Sentenza 8 agosto 2003
Massime • 1
In materia di violazioni al codice della strada, l'indicazione nel relativo verbale notificato di una delle ragioni tra quelle indicate dall'art. 384 del regolamento di esecuzione di detto codice, che rendono ammissibile la contestazione differita dell'infrazione, rende "ipso facto" legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice dell'opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell'amministrazione; pertanto, in riferimento al caso di infrazione del limite di velocità accertato a mezzo di 'autovelox', qualora nel verbale sia dato atto dell'impossibilità di fermare l'autoveicolo in tempo utile nei modi regolamentari ex art. 384, lett. e) di detto regolamento, il giudice dell'opposizione non può escludere detta impossibilità con il rilievo dell'astratta possibilità di una predisposizione del servizio con modalità in grado di permettere in ogni caso la contestazione immediata.
Commentario • 1
- 1. Opposizione a sanzioni amministrative: le novità normative e giurisprudenzialiAccesso limitatoRenato Amoroso · https://www.altalex.com/ · 20 ottobre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2003, n. 11971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11971 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. SALVATO Luigi - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI GAGGIO MONTANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso l'Avvocato GREZ, rappresentato e difeso dagli avvocati FEDERICO GUALANDI, GILBERTO GUALANDI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LI SS;
- intimato -
avverso la sentenza n. 44/01 del Giudice di pace di PORRETTA TERME, depositata il 21/05/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/2003 dal Consigliere Dott. Luigi SALVATO;
udito per il ricorrente l'Avvocato GUALANDI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice di pace di Porretta Terme, con sentenza depositata il 21 maggio 2001, pronunciando sull'opposizione proposta da MA TO avverso un verbale di contravvenzione elevato nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 142, comma 1, codice della strada, dalla Polizia municipale di Gaggio Montano, che aveva rilevato a mezzo di "autovelox" il superamento del limite di velocità di 50 Km/h, accoglieva l'opposizione.
In particolare, il giudicante, accoglieva l'opposizione in quanto nella specie era mancata la contestazione immediata dell'infrazione e perché "l'apparecchio utilizzato nel caso di specie dalla Polizia Municipale del Comune di Gaggio Montano consentiva di rilevare l'eventuale eccesso di velocità contestualmente al passaggio dei veicoli innanzi all'apparecchio attivandosi un allarme acustico e visualizzandosi la velocità su apposito display", sicché egli riteneva di "dovere respingere le eccezioni dell'opponente". Per la cassazione di questa sentenza ricorre il Comune di Gaggio Montano sulla base di due motivi;
non ha svolto attività difensiva l'intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorrente, con il primo motivo, denunzia "Omissione e/o insufficienza della motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c). Falsa applicazione degli artt. 200 e 201 del codice della strada (D.Lgs 30.04.1992, n. 285) e dell'art. 384 del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495)". In particolare, il Comune di Gaggio Montano
premette che ai sensi degli artt. 200 e 201, codice della strada, qualora non sia possibile la contestazione immediata dell'infrazione, occorre indicare nel verbale di accertamento i motivi che l'hanno impedita, motivi indicati in via meramente esemplificativa dall'art. 384 del regolamento di esecuzione. A suo avviso, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il difetto di contestazione immediata comporta la nullità del verbale di accertamento esclusivamente qualora il giudice del merito ritenga, con prudente apprezzamento, in relazione alle circostanze del caso concreto e tenuto conto dell'economicità dell'azione amministrativa, che detta contestazione sarebbe stata possibile. L'impossibilità della contestazione deve essere valutata in relazione al servizio di vigilanza così come predisposto, non potendo essere censurata in sede giurisdizionale la modalità di organizzazione del medesimo e, in riferimento all'accertamento del superamento del limite di velocità a mezzo di autovelox, l'amministrazione è tenuta a precisare nel verbale notificato la sussistenza delle condizioni previste dal regolamento di esecuzione che hanno reso impossibile la contestazione immediata, restando esclusa la sindacabilità dal parte del giudice delle scelte organizzative. Il controllo del giudice deve, quindi, basarsi sugli elementi di fatto risultanti dal verbale di accertamento e ha ad oggetto il controllo in ordine alla loro congruità.
Secondo il ricorrente, la Polizia municipale aveva predisposto due pattuglie per rilevare le eventuali infrazioni al limite di velocità, ma non aveva potuto contestare immediatamente la violazione al TO, in quanto la pattuglia a valle era impegnata nel controllo di un altro veicolo. Al TO era stato quindi notificato il verbale contenente l'indicazione delle ragioni che avevano impedito la contestazione immediata, ribadite nell'atto della costituzione in giudizio. Il Giudice di pace avrebbe omesso di prendere in esame siffatti elementi, affermando che le caratteristiche dell'autovelox consentivano di rilevare l'eventuale eccesso di velocità contestualmente al passaggio dei veicoli, senza indicare da quali elementi abbia ricavato le caratteristiche tecniche dell'autovelox, con motivazione palesemente insufficiente. Inoltre, la sentenza non farebbe cenno alcuno all'eccezione con la quale si era sottolineata la ragione dell'impossibilità della contestazione immediata dell'infrazione, con conseguente omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia. D'altronde, avendo l'amministrazione congruamente giustificato la propria condotta, sia che essa fosse riconducibile all'art. 384, lettera e), del regolamento di esecuzione del codice della strada, sia che riguardasse un caso non disciplinato, il giudice avrebbe dovuto valutarne logicità e coerenza sulla scorta delle risultanze processuali.
Il ricorrente, con il secondo motivo, denuncia "Nullità della sentenza in relazione all'art. 132, comma 4, c.p.c. (art. 360 n. 5 c.p.c.)", sostenendo che la sentenza si esaurirebbe nella riproduzione del testo di decisioni rese da altri giudici e non conterrebbe alcuna verifica, alla luce degli elementi acquisiti, in ordine alla possibilità o meno della Polizia municipale di contestare con immediatezza l'infrazione. Sotto questo profilo, conclude il ricorrente, la motivazione risulta "apparente", quindi inesistente.
2. - Le censure, benché formalmente articolate in due distinti motivi, prospettano profili logicamente inscindibilmente connessi che ne impongono l'esame unitario, sono fondate e vanno accolte per quanto di ragione.
In linea preliminare va puntualizzato che nella giurisprudenza di questa Corte costituisce ormai jus reception il principio in virtù del quale la rituale notifica del verbale di accertamento dell'infrazione legittima il destinatario della sanzione a proporre ricorso amministrativo al prefetto ai sensi dell'art. 203, codice della strada, oppure ad adire direttamente l'autorità giudiziaria con l'opposizione ex art. 22, legge n. 689 del 1981, secondo l'interpretazione adeguatrice offerta dalla Corte costituzionale, sulla quale è stata fondata l'ammissibilità della tutela giudiziaria nei confronti del verbale di accertamento, non condizionata perciò dal previo esperimento del rimedio amministrativo (per tutte, Cass., SS.UU., n. 16181 del 2001). Nel caso in esame, essendo stata l'opposizione proposta avverso il verbale di accertamento redatto dalla Polizia municipale di Gaggio Montano, l'amministrazione alla quale occorre fare riferimento è quella che ha inflitto la sanzione, titolare del rapporto sostanziale, da identificare in riferimento al rapporto organico che lega il verbalizzante all'amministrazione, quindi, come ha da ultimo precisato questa Corte, l'opposizione avverso detto verbale va proposta nei confronti della persona giuridica "di cui detto Corpo fa parte e cioè (del) Comune" (Cass., n. 2574 del 2002). Nella specie deve ritenersi che ciò sia appunto accaduto, non avendo il ricorrente Comune di Gaggio Montano neppure contestato la rituale instaurazione del contraddittorio nel giudizio innanzi al Giudice di pace, cosicché, appare chiaro che l'intestazione della sentenza impugnata è frutto di mera imprecisione formale e che nel medesimo deve individuarsi la parte nei cui confronti è stata pronunciata la decisione (cfr, sia pure implicitamente, Cass., SS.UU., n. 16181 del 2001). Nel merito, occorre anzitutto osservare che la norma generale in materia di sanzioni amministrative recata dall'art. 14, legge 24 novembre 1981, n.689, secondo cui la mancata contestazione immediata della violazione non produce un effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria, qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa, non è applicabile alle violazioni del codice della strada (tra le più recenti, Cass., n. 13774 del 2002; n. 9502 del 2002). Per queste ultime gli artt. 200 e 201, d. lgs. n. 285 del 1992, e 384 e 385, d.P.R. n. 495 del 1992, stabiliscono infatti una disciplina speciale, disponendo che "la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata" (art. 200, comma 1, cit), essendo stati indicati nel regolamento di attuazione, a titolo esemplificativo, i casi di materiale impossibilità della contestazione immediata (art. 384, cit.). Queste norme dispongono, inoltre, che, nei casi in cui non sia stata possibile la contestazione immediata dell'infrazione il verbale deve però contenere "la indicazione dei motivi" che l'hanno impedita (art. 201, comma 1, cit.; art. 385, comma 1, cit.) (Cass., n. 13774 del 2002; n. 9502 del 2002). L'omissione della immediata contestazione dell'addebito può, quindi, incidere sulla legittimità del provvedimento sanzionatorio, configurando un vizio di violazione di legge, in quanto ha un rilievo essenziale per la correttezza del relativo procedimento, dato che è preordinata a permettere al trasgressore di esporre subito le proprie ragioni (Cass., n. 9502 del 2002; n. 14313 del 2001; n. 7103 del 2001; n. 2494 del 2001). Tuttavia, come si è precisato, dal complesso delle norme sopra richiamate risulta però che, per le violazioni dei precetti del codice della strada, tanto accade qualora nel verbale non siano stati indicati i motivi che l'hanno impedita e, come ha precisato questa Corte, ciò significa che l'indicazione da parte dell'ufficiale accertatore di una delle ragioni tra quelle indicate dall'art. 384, d.P.R. 495 del 1992, rende ipso facto legittimo il verbale (Cass., n. 14313 del 2001). Pertanto, in applicazione della disciplina recata dalle disposizioni in esame, il giudice dell'opposizione al verbale di accertamento, ovvero all'ordinanza-ingiunzione, deve in linea preliminare verificare - entro i limiti delle censure svolte dalla parte - se nel verbale siano stati indicati i motivi che, eventualmente, hanno impedito la contestazione immediata dell'infrazione. Qualora detto accertamento abbia esito positivo, resta esclusa, per ciò solo, l'ammissibilità di una pronunzia di annullamento del provvedimento sanzionatorio.
2.1. - Una volta accertato che nel verbale sono stati indicati i motivi che hanno impedito la contestazione immediata, si pone l'ulteriore questione dell'ammissibilità del sindacato del giudice su detti motivi e dei limiti entro i quali lo stesso può essere svolto.
Al riguardo, occorre ricordare che l'art. 384, d.P.R. n. 495 del 1992, enumera "a titolo esemplificativo" - dunque senza carattere di esaustività - una serie di casi in cui è impossibile la contestazione immediata, alcuni dei quali sono stati tipizzati. La più recente giurisprudenza di questa Corte ha, quindi, affermato che l'espressa identificazione in quest'ultima norma delle ipotesi che legittimano l'omissione della contestazione immediata comporta che la loro indicazione nel verbale esclude ex se l'esistenza di un "margine di apprezzamento in sede giudiziaria circa la possibilità di contestazione immediata", in quanto sussiste per le medesime "l'affermazione 'ex lege' della sua impossibilità" (Cass., n. 14313 del 2001; n. 4571 del 2001; n. 2494 del 2001). Pertanto, l'indicazione nel verbale della ricorrenza dei casi normativamente predeterminati - in particolare, di quelli esplicitati dall'art. 384, comma 1 lett. b), c), d), f), d.P.R. n. 495 del 1992 - non richiede ulteriori giustificazioni ed esclude l'apprezzamento da parte del giudice in ordine alla effettiva impossibilità della contestazione immediata, fatta salva l'impugnazione, nei modi di legge, del verbale, su tali affermazioni, per difetto di veridicità.
Peraltro, la questione ha una peculiare specificità in relazione alle ipotesi disciplinate dall'art. 384, comma 1, lettere a) ed e), cit., concernenti, rispettivamente, la mancata contestazione immediata a causa della "impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità" e l'accertamento dell'eccesso di velocità a mezzo di "autovelox".
In ordine all'accertamento dell'eccesso di velocità a mezzo di "autovelox" costituisce ancora ipotesi normativamente predeterminata di esonero dall'obbligo della contestazione immediata quella in cui detto accertamento avvenga "per mezzo di apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento" (art. 384, comma 1 lett. e), cit., prima parte). In riferimento a questa fattispecie, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'indicazione nel verbale di accertamento dell'utilizzazione di apparecchi di rilevamento dotati delle succitate caratteristiche esonera gli agenti accertatori dall'onere di ulteriori indicazioni circa l'impossibilità di contestazione immediata, restando salva l'impugnazione, nei modi di legge, del verbale, su tali affermazioni, per difetto di veridicità (Cass., n. 14313 del 2001; n. 3836 del 2001) L'eccesso di velocità può, invece, essere accertato mediante apparecchiature di tipo diverso da quelle sopra indicate, che però, di per sè solo, neppure comporta l'inderogabilità della contestazione immediata, potendo accadere che in questo caso ricorrano le ipotesi della impossibilità di raggiungere il veicolo in quanto "lanciato ad eccessiva velocità" (art. 384, comma 1, lett. a), cit), ovvero di fermarlo "in tempo utile o nei modi regolamentari" (art. 38 4, comma 1 lett. e), cit.). Nonostante si tratti di ipotesi che lasciano margini di apprezzamento in sede giudiziale, in conformità della più recente giurisprudenza di questa Corte, deve ribadirsi che detta impossibilità deve tuttavia essere "valutata esclusivamente in relazione al servizio di vigilanza così come organizzato dall'amministrazione, quale risultante dalla motivazione" contenuta nel verbale (Cass., n. 9438 del 2001; n. 3836 del 2001; n. 2494 del 2001). Ciò significa che resta esclusa la possibilità di censurare, in sede giudiziaria, le modalità di organizzazione del servizio, che rientrano nella discrezionalità amministrativa, "dovendosi ritenere che l'art. 384, prevedendo fra le ipotesi di impossibilità di contestazione immediata, in relazione all'uso di apparecchiature autovelox, la 'impossibilita' di fermare il veicolo in tempo utile o nei modi regolamentarì, tenendo conto delle particolari caratteristiche di tale sistema di accertamento, abbia inteso ricomprendere fra i casi di impossibilità di contestazione immediata, in relazione all'uso di apparecchiature autovelox, tutti quelli in cui in concreto il servizio sia stato organizzato in modo che il fermo del veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari non sia possibile, ovvero scevro da pericolo" (Cass., n. 2494 del 2001;
n. 3836 del 2001).
Infatti, ha ancora precisato la più recente giurisprudenza di legittimità, non è configurabile un obbligo della P.A. di organizzare il servizio mediante un dispiegamento di più pattuglie, con modalità onerose, ovvero che possano configurare situazioni di pericolo per la vita delle persone, cosicché, in riferimento all'infrazione accertata a mezzo di "autovelox", se l'organo accertatore ha indicato nel verbale i motivi che hanno reso impossibile procedere a contestazione immediata ed essi sono riconducibili alla previsione dell'art. 384, comma 1, lett. a) ed e) ultima parte, cit., il giudice non può esprimere un apprezzamento al riguardo (Cass., n. 14313 del 2001; n. 3836 del 2001). In altri termini, il giudice non può annullare il provvedimento sanzionatorio "in base ad una illegittimità non desunta dall'atto, ma dalle modalità esterne ad esso con cui era organizzato il servizio di rilevazione e accertamento delle violazioni", sindacando le scelte tecniche ed organizzative del servizio (Cass., n. 7103 del 2001) con valutazione che, se effettuata, configura una inammissibile ingerenza nel modus operandi della pubblica amministrazione, in linea di principio non sindacabile dal giudice ordinario (Cass., n. 4048 del 2002). 2.2. - Alla luce dei principi sopra sintetizzati, le censure del ricorrente sono fondate e vanno accolte per quanto di ragione. Invero, la sentenza impugnata non ha fatto buon governo di detti principi, in quanto il giudicante ha annullato il verbale, ritenendone l'illegittimità per il solo fatto che è stata omessa la contestazione immediata, senza affatto indicare, e previamente accertare, se in tale atto fossero stati o meno indicati i motivi dell'omissione e ciò benché abbia dato atto nella pronuncia che la Polizia municipale aveva contrastato la domanda ribadendo "l'impossibilità di procedere alla contestazione immediata della contravvenzione perché impegnata a redigere altro verbale". Inoltre, la pronunzia in esame ha ritenuto che nella specie fosse possibile la contestazione immediata, in quanto l'autovelox utilizzato avrebbe consentito di rilevare l'eventuale eccesso di velocità contestualmente al passaggio del veicolo, omettendo però del tutto di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento in ordine a siffatte caratteristiche dell'apparecchiatura, così incorrendo nel vizio di omessa motivazione (Cass., n. 4891 del 2000; n. 2067 del 1998), non valutando peraltro, come era invece necessario, se, secondo quanto dedotto dal ricorrente, nel verbale fossero state comunque esplicitate quelle ragioni che anche in siffatta ipotesi rendono legittima l'omissione della contestazione immediata. Il ricorso va dunque accolto e, poiché in tema di sanzioni amministrative il processo verbale di accertamento della violazione contestata, facendo parte del procedimento amministrativo, non è suscettibile di esame diretto nel giudizio di Cassazione nel quale è consentito solo il riesame della correttezza logica e giuridica della motivazione con la quale il giudice del merito ne abbia ritenuto l'illegittimità (Cass., n. 11308 del 1998), l'impugnata sentenza va cassata con rinvio al Giudice - di pace di Porretta Terme, in persona di diverso magistrato, per il riesame della controversia, fornendo corretta e adeguata motivazione in ordine ai profili sopra indicati, e perché provveda anche in ordine al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di pace di Porretta Terme, in persona di diverso magistrato, anche per le spese di questo giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 30 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2003