Sentenza 12 luglio 2001
Massime • 1
In relazione all'art. 384 del regolamento d'esecuzione del codice della strada (il quale identifica alcuni casi d'impossibilità della contestazione immediata, comprendendo tra questi l'accertamento della violazione dei limiti di velocità attraverso appositi apparecchi di rilevamento) va distinta l'ipotesi in cui la rilevazione dell'illecito sia stata effettuata con apparecchiatura che la consenta solo in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto d'accertamento, da quella, prevista in via alternativa, che il veicolo sia stato nell'impossibilità d'essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari. In questa ultima ipotesi la suddetta impossibilità dev'essere valutata esclusivamente in relazione al servizio di vigilanza così come organizzato dall'Amministrazione e quale risulta dalla motivazione del verbale d'accertamento che, nel caso di utilizzazione d'apparecchiature diverse da quelle menzionate nella prima parte dell'art. 384, lett. E, del citato regolamento, deve obbligatoriamente indicare le ragioni della mancata contestazione immediata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/07/2001, n. 9438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9438 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PELLEGRINO SENOFONTE - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - rel. Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
PREFETTURA DI SONDRIO, in persona del prefetto in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
RI US & LI s.n.c.;
- intimata -
avverso la sentenza del Pretore di Sondrio - Sede Distaccata di Tirano n. 126 pubblicata il 19 giugno 1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 marzo 2001 dal Relatore Cons. Dott. Ugo VITRONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 14 luglio 1997 la s.n.c. HI IU & IG conveniva in giudizio dinanzi al pretore di Sondrio - Sede Distaccata di Tirano il Prefetto di Sondrio proponendo opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione con la quale le era stato intimato il pagamento della somma di L. 244.600 a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa per violazione dell'art. 142 cod. strad. Osservava la opponente che nel verbale redatto dalla polizia stradale non era stata indicata con esattezza la località in cui l'infrazione era stata commessa e che non sarebbe consentito all'ente proprietario della strada prescrivere limiti massimi di velocità inferiori a quelli generalmente previsti in assenza di una situazione di comprovato pericolo.
Con sentenza del 26 maggio - 19 giugno 1998 il pretore accoglieva il ricorso in base alla considerazione che la località indicata nel verbale come Tovo Sant'Agata non corrispondeva a quella indicata nella fotografia scattata dall'apparecchio rilevatore che si riferiva ad una località posta in altro comune, con conseguente violazione dell'art. 384, lett. e), del regolamento richiamato dall'art. 200 cod. strad. Nella specie, inoltre concorreva una ulteriore causa di nullità in quanto la contestazione non era avvenuta immediatamente, poiché il verbale dell'infrazione era stato notificato oltre due mesi dopo l'avvenuto accertamento.
Contro la sentenza ricorre per cassazione con un unico complesso motivo la Prefettura di Sondrio.
Non ha presentato difese la s.n.c. HI Giusepppe & IG. MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 142 e 201 cod. strad. e dell'art. 384, lett. e), del relativo regolamento in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., e sostiene che la erronea indicazione della località in cui si è verificata l'infrazione, posta a confine tra i comuni di Tovo Sant'Agata e Mazzo di Valtellina dovrebbe considerarsi un mero errore materiale del tutto ininfluente agli effetti della corretta identificazione del luogo dell'infrazione in quanto il trasgressore ha potuto validamente esercitare il proprio diritto di difesa contestando nel merito la sussistenza dell'infrazione a lui ascritta;
afferma, inoltre, che la norma posta a fondamento della sentenza impugnata prevede espressamente i casi in cui la è consentita la deroga all'obbligo della contestazione immediata dell'infrazione, tra i quali rientra appunto quello in cui l'accertamento della violazione era stato effettuato a mezzo di apposito apparecchio di rilevazione che consente la determinazione dell'illecito in tempo successivo, ovvero solo dopo che il veicolo oggetto dell'accertamento sia già a distanza del posto di rilevazione;
ribadisce, infine la tempestività della notificazione del verbale di contravvenzione, avvenuta nel pieno rispetto del termine di centocinquanta giorni dall'accertamento dell'infrazione.
Il ricorso, che si articola in una triplice censura, merita accoglimento nei limiti meglio appresso specificati. Va innanzi tutto accolto il primo profilo della censura proposta dall'Amministrazione poiché la errata indicazione della località nella quale l'infrazione sarebbe stata commessa costituisce una mera irregolarità del tutto irrilevante quando non ne impedisca in concreto l'identificazione e non comporti perciò pregiudizio per il diritto di difesa dell'opponente, come nella specie si verifica, in quanto nel giudizio di opposizione sono state formulate difese nel merito con riferimento alle condizioni della strada percorsa dal veicolo dell'opponente.
Con i successivi profili della censura in esame l'Amministrazione ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha evidenziato che la contestazione della violazione non solo non è avvenuta immediatamente, ma sarebbe anche tardiva essendo stato il relativo verbale notificato dopo oltre due mesi dall'accertamento.
Sostiene la ricorrente che nella specie non solo la notificazione è stata tempestiva, ma che la contestazione è stata effettuata correttamente ai sensi dell'art. 384, lett. e) del regolamento del codice della strada il quale enuncia espressamente tra i casi in cui questa può non essere immediata quello in cui l'accertamento della violazione sia avvenuto per mezzo di apposito apparecchio di rilevamento.
Con riferimento al secondo profilo della censura in esame, premesso che la sentenza impugnata non sembra conferire autonoma rilevanza tra i motivi di accoglimento dell'opposizione alla pretesa tardività della notificazione del verbale di accertamento della violazione, merita consenso il rilievo della ricorrente secondo cui la notificazione del verbale di accertamento è avvenuta nella specie con pieno rispetto del termine di centocinquanta giorni prescritto dall'art. 201 cod. strad.
Passando all'esame dell'ultimo profilo di censura articolato dalla ricorrente, esso merita accoglimento, sia pure in relazione alla sola denuncia del vizio di motivazione.
Va ricordato al riguardo che la disposizione generale in tema di contestazione delle sanzioni amministrative contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 - secondo cui la mancata contestazione immediata dell'infrazione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria quando abbia avuto luogo la tempestiva contestazione a mezzo di notificazione del verbale di accertamento - incontra una deroga nella disciplina dettata in tema di violazioni delle norme sulla circolazione stradale dagli artt. 200 e 201 cod. strad., a tenore dei quali la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata, e, in mancanza di contestazione immediata, debbono essere indicati nel verbale notificato al trasgressore i motivi della asserita impossibilità. Da ciò consegue che il giudice dell'opposizione deve annullare il verbale di accertamento della violazione ove ritenga che la contestazione immediata sarebbe stata in concreto possibile in relazione alle circostanze del caso.
È pur vero, tuttavia, che l'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada identifica alcuni casi di impossibilità di contestazione immediata e tra essi è compreso quello dell'accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento (lett. e), ma la circostanza - puntualmente evidenziata dall'Amministrazione ricorrente - non è sufficiente a integrare il dedotto vizio di violazione di legge nella sentenza impugnata poiché, nell'ambito della disposizione invocata, la più recente giurisprudenza (Cass. 21 febbraio 2001 n. 2494) ha introdotto una opportuna distinzione tra l'ipotesi in cui la rilevazione dell'illecito sia stata effettuata con apparecchiatura che la consenta solo in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, da quella, prevista in via alternativa, che il veicolo fosse stato nella impossibilità di essere fermato un tempo utile e nei modi regolamentari. In tale ultima ipotesi, infatti, secondo quanto già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 5 novembre 1999, n. 12330), la suddetta impossibilità dev'essere valutata esclusivamente in relazione al servizio di vigilanza così come organizzato dall'Amministrazione, e quale risulta dalla motivazione del verbale di accertamento che, nel caso di utilizzazione di apparecchiature diverse da quelle menzionate nella prima parte dell'art. 384, lett. e) del regol. cod. strad., deve obbligatoriamente indicare le ragioni della mancata contestazione immediata.
E pertanto, poiché in tema di sanzioni amministrative il processo verbale di accertamento della violazione contestata, facendo parte del procedimento amministrativo, non è suscettibile di esame diretto nel giudizio di cassazione nel quale è consentito solo il riesame della correttezza logica e giuridica della motivazione con la quale il pretore ne abbia ritenuto la dedotta nullità (Cass. 19 novembre 1998, n. 11308), la sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice il quale, salva restando l'insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio di accertamento della violazione dei limiti di velocità, che rientra nella discrezionalità amministrativa, riesaminerà il punto in contestazione fornendo corretta e adeguata motivazione in ordine alle giustificazioni addotte nel verbale di accertamento circa l'impossibilità di contestazione immediata della violazione nel caso concreto.
Al giudice di rinvio, che a seguito della soppressione della figura del pretore si individua nel Tribunale di Sondrio, viene rimessa altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Sondrio cui rimette altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2001