Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/1999, n. 5005
CASS
Sentenza 22 maggio 1999

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Massime1

La questione di costituzionalità, in relazione all'art. 24 Cost., dell'art. 4 della legge n. 87 del 1994, che prevede l'estinzione, dichiarabile d'ufficio, dei giudizi in corso aventi ad oggetto la riliquidazione dei trattamenti di fine servizio spettanti ai pubblici dipendenti ai fini del computo dell'indennità integrativa speciale, deve ritenersi manifestamente infondata, poiché - come rilevato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 103 del 1995 - la misura processuale è inserita in un provvedimento legislativo teso a soddisfare, sia pure in termini di gradualità, le ragioni fatte valere nei giudizi dei quali impone l'estinzione. Nè sulla operatività o sulla legittimità costituzionale della disposizione incide la circostanza che l'ente previdenziale competente in concreto non riconosca i diritti spettanti all'interessato secondo lo "ius superveniens".

Commentario1

  • 1Per ridurre l'onorario dell'avvocato il giudice deve dare adeguata motivazioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 giugno 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/1999, n. 5005
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5005
Data del deposito : 22 maggio 1999

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