Sentenza 22 febbraio 2002
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In caso di cassazione con rinvio della sentenza emessa dal tribunale nel giudizio di opposizione ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di sanzioni amministrative, l'art. 98 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, attributivo - senza effetto retroattivo - al giudice di pace della competenza nei citati giudizi di opposizione, non influisce sulla competenza del tribunale quale giudice del rinvio, in applicazione della regola generale stabilita dall'art. 5 cod. proc. civ. - secondo cui la competenza si determina con riguardo alla legge vigente alla data della domanda e non hanno rilevanza i successivi mutamenti della stessa - e in assenza di disposizioni transitorie nel predetto decreto legislativo.
In caso di opposizione proposta direttamente avverso il verbale di accertamento di infrazione del codice della strada redatto dalla polizia municipale, è nulla la notifica del ricorso eseguita presso il corpo di polizia, atteso che essa deve essere fatta, ai sensi dell'art. 145 cod. proc. civ., alla persona giuridica di cui il corpo fa parte, e cioè al comune, nella sua sede ed in persona del sindaco quale legale rappresentante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/02/2002, n. 2574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2574 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. ONOFRIO FITTIPALDI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI PERUGIA, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIA CRISTINA 8, presso l'avvocato GOFFREDO GOBBI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO CARTASEGNA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AR PA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 455/99 del Tribunale di PERUGIA, depositata il05/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/2001 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Gobbi, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso in via principale: per l'inammissibilità; in subordine per l'accoglimento del secondo motivo e l'assorbimento del terzo motivo del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.5.1999 OL BA proponeva opposizione avanti al Tribunale di Perugia avverso il verbale del 14.4.1999 della Polizia Municipale di Perugia per violazione all'art. 157 comma 5 C.d.S. riguardante il divieto di sosta. Assumeva il ricorrente che il verbale era stato redatto e sottoscritto illegittimamente da un ausiliare del traffico, carente, come tale, del relativo potere.
Il Comune non si costituiva ed all'esito del giudizio il Tribunale con sentenza dell'1-5.10.1999 accoglieva l'opposizione, annullando il verbale.
Premesso che l'art. 17 comma 132 della Legge 15.5.1997 n.127 riconosce ai Comuni, con provvedimento del Sindaco, il potere di conferire "funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali" cioè ad ausiliari del traffico, ferma restando la competenza degli uffici o comandi a ciò preposti per quanto riguarda la procedura sanzionatoria, riteneva il Tribunale, anche in considerazione delle circolari interpretative del Ministero dell'Interno del 25.9.1997 e del 17.8.1998, che detti ausiliari non rientrano nella categoria dei soggetti di cui all'art. 12 C.d.S. e che, per la ridotta estensione dei poteri loro conferiti, non possono procedere quindi alla redazione ed alla sottoscrizione del verbale conseguente all'accertamento, con la conseguente che i Comandi di Polizia Municipale devono strutturare le attività degli ausiliari in modo da consentire agli addetti ai servizi di Polizia di operare un riscontro diretto sugli stessi fatti accortati dagli ausiliari e che, in mancanza, il verbale da costoro sottoscritto deve ritenersi privo di fede privilegiata.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Comune di Perugia, deducendo tre motivi di censura illustrati anche con memoria.
La controparte non ha svolto alcuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il Comune di Perugia denuncia violazione dell'art. 145 C.P.C. e conseguentemente del principio del contraddittorio di cui all'art. 101 C.P.C.. Deduce che la notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del pedissequo decreto era avvenuta presso il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Perugia a mani di un dipendente nella frazione comunale di Madonna Alta, anziché al legale rappresentante presso la sede dell'ente (Palazzo dei Priori Corso Vannucci n. 19), come sarebbe stato necessario in base all'art. 145 C.P.C. riguardante le notifiche alle persone giuridiche.
La censura è fondata.
L'opposizione avverso il verbale del Corpo dei Vigili Urbani di accertamento di un'infrazione stradale deve essere notificata ai sensi dell'art. 145 C.P.C. alla persona giuridica di cui detto Corpo fa parte e cioè al Comune, nella sede e nella persona del Sindaco, suo legale rappresentante.
Conseguentemente la notifica avvenuta invece direttamente presso il Corpo dei Vigili Urbani, peraltro dislocato nel caso in esame in una sede diversa da quella del Comune, è certamente nulla per violazione della norma sopra richiamata che disciplina le notificazioni da eseguirsi alle persone giuridiche. Trova quindi applicazione in questa sede l'art. 383 comma 3 C.P.C. che impone il rinvio al primo giudice in presenza di una delle ipotesi previste dagli artt. 353 e 354 C.P.C., costituita nel caso in esame dalla nullità della notifica dell'atto introduttivo. L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento degli altri due che presuppongono implicitamente la costituzione in primo grado di un valido rapporto processuale, riguardando i poteri degli ausiliari del traffico ai fini dell'accertamento delle violazioni stradali e di redazione e sottoscrizione del relativo verbale, anche alla luce dell'art. 68 della Legge 23.12.1999 n. 488 richiamata in memoria del Comune.
L'impugnata sentenza deve essere pertanto cassata ed il giudice di rinvio deve essere individuato nel Tribunale di Perugia in composizione monocratica.
Non può trovare applicazione infatti l'art. 98 del D.L.vo 30.12.1999 n. 507 che ha attribuito al giudice di pace la competenza nei giudizi di opposizione di cui alla Legge 689/81 - con alcune eccezioni, non rientranti però nel caso in esame - in quanto, non contenendo il D.L.vo 507/99 disposizioni transitorie in ordine alla sua efficacia retroattiva, trova applicazione l'art. 5 C.P.C. novellato in base al quale "la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad essa i successivi mutamenti della legge e dello stato medesimo" (in tal senso Sez. Un. 562/00; Cass. 491/00). A detto Tribunale, che provvederà anche per le spese del presente giudizio di cassazione, deve essere quindi disposto il rinvio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il primo motivo. Dichiara assorbiti gli altri due.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Perugia in composizione monocratica.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2002