione agli stampati da tali norme regolati dei dispacci ANSA, trasmessi mediante "rete privata". Nè tali dispacci, meri strumenti di "ausilio e sopporto per l'attività giornalistica", sarebbero da considerare pubblicazioni, essendo solo in casi sporadici destinati a tal fine, previe le necessarie attività di controllo. DIRITTO
Il primo e secondo motivo del ricorso sono articolati esclusivamente in fatto e sottopongono a questa Corte una inammissibile rivisitazione dei documenti processuali, sostenendo che di essi poteva darsi diversa lettura. Le doglianze così prospettate sono dunque inammissibili, atteso che le conformi decisioni dei giudici di merito risultano più che adeguatamente argomentate.
Nè risulta dedotto alcun reale "travisamento" della prova, dovendo, nel rispetto della funzione del giudice di legittimità, ritenersi tale solamente l'errore revocatorio (sul significante) e soltanto esso. Sicché nonostante la modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e) non può non essere ancora inammissibile ogni censura che, come quelle articolate nei vari motivi nuovi sopra riassunti, risulti rivolta non già a sottoporre alla giudice di legittimità l'esistenza di un errore sull'esistenza di prove decisive (sui significanti assunti per la dimostrazione del thema probandum) bensì a sollecitare una diversa valutazione del risultato probatorio (del significato della prove complessivamente esaminate, estrapolando da esse singoli atti o passaggi che si assumono capaci di supportare una diversa interpretazione della vicenda) e dunque un impossibile sindacato di legittimità sul fatto (Cass. sez. VI, sent. 24.3.2006, n. 14054; Sez. VI, sent. 15/03/2006 n. 10951). Non possono condurre a diversa soluzione gli atti di normazione secondaria evocati dal rimettente (circolare n. 582 del 6.2.2001 del Ministro di Grazia e Giustizia, direzione generali affari penali, richiamata dal Primo Presidente Aggiunto con n. 326/PPA/01 del 26 marzo 2001) che non solo non sarebbero, per la fonte, idonei a superare il dettato legislativo, ma che in realtà riguardano solamente le disposizioni con le quali si indicava come, in caso di ricorso per Cassazione, il giudice a quo dovesse inviare alla Corte soltanto l'atto di impugnazione, la sentenza impugnata, la sentenza di primo grado, l'atto di appello e le eventuali ordinanze impugnate, e come, non avendo il Giudice di legittimità più alcuna possibilità (nemmeno materiale) di accesso agli atti, ne risultasse rafforzato il principio che la sede naturale per rilevare e rimuovere l'errore giudiziario (in punto di fatto) era il giudizio di revisione.
Parimenti inammissibili sono le doglianze, prospettate nel terzo motivo, relative alla mancata acquisizione di prove decisive, giacché il ricorrente non offre alcun elemento che consenta di presagire la decisività di tali prove.
Può solo aggiungersi che a stare alle sentenze di merito il Procuratore BA non era stato mai indagato per "collusione" con alcuna forma di criminalità. E che nessuna indagine di tal fatta l'ebbe mai formalmente a coinvolgere è circostanza che il ricorrente neppure contesta. La notizia riportata nel comunicato Ansa, che di siffatto coinvolgimento parlava, era dunque, obiettivamente, non vera. D'altro canto dalle medesime pronunce risulta che il ricorrente negò d'avere avuto accesso al rapporto degli inquirenti che riportava passi delle intercettazioni telefoniche. Sicché sono irrilevanti, ai fini della considerazione della putatività, gli argomenti con i quali il ricorrente cerca di dimostrare che, malgrado i dati ufficiali, brani di quelle intercettazioni potevano legittimare diversi sospetti.
Resta il quarto motivo, con il quale si denunzia la violazione della L. n. 47 del 1948, artt. 1 e 2, per la ritenuta assimilazione dei dispacci ANSA agli stampati regolati da tali norme.
Osserva il Collegio che, come hanno già ricordato i giudici di merito, le notizie diffuse dalle agenzie d'informazione mediante comunicati o "dispacci" sono evidentemente "destinate alla pubblicazione" e rientrano perciò nella nozione di stampa di cui alla L. n. 47 del 1948, art.
1. Nè, a ritenere il contrario, esisterebbe ragione dell'esplicito riferimento alle pubblicazioni di siffatte agenzie nella L. n. 47 del 1948, art.
2. D'altro canto, quale che sia il mezzo con il quale risultino in concreto lanciati (fax, telescrivente, internet o intranet ad accesso relativamente limitato), ove provengano da agenzia di stampa operante a livello nazionale, come l'ANSA, i comunicati di cui si discute andrebbero comunque considerati "mezzo di pubblicità" ai sensi del terzo comma dell'art. 595 c.p., giacché è principio consolidato che deve considerarsi tale ogni mezzo che consenta la diffusione della comunicazione a "numerose persone indeterminate" (cfr., mutatis, Sez. V, Sentenza n. 9384 del 28/05/1998; Sez. VI, Sentenza n. 2273 del 15/11/1976, Esposito). Non può non rilevarsi infine che non v'è pronunzia di questa Corte che abbia mai posto in dubbio che la diffamazione commessa mediante dispaccio ANSA andava considerata aggravata dall'uso del mezzo della stampa. Mancando tuttavia a tale proposito enunciazioni di principio esplicite, la censura non può ritenersi inammissibile, sicché essa va dichiarata infondata. Ne consegue che la diffamazione per cui si procede deve dichiararsi prescritta, essendo state già concesse all'imputato attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti. La sentenza impugnata va perciò annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato contestato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2006