Sentenza 15 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/2002, n. 2234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2234 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2002 |
Testo completo
O 4 L 7 L ) 3 . O E N B C , E 1 A E 9 P 9 N I 1 O - I D 1 Z 1 A - E 1 R C T 2 I S . I D L G U E REPUBBLICA ITALIANA I 9 3 R G E A E 0 2 2 34702 D 6 IN NOME DEL POPOLO ITALIANC N 4 E . . T T T N S T E I S ( R E LA CO NE A Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE CONTRIBUTI CONSORTILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 14359/99 Dott. Donato PLENTEDA Presidente Dott. Mario ADAMO Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Rel. Consigliere Cron. 5411 Rep. Dott. Sergio DI AMATO - Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI Consigliere Ud. 19/11/2001 ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DELL'ARNEO, in persona del Vice Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CARSO 51, presso l'avvocato FRANCESCO RUFINI, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO CONSENTI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CALO' EUGENIA;
intimata avversO la sentenza n. 351/98 del Giudice di pace di 2001 NARDO', depositata il 27/06/98; 2364 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 19/11/2001 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, con l'assorbimento dei restanti motivi del ricorso. Svolgimento del processo 1 Calò NI, con citazione notificata il 20 gen- naio 1998, conveniva dinanzi al Giudice di pace di Nar- dò il Consorzio speciale per la Bonifica di Arneo, esponendo di avere ricevuto avviso di iscrizione a ruo- lo del contributo consortile per l'anno 1997, pari a lire 94.900, chiedeva che fosse dichiarata la insussi- stenza del potere impositivo del Consorzio, la illegit- timità della iscrizione a ruolo e che il medesimo fosse condannato alla restituzione della somma versata nelle more del giudizio. Il Consorzio si costituiva eccependo in via pre- giudiziale l'incompetenza per materia essendo la com- petenza in materia di contributi di bonifica riservata in via esclusiva al Tribunale, stante la loro natura tributaria e per valore del giudice adito, chiedendo nel merito il rigetto della domanda. Il Giudice di pace, con sentenza depositata il 27 giugno 1998, ritenuta la propria competenza, dichiara- 2 va il contributo non dovuto e condannava il Consorzio alla restituzione della somma di lire 94.900. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso a questa Corte il Consorzio, con atto notificato il 17 giugno 1999, formulando tre motivi di gravame. La parte inti- mata non ha controdedotto. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo si denunciano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 9, comma 2, c.p.c.; degli artt. 862 e 864 cod. civ.; 11, 21 e 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215; violazione e falsa applica- zione degli artt. 5 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, conv. con mod. nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 e 8, comma 1 bis, del d.1. 27 aprile 1990, n. 90, conv. nel- la legge 26 giugno 1990, n. 165; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo. Si deduce specificamente al riguardo che questa Corte, con sentenza n. 9493 del 1998, a sezioni unite, ha ritenuto la natura tributaria dei contributi di bo- nifica, e la competenza a conoscerne del Tribunale. Con il secondo motivo si denunciano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 9, comma 2, c.p.c., nonchè vizi motivazionali, per avere ritenuta il Giudi- ce di pace la propria competenza per valore, mentre la causa, essendo in contestazione il potere impositivo 3 del Consorzio, era di valore indeterminabile, e quindi di competenza del Tribunale. Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 10, 11, 59 e 111 del R.D. n. 215 del 1933 e dell'art. 860 cod. civ., la violazione delle regole sull'onere della prova, nonchè il carattere apparente della motivazione. Si lamenta in proposito che il Giu- dice di pace abbia immotivatamente ritenuto non dovuto consortile,il contributo erroneamente escludendo il beneficio derivante all'immobile dell'attore dall'attività del Consorzio, rifiutando tra l'altro l'ammissione delle prove in proposito richieste. 2 Il primo motivo del ricorso è fondato, dovendosi riaffermare in questa sede il principio (affermato da questa Corte con la sentenza 23 settembre 1998, n. 9493 delle sezioni unite, nonchè successivamente con la sentenza 5 maggio 1999, n. 4474 e con numerose altre sentenze di questa sezione) secondo il quale i contri- buti spettanti ai Consorzi di bonifica ed imposti ai proprietari per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e miglioramento fon- diario, rientrano nella categoria generale dei tributi, con la conseguenza che la competenza per materia a CO- noscere della domanda con la quale il contribuente chiede la restituzione delle somme versate a tale tito- 4 lo, perchè non dovute, spetta al Tribunale ordinario ai sensi dell'art. 9, comma 2, c.p.c., non essendo stata attribuita dalla legge alla giurisdizione delle commis- sioni tributarie con il d. lgs. n. 546 del 1992. Ciò in quanto con la domanda si fa valere il diritto soggetti- vo a non essere obbligato a prestazioni patrimoniali all'infuori dei casi contemplati dalla legge. Ne deriva che il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, con assorbimento dei successivi e la sen- tenza impugnata va cassata, dichiarandosi competente a conoscere della causa il Tribunale di Lecce. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte di cassazione O L 4 L 7 Accoglie il primo motivo del ricorso. Dichiara as- O 3 . B ) N E E , E 1 C N 9 sorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e di- A 9 O 1 I P - Z I 1 A 1 D R - chiara la competenza del Tribunale di Lecce. Compensa 1 T E S 2 I C . I G E D R 0 le spese dell'intero giudizio. 3 A O * C C Così deciso in Roma, il 19 novembre 2001, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Il Presidente Il Consigliere estensore Francesco Felicetti Donato Plenteda Trome dirth. シ IL CANCELLIERE Lapt Andrea Audgent il 1555/2002 IL CANCELLIERE