Sentenza 28 maggio 1998
Massime • 1
In tema di diffamazione, un pubblico comizio va considerato mezzo di pubblicità, e cioè di ampia e indiscriminata diffusione della notizia tra un numero indeterminato di persone.
Commentari • 2
- 1. Commento offensivo su facebook è diffamazione aggravata (cass. 24431/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Postare un commento sulla bacheca facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione tra un gruppo di persone indeterminato: se il commento è offensivo, la relativa condotta costituisce il reato di diffamazione aggravata (595 c.p.). Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 12 febbraio ? 8 giugno 2015, n. 24431 La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il 18 luglio 2013 il Giudice di pace di Roma, chiamato a giudicare una fattispecie diffamatoria, dichiarava la sua incompetenza per materia a decidere in ordine al reato di cui all'art. 595 c.p., co. 3, precisando che, ancorchè non contestata, quella al suo esame integrava fattispecie aggravata ai sensi del terzo comma …
Leggi di più… - 2. Facebook: offendere su una bacheca è diffamazione a mezzo stampaAccesso limitatoCiro Santoriello · https://www.altalex.com/ · 12 giugno 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/05/1998, n. 9384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9384 |
| Data del deposito : | 28 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Aldo SAULINO Presidente del 28.5.1998
1. Dott. Lucio TOTH Consigliere SENTENZA
2. " Alfonso AMATO " N. 1124
3. " Sandro OCCHIONERO " REGISTRO GENERALE
4. " RI ROTELLA " N. 235/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da RZ IU, n. S. Pietro PATTI il 26.10.57
avverso sentenza C.A. MESSINA 14.10.97
Sentita la relazione fatta dal Consigliere M. ROTELLA Udito il Pubblico Ministero nella persona S.P.G. di G. GALATI che ha concluso per l'inammissibilità.
Udito il difensore Avv. F. BARBERA, che ha chiesto l'accoglimento. - ritenuto -
1 - NO IU è stato condannato dal pretore di Patti il 27.11.95 a 2.000.000 di multa, ed al risarcimento dei danni ed alle spese della p.c., per aver diffamato LL RI, nel corso di un comizio politico del 14.11.93 a Patti, dicendo che era 'un fallito nella professione e nella famiglia', nonché per averlo indicato autore di lettere anonime inviate all'autorità giudiziaria. La frase è stata testimoniata dal m.llo dei carabinieri, Di NC, e dall'appuntato NA, presente, ed è intelligibile in una audiocassetta allegata dal querelante, di cui è stata disposta la trascrizione dal Pretore in giudizio.
La c.a. ha assolto l'imputato perché il fatto non sussiste, dall'attribuzione di lettere anonime, non riscontrato dalla registrazione, e ridotto la pena per aver detto che LL era un fallito nella professione e nella famiglia, a L.
1.000.000 m., disattendendo la diversa interpretazione data alla frase dalla difesa (e cioè che "LL era fallito in attacco a lui nella professione e nella famiglia") e la richiesta di acquisizione e perizia di altra audiocassetta, pervenuta accompagnata da lettera anonima, non riscontrandone l'assoluta necessità.
Con il ricorso si deduce 1^ - violazione degli artt 235 e 237 CPP, in relazione all'art. 606/1 lett. d, per la mancata acquisizione della cassetta proveniente dall'imputato, comunque utili per l'accertamento; 2^ - violazione art. 630/2 CPP, perché la corte ha estratto dal novero dei testimoni solo quelli che suffragano la tesi accusatoria, contraddicendosi (Di NC e NA) o recitando a memoria la IN (DA), omettendo di riferire dei testi a discolpa, che assicurano essere stata la frase pronunciata nel senso riferito dall'imputato, seppure ha ritenuto inaffidabili i testi d'accusa nella parte in cui riferivano della lettere anonime, onde la sentenza è incoerente;
3 - violazione art. 62 bis, 69 e 595 CP, in quanto ritenuta l'aggravante dell'uso del mezzo della pubblicità, nel comizio politico, che invece è un mero agglomerato di persone e va considerato a stregua di elemento imprescindibile per la configurazione - base dell'ipotesi delittuosa, ed è inoltre immotivato il diniego di generiche e della mancata comparazione con prevalenza sulla ritenuta aggravante.
2 - Il primo motivo di ricorso è infondato. La richiesta di acquisizione della cassetta già offerta in 1^ grado dall'imputato è stata respinta innanzitutto perché non vi è prova della sua genuinità e, quindi, perché non è necessario disporre la rinnovazione del dibattimento. E la motivazione sul punto è compiuta e corretta. Difatti chi chiede al giudice d'appello di assumere un nuovo mezzo di prova deve dar conto della sua idoneità ad assolvere la funzione dimostrativa di segno contrario a quanto già ritualmente acquisito e ritenuto sufficiente per il convincimento (e non possiede tale idoneità una registrazione che non sa quando, come e da chi apprestata), non potendo sostenerne in via d'ipotesi la decisività. Nella specie si sostiene che l'audiocassetta anonima sarebbe stata comunque utile per l'accertamento.
Il secondo motivo è manifestamente infondato. Prescindendo dalle inapprezzabili argomentazioni di merito del ricorso circa l'attendibilità dei testi, la motivazione spiega proprio che il loro ricordo è verificato sulla scorta della registrazione di sicura provenienza e circa la quale è stata svolta perizia di trascrizione. Diversamente le prove non sono state ritenute sufficienti. Il terzo motivo è infondato. Un pubblico comizio è, a norma dell'art. 595/3 CP, un mezzo di pubblicità e cioè di ampia ed indiscriminata diffusione della notizia tra persone di numero indeterminato. Per il resto il motivo (circa la mancata concessione di generiche prevalenti) risulta nuovo, ed inoltre è generico e di merito nello stesso tempo.
p. q. m
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 1998