Sentenza 24 settembre 2008
Massime • 1
Nel procedimento di riesame di un decreto di sequestro probatorio o di un decreto di convalida del sequestro probatorio operato dalla polizia giudiziaria l'avviso della data d'udienza deve essere dato solo al pubblico ministero, al difensore del sottoposto a indagine e a chi ha proposto la richiesta e non anche ad eventuali soggetti controinteressati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/09/2008, n. 37702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37702 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 24/09/2008
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 1260
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 003795/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica di US (sottoscritto anche dal Procuratore di Modica);
avverso le ordinanze del Tribunale di US n. 52/07, in data 17/12/2007 e 57/07 in data 21/12/2007;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dr. Adriano Iasillo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dr. Galati Giovanni, il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanze del 17/12/2007 e 21/12/2007 (rispettivamente n. 52/07 e 57/07), il Tribunale di US annullò: il decreto di perquisizione locale e sequestro emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modica in data 09/11/2007 avente ad oggetto il sequestro di un Paliotto ligneo;
il decreto di convalida di sequestro emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modica in data 17/11/2007 avente ad oggetto il sequestro di 59 beni librari (provvedimento n. 52/07); il decreto di perquisizione locale emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modica in data 04/12/2007 e conseguente sequestro. Dispose la restituzione di predetti beni in favore delle persone nei cui confronti erano stati eseguiti i provvedimenti.
Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica di US (ricorso sottoscritto anche dal Procuratore di Modica) deducendo:
Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera C, per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità.
Il ricorrente eccepisce la nullità delle ordinanze n. 52/07 e 57/07 del Tribunale di US datate, rispettivamente, 17/12/2007 e 21/12/2007, poiché emesse in violazione dell'art. 322 bis c.p.p., che rinvia all'art. 310 c.p.p. che a sua volta richiama l'art. 127 c.p.p.. Il combinato disposto delle suddette norme prevede l'obbligo, per il Tribunale, di avvisare dell'appello anche i controinteressati (specificati nello stesso ricorso).
Cosa in realtà omessa dal Tribunale.
Il ricorrente conclude, quindi, per l'annullamento con rinvio delle predette impugnate ordinanze.
La difesa dell'indagata NT AR - Avvocato Enrico Platania - presenta memoria difensiva chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o quantomeno rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto dichiarato inammissibile.
Si deve infatti rilevare, preliminarmente, che l'interesse ad impugnare - richiesto dall'art. 568 c.p.p., comma 4, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione - deve presentare i caratteri della concretezza e dell'attualità, e cioè con il proposto gravame l'impugnante deve mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che asserisce di aver subito, in via primaria e diretta, con il provvedimento impugnato e deve chiarire quale risultato intenda perseguire, non soltanto teoricamente corretto ma anche praticamente favorevole (Sez. Un. 25 giugno 199 7, n. 7, Chiappetta, riv. 208165). Si tratta di affermazioni di principio che sono state ribadite anche con riferimento alle impugnazioni del Pubblico Ministero, nonostante si riconosca che questi ha natura di parte pubblica e svolga la fondamentale funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia che gli è assegnata dall'art. 73 dell'ordinamento giudiziario, non essendo previsto, neanche per il P.M., la possibilità di proporre un'impugnazione che si risolva in una mera pretesa teorica all'esattezza della decisione;
affermandosi che, quando il gravame del p.m. è diretto a lamentare una violazione astratta di una norma di diritto formale, prescritta a pena di nullità assoluta, l'interesse ad impugnare sussiste se da tale violazione derivi un reale pregiudizio dei diritti che si intendono tutelare, e nel nuovo giudizio, a seguito di annullamento, possa raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (cfr., per tutte, Sez. Un. 24 marzo 1995, n. 9616, Boido, riv. 202018; Sez. Un. 11 maggio 1993, n. 6203, Amato, riv. 193743).
In definitiva, non esistendo un interesse in senso assoluto delle parti alla correttezza giuridica delle decisioni che li riguardano nè alla esatta osservanza delle norme processuali, il ricorrente ha l'onere di evidenziare nei motivi di ricorso per Cassazione l'interesse che giustifica il suo gravame, indicando sia il pregiudizio arrecato dal provvedimento impugnato alla sua sfera giuridica sia la situazione pratica più vantaggiosa che egli intende ottenere dall'esercizio del diritto di impugnazione e all'esito dell'eventuale nuovo giudizio di merito, con la cancellazione o la riduzione del pregiudizio lamentato. Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, si può osservare che negli atti di gravame all'esame di questa Corte è totalmente assente la prospettazione dell'interesse che il ricorrente intende tutelare e dell'utilità che intende perseguire, mancando alcuna critica sulla esattezza giuridica della conclusione raggiunta dal giudice di merito, (si vedano sul punto: Sez. U, Sentenza n. 4419 del 25/01/2005 Cc. - dep. 08/02/2005 - Rv. 229982; Sez. 2, Sentenza n. 25715 del 28/05/2004 Ud. - dep. 08/06/2004 - Rv. 229724; Sez. 4, Sentenza n. 16389 del 29/02/2008 Cc. - dep. 21/04/2008 - Rv. 239976).
Si deve, poi, osservare che nel caso di specie non si è in presenza - come sostenuto dal ricorrente - di un appello ex art. 322 bis c.p.p. contro ordinanze in materia di sequestro preventivo.
Invero si tratta di un procedimento nato da una richiesta di riesame ex art. 324 c.p.p. - come anche specificato nell'epigrafe delle ordinanze impugnate - di un sequestro probatorio. Per alcuni oggetti il sequestro è stato disposto con decreto (ex art. 253 c.p.p.) dal P.M.; contro tale decreto l'indagata ha proposto istanza di riesame ex art. 257 c.p.p., che rinvia all'art. 324 c.p.p.. Altri oggetti sono stati invece sequestrati di iniziativa dalla P.G.- Tale sequestro è stato convalidato dal P.M., ex art. 355 c.p.p.- Contro il decreto di convalida l'indagata ha proposto istanza di riesame, ex art. 355 c.p.p., che rinvia sempre all'art. 324 c.p.p.. Individuato il corretto ambito normativo che trova applicazione nel caso di cui ci si occupa, è evidente che i precedenti giurisprudenziali - di questo stesso Collegio - citati dal ricorrente - nell'erroneo presupposto di trovarsi in presenza di un appello regolato dal combinato disposto degli artt. 322 bis e 310 c.p.p. - non hanno rilevanza.
In realtà trattandosi di richiesta di riesame, ex art. 324 c.p.p., avverso un sequestro probatorio il Tribunale deve dare avviso della data dell'udienza fissata per il suddetto procedimento solo al P.M., al difensore dell'indagato e a chi ha proposto la richiesta (art. 324 c.p.p., comma 6). Infatti seppure la norma di cui sopra richiami le "forme previste dall'art. 127 c.p.p." (il quale, al comma primo, fa menzione anche delle "altre persone interessate") il suddetto richiamo non può che operare limitatamente a quanto non forma oggetto di specifica disciplina da parte dello stesso art. 324 c.p.p., comma 6, nel quale è appunto contenuta la esplicita e precisa indicazione di coloro che hanno diritto di essere avvisati dell'udienza di trattazione e parteciparvi (Sez. 2, Sentenza n. 6217 del 04/11/1991 Cc. - dep. 25/02/1992 - Rv. 189346; Sez. 2, Sentenza n. 6217 del 04/11/1991 Cc.- dep. 25/02/1992 - Rv. 189346; Sez. 2, Sentenza n. 43659 del 22/10/2004 Cc. -dep. 08/11/2004 - Rv. 229751; Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008 Cc. - dep. 26/06/2008 - Rv. 239697). Infatti l'art. 322 bis c.p.p. richiama l'art. 310 c.p.p.. In tale ultimo articolo si precisa che il procedimento si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p., senza alcuna altra precisazione. È quindi ovvio che in tal caso (appello) opera in pieno l'art. 127 c.p.p., comma 1 e quindi l'avviso di udienza deve essere notificato anche ai soggetti controinteressati. Mentre, come si è già detto, l'art. 324 c.p.p., comma 6, richiama sì l'art. 127 c.p.p. precisando, però, le persone alle quali deve essere fatto l'avviso; tra tali persone non sono ricompresi i controinteressati.
È proprio la giurisprudenza di questa Suprema Corte, formatasi sul procedimento di appello, a confermare quanto sopra. Invero la Sentenza n. 43659 del 22/10/2004 Cc. - dep. 08/11/2004 Rv. 229751 di questa Sezione, afferma: "..... Il ricorso è fondato. All'appello ex art. 322 bis c.p.p., contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo si applicano, infatti, le disposizioni dell'art.310 c.p.p., per il quale il procedimento si svolge nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p., senza le precisazioni, riguardanti il solo procedimento di riesame, dell'art. 324 c.p.p., comma 6, sulle persone destinatane dell'avviso di udienza, che deve perciò essere notificato anche ai soggetti controinteressati (Cass., Sez. 5A, 4 aprile 1997, p.m. in proc. Brioschi)". Le Sezioni Unite, di questa Suprema Corte con Sentenza n. 25932 del 29/05/2008 Cc. - dep. 26/06/2008 - Rv. 239 nel ritenere che nel giudizio di riesame del sequestro preventivo o probatorio la persona offesa, che ha diritto alla restituzione delle cose sequestrate, ha facoltà di intervento spontaneo hanno affermato infine che "... La conclusione non trova ostacolo nel disposto dell'art. 324 c.p.p, comma 6, il quale, malgrado il richiamo alle forme previste dall'art.127 c.p.p., sancisce l'obbligo dell'ufficio procedente di dare avviso della fissazione dell'udienza solamente "a chi ha proposto la richiesta". Appare chiara, infatti, la preoccupazione del legislatore, suggerita dal rispetto dell'esigenza di speditezza dei giudizi, particolarmente avvertita in materia cautelare, di evitare complicazioni di qualsiasi natura, comprese quelle inerenti alla difficoltà, riscontrabile a volte nella pratica, di individuare i possibili aventi diritto alle notificazioni, quando si tratti di persone diverse da quelle, le cui posizioni soggettive risultino chiaramente dagli atti. Da tutto ciò deriva che l'intervento spontaneo nel giudizio di riesame di un decreto di sequestro preventivo (o probatorio) della persona offesa che abbia diritto alle restituzioni non solo non produce alcuna nullità e neppure una mera irregolarità procedurale, ma rappresenta la manifestazione "minore" di una più ampia facoltà espressamente ammessa dalla legge (art.322 c.p.p.)".
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2008