Sentenza 22 ottobre 2004
Massime • 1
Le disposizioni riguardanti l'appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali si applicano anche all'appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e il decreto di revoca del sequestro emesso dal P.M. (art. 322 bis cod. proc. pen.). Ne consegue che si osservano le forme per i procedimenti in camera di consiglio con l'obbligo di dare avviso della data fissata per l'udienza alle parti interessate, tra le quali vi è anche la persona offesa per la tutela di un suo eventuale diritto alla restituzione delle cose sequestrate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/10/2004, n. 43659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43659 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 22/10/2004
Dott. DI JORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 01482
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 014915/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IN RT N. IL 10/11/1944;
avverso ORDINANZA del 19/02/2004 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MACCHIA ALBERTO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. Vito Monetti che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
Udito il difensore avv. Giorgio Fini di Roma che si associa alle conclusioni del P.G..
OSSERVA
Con ordinanza del 19 febbraio 2004, il Tribunale di Roma - chiamato a pronunciarsi sugli appelli presentati a norma dell'art. 322-bis cod. proc. pen. nell'interesse di AN PA, IA NI e IA
SO, avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale il 4 novembre 2003 ed i provvedimenti emessi dal pubblico ministero il 22 maggio ed il 20 dicembre 2003 - ha annullato il provvedimento emesso dal pubblico ministero presso il medesimo Tribunale il 22 maggio 2003, ha dichiarato inammissibile l'appello avverso il provvedimento emesso dal medesimo pubblico ministero il 20 dicembre 2003, ed ha confermato l'ordinanza emessa dal locale Giudice per le indagini preliminari il 4 novembre 2003. Ad illustrazione della complessa vicenda cautelare reale, oggetto della impugnazione, il Tribunale ha premesso, in narrativa, che, nell'ambito di un procedimento a carico di IA NI e AN PA, indagati di falso e truffa ai danni di IN RO, veniva emesso da parte del Giudice per le indagini preliminari decreto di sequestro preventivo di un immobile e dei contratti di cessione dei crediti relativi ai contratti di locazione, intervenuti tra il IN e la AN, con relativo deposito giudiziario delle somme. Il pubblico ministero, con provvedimento del 22 maggio 2003, accogliendo l'istanza presentata dalla persona offesa IN, disponeva il dissequestro dei canoni di locazione accantonati, autorizzando i conduttori dell'immobile al versamento dei canoni in favore dello stesso IN. Con provvedimento del 2 ottobre 2003, accogliendo la richiesta di AN PA, lo stesso pubblico ministero disponeva, tuttavia, che il IN apprestasse idonee garanzie - quali ipoteche - per i canoni di locazione già percepiti e maturati e per quelli percipiendi, accantonati su libretto di deposito giudiziario. Tale provvedimento veniva però revocato sempre dal pubblico ministero con provvedimento del 20 dicembre 2003, in quanto, avendo le indagini nel frattempo espletate rafforzato l'ipotesi accusatoria, erano venute meno le esigenze di cautela poste a base del precedente provvedimento. A sua volta, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con ordinanza del 4 novembre 2003, respingeva le richieste della AN e dei IA volte ad ottenere la revoca del sequestro preventivo, osservando come, alla luce delle nuove acquisizioni scaturite dalle indagini i presupposti del fumus e del periculum in mora risultassero addirittura accresciuti. Quanto, poi, ai contratti di cessione dei crediti relativi ai canoni di locazione e conseguente svincolo del deposito giudiziario delle somme sequestrate, il Giudice rilevava che il pubblico ministero aveva già disposto, con il richiamato provvedimento del 22 maggio 2003, il dissequestro, anche se in favore della persona offesa, sicché, essendo venuto meno il titolo, non poteva provvedersi ad alcuna restituzione. Quest'ultima ordinanza veniva ritenuta ineccepibile da parte del Tribunale, tanto in ordine al permanere dei presupposti del sequestro che in merito alla impossibilità di provvedere in ordine alla restituzione dei canoni, essendo stata questa già disposta dal pubblico ministero, ancorché in favore della persona offesa. Reputava però il Tribunale illegittimo il provvedimento di dissequestro del pubblico ministero del 22 maggio 2003, in quanto, a norma dell'art. 321, comma 3, cod. proc. pen., è attribuito al pubblico ministero "il potere di revocare il decreto di sequestro preventivo, su richiesta dell'interessato, ma non, come nella specie, il potere di attribuire alla persona offesa dal reato diritti soggettivi (rectius: diritti di credito) che addirittura contrastino con l'efficacia di un contratto la cui illiceità deve ancora essere accertata in sede giurisdizionale". Annullato, quindi, il provvedimento del 22 maggio 2003 veniva conseguentemente meno l'interesse - donde la declaratoria di inammissibilità del relativo appello - ad impugnare il provvedimento adottato dallo stesso pubblico ministero il 20 dicembre 2003, trattandosi di mera revoca del precedente atto del 2 ottobre 2003, a sua volta "dipendente" da quello oggetto della pronuncia caducatoria.
Avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale ha proposto ricorso il difensore di IN RO, deducendo, nel primo motivo, violazione degli artt. 322-bis, 310 e 127 cod. proc. pen., in quanto lo stesso Tribunale aveva deciso sull'appello presentato dagli indagati senza dare alcun avviso allo stesso IN, nella sua qualità di persona offesa e, soprattutto, di soggetto controinteressato in quanto "diretto destinatario del provvedimento di dissequestro". Si lamenta, poi, violazione di legge, in quanto - contrariamente alla tesi posta a base del provvedimento impugnato - il pubblico ministero, nel disporre l'assegnazione delle somme in favore dell'istante, avrebbe fatto corretta applicazione "degli istituti giuridici che disciplinano la materia".
Con memoria depositata il 2 luglio 2004, IA NI e IA SO hanno contestato l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso proposto nell'interesse del IN.
Il ricorso è fondato. All'appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo si applicano, infatti, le disposizioni dell'art. 310 cod. proc. pen., per il quale il procedimento si svolge nelle forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen., senza le precisazioni, riguardanti il solo procedimento di riesame, dell'art. 324, comma sesto, cod. proc. pen. sulle persone destinatarie dell'avviso di udienza, che deve perciò essere notificato anche ai soggetti controinteressati (Cass., Sez. 5^, 4 aprile 1997, p.m. in proc. Brioschi). L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, e gli atti devono conseguentemente essere trasmessi al Tribunale di Roma per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Roma per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2004