Cass. civ., sez. I, sentenza 12/07/2001, n. 9438
CASS
Sentenza 12 luglio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In relazione all'art. 384 del regolamento d'esecuzione del codice della strada (il quale identifica alcuni casi d'impossibilità della contestazione immediata, comprendendo tra questi l'accertamento della violazione dei limiti di velocità attraverso appositi apparecchi di rilevamento) va distinta l'ipotesi in cui la rilevazione dell'illecito sia stata effettuata con apparecchiatura che la consenta solo in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto d'accertamento, da quella, prevista in via alternativa, che il veicolo sia stato nell'impossibilità d'essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari. In questa ultima ipotesi la suddetta impossibilità dev'essere valutata esclusivamente in relazione al servizio di vigilanza così come organizzato dall'Amministrazione e quale risulta dalla motivazione del verbale d'accertamento che, nel caso di utilizzazione d'apparecchiature diverse da quelle menzionate nella prima parte dell'art. 384, lett. E, del citato regolamento, deve obbligatoriamente indicare le ragioni della mancata contestazione immediata.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 12/07/2001, n. 9438
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9438
    Data del deposito : 12 luglio 2001

    Testo completo