Sentenza 22 maggio 1999
Massime • 1
La questione di costituzionalità, in relazione all'art. 24 Cost., dell'art. 4 della legge n. 87 del 1994, che prevede l'estinzione, dichiarabile d'ufficio, dei giudizi in corso aventi ad oggetto la riliquidazione dei trattamenti di fine servizio spettanti ai pubblici dipendenti ai fini del computo dell'indennità integrativa speciale, deve ritenersi manifestamente infondata, poiché - come rilevato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 103 del 1995 - la misura processuale è inserita in un provvedimento legislativo teso a soddisfare, sia pure in termini di gradualità, le ragioni fatte valere nei giudizi dei quali impone l'estinzione. Nè sulla operatività o sulla legittimità costituzionale della disposizione incide la circostanza che l'ente previdenziale competente in concreto non riconosca i diritti spettanti all'interessato secondo lo "ius superveniens".
Commentario • 1
- 1. Per ridurre l'onorario dell'avvocato il giudice deve dare adeguata motivazioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 giugno 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/1999, n. 5005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5005 |
| Data del deposito : | 22 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. Giuseppe CELLERINO - Consigliere -
Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -
Dott. Paolo STILE - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NT BE, NT SA N.Q. EREDI DI RI VA, domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato FEDELE DI CRISTINA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.D.A.P. in persona del suo Presidente e legale rappresentante MAURO SEPPIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BOVA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 664/95 del Tribunale di MESSINA, depositata il 05/03/96 R.G.N. 501/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/99 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso;
accoglimento del secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Messina depositato il 21 settembre 1989 NN LI, premesso che l'INADEL, a seguito di pregresso ricorso giurisdizionale, le aveva corrisposto la somma di lire 13.134.426 a titolo di indennità premio fine servizio, esponeva che, ai sensi dell'art.9 della legge 23 dicembre 1975 n.698 (come modif. dafl'art.5 della legge 1 agosto 1977 n.563) ed alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 164 del 29 marzo 1989, era ancora creditrice dell'Istituto di previdenza della complessiva somma di lire 20.141.860, derivate dalla sommatoria tra il trattamento di quiescenza spettantele quale ex dipendente ON (calcolato sulla base dello stipendio goduto all'atto del definitivo collocamento a riposo) e l'indennità premio di servizio maturata per il periodo lavorativo prestato alle dipendenze dell'Amministrazione Provinciale di Messina. Rilevava altresì che il ritardo nel pagamento di detta somma, rispetto al 120^ giorno dal collocamento in quiescenza, le aveva cagionato un danno.
Tanto esposto chiedeva la condanna dell'INADEL al pagamento della somma ancora dovuta a titolo di riliquidazione indennità premio di fine servizio oltre al risarcimento del danno da ritardato pagamento con decorrenza dal 28 febbraio 1980 fino alla sentenza, ed agli interessi legali su tutte le somme da liquidare con la medesima decorrenza fino all'effettivo soddisfo.
Instauratosi il contraddittorio, l'INADEL resisteva alla domanda chiedendone il rigetto.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio per i necessari conteggi, con sentenza del 2-23 aprile 1992 il Pretore, ritenuto non computabile l'indennità integrativa speciale ne' cumulabile il ristoro del maggior danno per ritardato pagamento (parametrato agli indici ISTAT) con gli interessi, accoglieva parzialmente le pretese della LI condannando l'INADEL al pagamento della somma di lire 13.216.894, oltre al risarcimento del danno per il ritardato pagamento di tale somma "da computarsi sommando agli interessi moratori l'importo occorrente a ricostituire il potere d'acquisto esercitato dalla somma medesima all'epoca di corresponsione, secondo gli indici ISTAT, fino alla pronuncia odierna, con ulteriori interessi legali sulla somma risultante fino al soddisfo", ed oltre ancora alla rifusione delle spese processuali.
Avverso tale decisione, con ricorso depositato il 2 maggio 1992, proponeva appello la LI dolendosi della esclusione della indennità integrativa speciale (spettantele in riferimento al periodo al servizio prestato alle dipendenze dell'ONMI) dal computo dell'indennità di anzianità e del diniego del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.
Con nota del 2 maggio 1994 l'appellante rilevava che - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 243 del 19 maggio 1994 e del successivo intervento del legislatore che, con legge 29 gennaio 1994 n.87, aveva stabilito diversificati criteri di computo dell'indennità integrativa speciale, prevedendo all'art.4 la estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge vertenti su pretese di riliquidazione del trattamento di fine servizio comunque denominato con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale - la questione oggetto del primo motivo di gravame doveva considerarsi soggetta a tale ultima previsione, ed insisteva pertanto solo sul secondo motivo d'appello. Con successiva nota dell'11 novembre 1994 tornava però ad insistere anche sulla prima domanda, deducendo che l'NP (gestione autonoma ex INADEL) aveva espressamente rifiutato la chiesta corresponsione di quanto dovuto in esplicazione della legge n.87/1994 (artt.1, lett.a, e 3), sostenendo di nulla dovere a tale titolo.
Con sentenza depositata il 5 marzo 1996, l'adito Tribunale di Messina riteneva estinto il giudizio in relazione alla questione dedotta con il primo motivo d'impugnazione; accoglieva la doglianza avanzata con il secondo motivo, dichiarando la legittimità del cumulo tra rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali e, conseguentemente, riformando parzialmente la sentenza del Pretore, con la condanna dell'Istituto appellato al pagamento di quanto ancora dovuto a tal titolo.
Osservava il Tribunale, a sostegno della sua decisione, che, in relazione al primo motivo d'appello, avente ad oggetto la riliquidazione dell'indennità di anzianità con inclusione della indennità integrativa speciale, doveva dichiarasi d'ufficio estinto il giudizio per effetto dell'art.4 della legge n.87/1994, mentre in relazione al secondo motivo, la doglianza era fondata, tenuto conto della sentenza della Corte cost. n. 85 del 15 marzo 1994 (che aveva sostanzialmente equiparato il regime dei crediti previdenziale e di quelli di lavoro) e dell'art. 16 della legge 412/1991, che esclude il cumulo della rivalutazione ed interessi solo per i crediti maturati successivamente alla data si entrata in vigore della legge stessa. Per la cassazione di tale sentenza ricorrono DE e LV UC, quali eredi di NN LI, prospettando due motivi.
Resiste l'NP con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione del diritto inviolabile di difesa di cui all'art.24 della Cost., falsa applicazione dell'art.4 della legge 29 gennaio 1994 n.87, nonché insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, lamentando che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto applicabile al caso in esame la disposizione di cui all'art.4 citato , che prevedeva l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine servizio comunque denominato con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale, in quanto, a seguito della rituale richiesta formulata da uno degli aventi causa dell'assicurata (ai sensi del 2^ comma dell'art.3 della stessa legge n.87/1994) la gestione previdenziale interessata aveva espressamente negato competere qualsivoglia somma a tale titolo. Il motivo è infondato.
Dispone infatti il primo comma dell'art. 4 di detta legge (recante "Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti") che "I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine servizio comunque denominato copi l'inclusione dell'indennità integrativa speciale sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti". Soggiunge il secondo comma del medesimo articolo che "I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto".
Di fronte al chiaro testo della richiamata legge, correttamente il Tribunale ha osservato che doveva ritenersi precluso, nella fattispecie, una pronuncia di merito in ordine alla richiesta di riliquidazione dell'indennità premio di servizio in ragione del computo dell'indennità integrativa speciale. Ed infatti, il lamentato atteggiamento dell'Istituto previdenziale, contrario al riconoscimento del buon diritto del ricorrente, non costituisce di per sè un ostacolo alla declaratoria di estinzione del giudizio, che appare invece compito imprescindibile del giudice, dal momento che l'invocata legge non offre in proposito margine alcuno di discrezionalità.
Va soggiunto - avendo il ricorrente lamentato nel proposto mezzo d'impugnazione anche violazione del diritto di difesa - che la Corte costituzionale, con sentenza n. 103 del 31 marzo 1995, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale della norma in relazione, tra gli altri, anche all'art.24 Cost., in quanto inserita - giusta principio già in precedenza enucleato in simili ipotesi - in un provvedimento legislativo che comunque è teso a soddisfare, sia pure in termini di gradualità, le ragioni fatte valere nei giudizi nei quali impone l'estinzione, con ciò escludendosi che essa realizzi una menomazione del diritto di difesa, non restandone ostacolato, per l'interessato, lo ius persequendi iudicio quod sibi debetur.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione degli artt.91 c.p.c. e 24 della L.13.6.1942 n.794, nonché del Decreto del Ministro
di Grazia e Giustizia 5.10.1994 n.585, recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 12.6.1993, statuente i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali;
nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.). In particolare, assumono i ricorrenti che l'impugnata sentenza meritava censura in relazione al capo concernente la misura della liquidazione delle spese processuali (limitatamente alle competenze di procuratore) relative al giudizio di rinvio, poste a carico dell'Istituto previdenziale soccombente, in applicazione del principio di cui all'art.91 c.p.c.. Aggiungono che, sotto tale aspetto della causa, in ordine al quale si era inteso sostanzialmente denunciare violazione dei minimi tariffari in riferimento al valore della controversia (di oltre L.10.000.000, avuto riguardo ai capi della domanda accolti), era da tenere innanzitutto presente che il Tribunale aveva operato una determinazione dei diritti di procuratore (per complessive L.320.000) in misura notevolmente inferiore a quella indicata nella nota spese depositata in occasione dell'udienza di discussione, senza peraltro premurarsi di chiarire quali voci avesse ritenuto non dovute. Il motivo, che oltre a prospettare violazione di legge, investe preliminarmente la motivazione della sentenza impugnata, è fondato. Invero, in tema di liquidazione di spese processualì, il giudice, in presenza di una nota specifica della parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione, in misure inferiori a quelle esposte, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione o della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti e alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi a norma dell'art.24 L.13 giugno 1942 n. 794 (Cass.27.10.1994 n. 8872). Nella specie, il sindacato di legittimità sull'osservanza dei minimi inderogabili non è consentito per la totale assenza di motivazione, che non permette di accertare quale sia il valore della causa ritenuto dal Giudice di rinvio, quale tabella sia stata applicata e quali voci della nota spese siano state escluse o ridotte. È opportuno, tuttavia, evidenziare che, in relazione ai diritti di procuratore - contrariamente all'assunto della ricorrente -, la relativa liquidazione non va operata con riferimento al momento in cui si è esaurita l'attività professionale.
Invero, in caso di successione di tariffe professionali nel corso del processo, sono solo gli onorari di avvocato a dover essere liquidati in base alla tariffa in vigore al momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine, con l'esaurimento o la cessazione dell'incarico professionale, in considerazione del carattere unitario dell'attività difensiva, mentre i diritti di procuratore vanno liquidati alla stregua delle tariffe vigenti al momento delle singole prestazioni, le quali si esauriscono nell'atto stesso in cui sono compiute (Cass.22.11.1988 n. 6275; Cass.29.4.1983 n. 2961). Sussistendo il denunziato vizio di motivazione, la impugnata sentenza va cassata sul punto e la causa va rinviata per un nuovo esame al Tribunale di Patti. Allo stesso Giudice si demanda anche, ex art.385, 3^ comma c.p.c., di provvedere in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Patti.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 1999