Cass. pen., sez. V, sentenza 28/05/1998, n. 9384
CASS
Sentenza 28 maggio 1998

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Massime1

In tema di diffamazione, un pubblico comizio va considerato mezzo di pubblicità, e cioè di ampia e indiscriminata diffusione della notizia tra un numero indeterminato di persone.

Commentari2

  • 1Commento offensivo su facebook è diffamazione aggravata (cass. 24431/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    Postare un commento sulla bacheca facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione tra un gruppo di persone indeterminato: se il commento è offensivo, la relativa condotta costituisce il reato di diffamazione aggravata (595 c.p.). Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 12 febbraio ? 8 giugno 2015, n. 24431 La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il 18 luglio 2013 il Giudice di pace di Roma, chiamato a giudicare una fattispecie diffamatoria, dichiarava la sua incompetenza per materia a decidere in ordine al reato di cui all'art. 595 c.p., co. 3, precisando che, ancorchè non contestata, quella al suo esame integrava fattispecie aggravata ai sensi del terzo comma …

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  • 2Facebook: offendere su una bacheca è diffamazione a mezzo stampaAccesso limitato
    Ciro Santoriello · https://www.altalex.com/ · 12 giugno 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 28/05/1998, n. 9384
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9384
Data del deposito : 28 maggio 1998

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