Cass. civ., sez. I, sentenza 22/02/2002, n. 2574
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Sentenza 22 febbraio 2002

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In caso di cassazione con rinvio della sentenza emessa dal tribunale nel giudizio di opposizione ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di sanzioni amministrative, l'art. 98 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, attributivo - senza effetto retroattivo - al giudice di pace della competenza nei citati giudizi di opposizione, non influisce sulla competenza del tribunale quale giudice del rinvio, in applicazione della regola generale stabilita dall'art. 5 cod. proc. civ. - secondo cui la competenza si determina con riguardo alla legge vigente alla data della domanda e non hanno rilevanza i successivi mutamenti della stessa - e in assenza di disposizioni transitorie nel predetto decreto legislativo.

In caso di opposizione proposta direttamente avverso il verbale di accertamento di infrazione del codice della strada redatto dalla polizia municipale, è nulla la notifica del ricorso eseguita presso il corpo di polizia, atteso che essa deve essere fatta, ai sensi dell'art. 145 cod. proc. civ., alla persona giuridica di cui il corpo fa parte, e cioè al comune, nella sua sede ed in persona del sindaco quale legale rappresentante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 22/02/2002, n. 2574
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2574
    Data del deposito : 22 febbraio 2002

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