CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20479 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AT ET NI, nato a [...] il [...] assistito e difeso dall’avv. Franco Carlo Coppi e dall’avv. Francesco Scattareggia Marchese - di fiducia avverso l’ordinanza in data 25/2/2026 della Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria ALMA;
preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL CO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza ai sensi dell’art. 634 cod. proc. pen. in data 25 febbraio 2026 la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la richiesta avanzata da ET NI AT intesa ad ottenere la revisione della sentenza di condanna alla pena di Penale Sent. Sez. 2 Num. 20479 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 12/05/2026 anni 8 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.600,00 di multa emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria in data 3 ottobre 2016 (irrevocabile dal giorno 8 novembre 2017) con la quale l’imputato era stato dichiarato responsabile del reato di concorso in estorsione aggravata (artt. 61 n.7, 110, 629 comma 2, in relazione all’art. 628, comma 1, n. 3, cod. pen.) ai danni della società CO.GE.MAR. S.r.l. La richiesta di revisione della sentenza di condanna era, in sintesi, basata sulla circostanza che i fatti nella stessa enunciati non possono conciliarsi con quelli oggetto della sentenza, emessa in data 28 novembre 2022, dalla Corte di appello di Reggio Calabria con la quale è stato assolto con la formula “perché il fatto non sussiste” il coimputato AR D’IC, nei confronti del quale si è proceduto separatamente con le forme del giudizio abbreviato. 2. Ricorrono per Cassazione avverso la predetta ordinanza i difensori del AT, deducendo:
2.1. Violazioni di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 634 e 127 cod. proc. pen. per essere stata dichiarata l’inammissibilità de plano della richiesta di revisione senza previa fissazione dell’udienza camerale con conseguente violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 24, comma 2 e 111, comma 2, della Costituzione. Dopo avere ricostruito nel dettaglio le separate vicende processuali che hanno portato all’affermazione della penale responsabilità del AT ed alla assoluzione per insussistenza del fatto del coimputato D’IC in relazione alla vicenda estorsiva de qua, deduce la difesa del ricorrente la violazione delle disposizioni normative sopra indicate, richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia ed aggiungendo che la Corte di appello di Catanzaro non si è limitata a rilevare ictu oculi un vizio formale o una palese carenza dei presupposti indicati dall’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. ma ha svolto un esame ed un successivo confronto tra le motivazioni poste a fondamento delle due sentenze, oltre che un’analisi giuridica del concetto di inconciliabilità tra giudicati, situazioni che richiedevano il rispetto del principio del contraddittorio.
2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 630, comma 1, lett. a), 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost. per avere la Corte di appello ritenuto insussistenti le condizioni per la revisione nei casi di inconciliabilità di due decisioni di natura logica, nonostante nel caso di specie l’inconciliabilità attenga alla ricostruzione del fatto storico. Aggiunge la difesa del ricorrente che, al di là del fatto che la diversa valutazione di attendibilità della persona offesa e principale fonte accusatoria inevitabilmente si ripercuote sulla sussistenza del fatto storico posto a fondamento del capo di imputazione, in ogni caso, la situazione in esame è ben più radicale rispetto ad un mero contrasto logico tra sentenze in punto di semplice valutazione del fatto: la sentenza di assoluzione del coimputato D'IC 2 non si è limitata a una diversa valutazione di attendibilità della persona offesa ma ha compiutamente ed analiticamente riqualificato l'intera vicenda storica prendendo in considerazione un panorama ricostruttivo ben più ampio che ha consentito di meglio contestualizzare la figura della persona offesa RC nell'ambito della vicenda delle turbative delle aste, profilo viceversa totalmente pretermesso nel procedimento a carico del AT, tale vicenda quindi consente di meglio inquadrare la posizione della ditta CO.GE.MAR quale impresa contigua alla mafia. Inoltre, la ricostruzione della vicenda operata nella seconda sentenza consentirebbe anche meglio di valutare il rapporto tra il RC e il ritenuto esponente mafioso di spicco RE Di VO, rapporto che non può essere interpretato, come conclude la sentenza di condanna del ricorrente, quale mero assoggettamento del primo al secondo. La sentenza di condanna di cui si è chiesta la revisione non solo avrebbe svolto uno sbrigativo giudizio delle dichiarazioni testimoniali, al punto di ritenere, senza alcun ulteriore approfondimento, inattendibili le dichiarazioni del D’IC e valorizzare le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia e delle persone offese, ma soprattutto, come detto, non avrebbe collocato la vicenda complessiva nel più ampio panorama del sistema di turbativa delle aste che consente di meglio contestualizzare la figura del RC e della CO.GE.MAR. Chiede pertanto la difesa del ricorrente l’annullamento dell’ordinanza impugnata con ogni ulteriore conseguenziale statuizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Occorre, innanzitutto, procedere brevemente ad illustrare le ragioni a fondamento del denunciato contrasto di giudicati ritenuto dalla difesa del AT idoneo ad ottenere la revisione della sentenza di condanna del predetto. L’odierno ricorrente era stato tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per rispondere della vicenda estorsiva sopra indicata. Il Tribunale aveva affermato la responsabilità dell'imputato sulla base delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa IZ SE RC, titolare dell'impresa CO.GE.MAR, il quale aveva affermato di essere stato avvicinato, dopo che la propria azienda era risultata aggiudicataria di un appalto nel Comune di Gualtieri Sicaminò, da AR D'IC, accompagnato dal AT, i quali gli avevano chiesto il pagamento del “pizzo” per assicurare la corretta esecuzione dei lavori. Le dichiarazioni del RC venivano valutate dal Tribunale alla stregua dei criteri applicabili alla persona offesa e non all'imputato di reato connesso in quanto, nonostante vi fossero alcuni procedimenti a carico del medesimo per fatti connessi, gli stessi erano stati in gran parte archiviati in epoca antecedente alla deposizione della persona offesa e l'unico 3 procedimento per il quale non era stata inoltrata richiesta di archiviazione riguardava il reato di associazione semplice finalizzata alla turbativa d'asta, rispetto al quale non erano emerse connotazioni mafiose. Nel corso del giudizio di secondo grado la Corte di appello di Messina disponeva la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e procedeva all'esame del RC nelle forme dell'articolo 210 cod. proc. pen. ciò in quanto riteneva che il RC non poteva essere considerato come un mero teste ma doveva essere, al contrario, sentito con le cautele di cui alla menzionata disposizione di legge. All'esito del giudizio in appello la Corte territoriale pronunciava sentenza di assoluzione del AT con la formula “per non avere commesso il fatto”. Sebbene, quindi, anche nel corso del giudizio di appello il RC avesse confermato quanto aveva dichiarato in primo grado, l'assenza di elementi di riscontro alle dichiarazioni dello stesso avevano fatto venir meno il substrato probatorio e per tale ragione il AT era stato assolto. Avverso tale decisione aveva fatto ricorso il Procuratore generale e la Corte di Cassazione aveva annullato per vizi di motivazione la sentenza della Corte di appello di Messina. Il processo proseguiva quindi, in sede di rinvio, innanzi alla Corte di appello di Reggio Calabria che, con la sentenza sopra menzionata, riteneva l'attendibilità del RC e, per l'effetto, confermava la sentenza di condanna dello stesso pronunciata dal tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Parallelamente si svolgeva il procedimento nei confronti del coimputato AR D'IC che aveva, invece, scelto di essere sottoposto a giudizio nelle forme del rito abbreviato. Il D'IC veniva inizialmente ed a sua volta dichiarato colpevole del reato qui di interesse dal tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. In sede di appello la Corte di appello di Messina, per contro, riteneva inattendibili le dichiarazioni del RC e quindi lo assolveva. La Corte di Cassazione, anche in questo caso a seguito di ricorso proposto dal Procuratore generale, annullava la sentenza della Corte di appello e rinviava per un nuovo giudizio innanzi alla Corte di appello di Reggio Calabria. Infine, la Corte di appello di Reggio Calabria assolveva il D'IC con la formula “perché il fatto non sussiste”. Tali conclusioni, evidenzia la difesa del ricorrente, sono conseguite alla ritenuta non attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa a causa dell'individuazione di numerose imprecisioni e contraddizioni emerse nel racconto dello stesso. Elemento centrale – sottolinea ancora la difesa del ricorrente – sul quale si è fondata la pronuncia assolutoria è legato al fatto che l'impresa del RC era risultata legata al Di VO ed è emerso il coinvolgimento della stessa nel sistema delle turbative d'asta, 4 situazione questa che non poteva non riverberarsi anche sulla valutazione di inattendibilità della predetta persona offesa allorquando ebbe a ricostruire i singoli episodi estorsivi. 3. Tutto ciò doverosamente premesso, ricorda, innanzitutto l'odierno Collegio per dare risposta ai motivi di ricorso che, alla luce del disposto dell’art. 634, comma 1, cod. proc. pen. l’inammissibilità della richiesta di revisione, al di là della proposizione al di fuori dei casi e modi previsti dalla legge può essere dichiarata nei casi di “manifesta infondatezza” e che «L'inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen. sussiste quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, talché rimane del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio» (Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, [...], Rv. 281422 – 01). Caratteristica peculiare del giudizio di revisione è infatti quella della distinzione logico-funzionale tra la fase rescindente - che ha ad oggetto la preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta, da valutarsi apprezzando l'astratta capacità demolitoria del giudicato da parte del novum dedotto - e quella successiva, c.d. rescissoria, che si instaura mediante la citazione del condannato e nella quale il giudice è tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio proprie del dibattimento (Sez. 3, n. 15402 del 20/01/2016, [...], Rv. 266810). La valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta implica la necessità di una comparazione tra gli elementi di novità e quelli già acquisiti che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità del novum, purché, però, riscontrabili ictu oculi» (in tal senso Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, [...], Rv. 259779; Sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013, [...], Rv. 257496, entrambe pronunciate in relazione a fattispecie di annullamento delle decisioni della Corte d'appello che aveva proceduto ad apprezzamenti di merito, propri della fase successiva). In altri termini, il compito affidato al giudice della revisione nella fase rescindente è quello di «valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutti gli elementi debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.; detta valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, 5 riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti» (v. Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, [...], Rv. 260563). In sostanza, «In tema di giudizio di revisione, nel caso in cui la richiesta si fondi sull'inconciliabilità tra giudicati ai sensi dell'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., il controllo giurisdizionale che può condurre alla declaratoria dell'inammissibilità dell'istanza per manifesta infondatezza deve avere ad oggetto la verifica dell'irrevocabilità della sentenza che si vuole abbia introdotto il fatto antagonista e la mera pertinenza di tale decisione ai fatti oggetto del giudizio di condanna, non potendo tale controllo estendersi alla "tenuta" della sentenza oggetto della domanda di revisione rispetto ai contenuti della ulteriore pronuncia, che va obbligatoriamente realizzato in contraddittorio» (Sez. 1, n. 50460 del 25/05/2017, Sciume’, Rv. 271821-01). Da queste premesse discende la definizione del perimetro del giudizio di inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., che potrà essere pronunciata solo quando «le ragioni poste a suo fondamento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio»; al contrario, è «del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio» (Sez. 6, n. 18818 del 08/03/2013, [...], Rv. 255477). La lettura offerta dalle decisioni richiamate trova la sua ragion d'essere nella ricordata peculiarità del rimedio della revisione teso a rimuovere una decisione passata in giudicato, rispetto al quale il vizio di manifesta infondatezza, previsto dall' art. 634 cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità della relativa richiesta, deve essere collegato alla palese inidoneità delle ragioni poste a sostegno della richiesta ad accedere al giudizio di revisione;
ciò in base ad una delibazione nella quale non possono assumere rilevanza regole di giudizio appartenenti alla fase del merito poiché, diversamente opinando, ne deriverebbe un'indebita sovrapposizione tra momenti procedimentali che il legislatore ha inteso tenere del tutto differenziati (il primo, quale filtro necessario per evitare la proposizione di istanze pretestuose e palesemente infondate, così da evitare un inutile dispendio di attività giurisdizionale;
il secondo, volto a garantire al ricorrente l'acquisizione nel contraddittorio delle parti delle prove in astratto in grado di sovvertire l'esito del giudizio già concluso). 4. Ritiene il Collegio che la Corte di appello, nel momento in cui ha ritenuto di pronunciare de plano ordinanza di inammissibilità della richiesta di revisione ex art. 634 cod. proc. pen. non si è attenuta ai principi di diritto sopra indicati spingendosi ad effettuare valutazioni tipiche del giudizio di merito che andavano ben al di là della mera valutazione “ictu oculi” della manifesta infondatezza della richiesta stessa e che avrebbero, pertanto, richiesto la previa instaurazione del contraddittorio tra le parti. Quanto evidenziato impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la 6 trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro per l’ulteriore corso, ricordando che «L'annullamento in sede di legittimità della dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione, adottata con procedura "de plano", vincola i giudici d'appello a dare corso al giudizio di revisione con il decreto di citazione a giudizio previsto dall'art. 636 cod. proc. pen., attesi il dato testuale dell'art. 634, comma 2, cod. proc. pen. e ragioni logico-sistematiche di funzionalità del complessivo "iter" procedimentale. (Sez. 5, n. 4514 del 13/01/2026, [...], Rv. 289453-01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catanzaro per l'ulteriore corso. Così è deciso, 12/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 7
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria ALMA;
preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL CO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza ai sensi dell’art. 634 cod. proc. pen. in data 25 febbraio 2026 la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la richiesta avanzata da ET NI AT intesa ad ottenere la revisione della sentenza di condanna alla pena di Penale Sent. Sez. 2 Num. 20479 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 12/05/2026 anni 8 e mesi 6 di reclusione ed euro 1.600,00 di multa emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria in data 3 ottobre 2016 (irrevocabile dal giorno 8 novembre 2017) con la quale l’imputato era stato dichiarato responsabile del reato di concorso in estorsione aggravata (artt. 61 n.7, 110, 629 comma 2, in relazione all’art. 628, comma 1, n. 3, cod. pen.) ai danni della società CO.GE.MAR. S.r.l. La richiesta di revisione della sentenza di condanna era, in sintesi, basata sulla circostanza che i fatti nella stessa enunciati non possono conciliarsi con quelli oggetto della sentenza, emessa in data 28 novembre 2022, dalla Corte di appello di Reggio Calabria con la quale è stato assolto con la formula “perché il fatto non sussiste” il coimputato AR D’IC, nei confronti del quale si è proceduto separatamente con le forme del giudizio abbreviato. 2. Ricorrono per Cassazione avverso la predetta ordinanza i difensori del AT, deducendo:
2.1. Violazioni di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 634 e 127 cod. proc. pen. per essere stata dichiarata l’inammissibilità de plano della richiesta di revisione senza previa fissazione dell’udienza camerale con conseguente violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 24, comma 2 e 111, comma 2, della Costituzione. Dopo avere ricostruito nel dettaglio le separate vicende processuali che hanno portato all’affermazione della penale responsabilità del AT ed alla assoluzione per insussistenza del fatto del coimputato D’IC in relazione alla vicenda estorsiva de qua, deduce la difesa del ricorrente la violazione delle disposizioni normative sopra indicate, richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia ed aggiungendo che la Corte di appello di Catanzaro non si è limitata a rilevare ictu oculi un vizio formale o una palese carenza dei presupposti indicati dall’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. ma ha svolto un esame ed un successivo confronto tra le motivazioni poste a fondamento delle due sentenze, oltre che un’analisi giuridica del concetto di inconciliabilità tra giudicati, situazioni che richiedevano il rispetto del principio del contraddittorio.
2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 630, comma 1, lett. a), 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost. per avere la Corte di appello ritenuto insussistenti le condizioni per la revisione nei casi di inconciliabilità di due decisioni di natura logica, nonostante nel caso di specie l’inconciliabilità attenga alla ricostruzione del fatto storico. Aggiunge la difesa del ricorrente che, al di là del fatto che la diversa valutazione di attendibilità della persona offesa e principale fonte accusatoria inevitabilmente si ripercuote sulla sussistenza del fatto storico posto a fondamento del capo di imputazione, in ogni caso, la situazione in esame è ben più radicale rispetto ad un mero contrasto logico tra sentenze in punto di semplice valutazione del fatto: la sentenza di assoluzione del coimputato D'IC 2 non si è limitata a una diversa valutazione di attendibilità della persona offesa ma ha compiutamente ed analiticamente riqualificato l'intera vicenda storica prendendo in considerazione un panorama ricostruttivo ben più ampio che ha consentito di meglio contestualizzare la figura della persona offesa RC nell'ambito della vicenda delle turbative delle aste, profilo viceversa totalmente pretermesso nel procedimento a carico del AT, tale vicenda quindi consente di meglio inquadrare la posizione della ditta CO.GE.MAR quale impresa contigua alla mafia. Inoltre, la ricostruzione della vicenda operata nella seconda sentenza consentirebbe anche meglio di valutare il rapporto tra il RC e il ritenuto esponente mafioso di spicco RE Di VO, rapporto che non può essere interpretato, come conclude la sentenza di condanna del ricorrente, quale mero assoggettamento del primo al secondo. La sentenza di condanna di cui si è chiesta la revisione non solo avrebbe svolto uno sbrigativo giudizio delle dichiarazioni testimoniali, al punto di ritenere, senza alcun ulteriore approfondimento, inattendibili le dichiarazioni del D’IC e valorizzare le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia e delle persone offese, ma soprattutto, come detto, non avrebbe collocato la vicenda complessiva nel più ampio panorama del sistema di turbativa delle aste che consente di meglio contestualizzare la figura del RC e della CO.GE.MAR. Chiede pertanto la difesa del ricorrente l’annullamento dell’ordinanza impugnata con ogni ulteriore conseguenziale statuizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Occorre, innanzitutto, procedere brevemente ad illustrare le ragioni a fondamento del denunciato contrasto di giudicati ritenuto dalla difesa del AT idoneo ad ottenere la revisione della sentenza di condanna del predetto. L’odierno ricorrente era stato tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per rispondere della vicenda estorsiva sopra indicata. Il Tribunale aveva affermato la responsabilità dell'imputato sulla base delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa IZ SE RC, titolare dell'impresa CO.GE.MAR, il quale aveva affermato di essere stato avvicinato, dopo che la propria azienda era risultata aggiudicataria di un appalto nel Comune di Gualtieri Sicaminò, da AR D'IC, accompagnato dal AT, i quali gli avevano chiesto il pagamento del “pizzo” per assicurare la corretta esecuzione dei lavori. Le dichiarazioni del RC venivano valutate dal Tribunale alla stregua dei criteri applicabili alla persona offesa e non all'imputato di reato connesso in quanto, nonostante vi fossero alcuni procedimenti a carico del medesimo per fatti connessi, gli stessi erano stati in gran parte archiviati in epoca antecedente alla deposizione della persona offesa e l'unico 3 procedimento per il quale non era stata inoltrata richiesta di archiviazione riguardava il reato di associazione semplice finalizzata alla turbativa d'asta, rispetto al quale non erano emerse connotazioni mafiose. Nel corso del giudizio di secondo grado la Corte di appello di Messina disponeva la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e procedeva all'esame del RC nelle forme dell'articolo 210 cod. proc. pen. ciò in quanto riteneva che il RC non poteva essere considerato come un mero teste ma doveva essere, al contrario, sentito con le cautele di cui alla menzionata disposizione di legge. All'esito del giudizio in appello la Corte territoriale pronunciava sentenza di assoluzione del AT con la formula “per non avere commesso il fatto”. Sebbene, quindi, anche nel corso del giudizio di appello il RC avesse confermato quanto aveva dichiarato in primo grado, l'assenza di elementi di riscontro alle dichiarazioni dello stesso avevano fatto venir meno il substrato probatorio e per tale ragione il AT era stato assolto. Avverso tale decisione aveva fatto ricorso il Procuratore generale e la Corte di Cassazione aveva annullato per vizi di motivazione la sentenza della Corte di appello di Messina. Il processo proseguiva quindi, in sede di rinvio, innanzi alla Corte di appello di Reggio Calabria che, con la sentenza sopra menzionata, riteneva l'attendibilità del RC e, per l'effetto, confermava la sentenza di condanna dello stesso pronunciata dal tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Parallelamente si svolgeva il procedimento nei confronti del coimputato AR D'IC che aveva, invece, scelto di essere sottoposto a giudizio nelle forme del rito abbreviato. Il D'IC veniva inizialmente ed a sua volta dichiarato colpevole del reato qui di interesse dal tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. In sede di appello la Corte di appello di Messina, per contro, riteneva inattendibili le dichiarazioni del RC e quindi lo assolveva. La Corte di Cassazione, anche in questo caso a seguito di ricorso proposto dal Procuratore generale, annullava la sentenza della Corte di appello e rinviava per un nuovo giudizio innanzi alla Corte di appello di Reggio Calabria. Infine, la Corte di appello di Reggio Calabria assolveva il D'IC con la formula “perché il fatto non sussiste”. Tali conclusioni, evidenzia la difesa del ricorrente, sono conseguite alla ritenuta non attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa a causa dell'individuazione di numerose imprecisioni e contraddizioni emerse nel racconto dello stesso. Elemento centrale – sottolinea ancora la difesa del ricorrente – sul quale si è fondata la pronuncia assolutoria è legato al fatto che l'impresa del RC era risultata legata al Di VO ed è emerso il coinvolgimento della stessa nel sistema delle turbative d'asta, 4 situazione questa che non poteva non riverberarsi anche sulla valutazione di inattendibilità della predetta persona offesa allorquando ebbe a ricostruire i singoli episodi estorsivi. 3. Tutto ciò doverosamente premesso, ricorda, innanzitutto l'odierno Collegio per dare risposta ai motivi di ricorso che, alla luce del disposto dell’art. 634, comma 1, cod. proc. pen. l’inammissibilità della richiesta di revisione, al di là della proposizione al di fuori dei casi e modi previsti dalla legge può essere dichiarata nei casi di “manifesta infondatezza” e che «L'inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen. sussiste quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, talché rimane del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio» (Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, [...], Rv. 281422 – 01). Caratteristica peculiare del giudizio di revisione è infatti quella della distinzione logico-funzionale tra la fase rescindente - che ha ad oggetto la preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta, da valutarsi apprezzando l'astratta capacità demolitoria del giudicato da parte del novum dedotto - e quella successiva, c.d. rescissoria, che si instaura mediante la citazione del condannato e nella quale il giudice è tenuto a procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio proprie del dibattimento (Sez. 3, n. 15402 del 20/01/2016, [...], Rv. 266810). La valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta implica la necessità di una comparazione tra gli elementi di novità e quelli già acquisiti che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità del novum, purché, però, riscontrabili ictu oculi» (in tal senso Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, [...], Rv. 259779; Sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013, [...], Rv. 257496, entrambe pronunciate in relazione a fattispecie di annullamento delle decisioni della Corte d'appello che aveva proceduto ad apprezzamenti di merito, propri della fase successiva). In altri termini, il compito affidato al giudice della revisione nella fase rescindente è quello di «valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutti gli elementi debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.; detta valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, 5 riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti» (v. Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, [...], Rv. 260563). In sostanza, «In tema di giudizio di revisione, nel caso in cui la richiesta si fondi sull'inconciliabilità tra giudicati ai sensi dell'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., il controllo giurisdizionale che può condurre alla declaratoria dell'inammissibilità dell'istanza per manifesta infondatezza deve avere ad oggetto la verifica dell'irrevocabilità della sentenza che si vuole abbia introdotto il fatto antagonista e la mera pertinenza di tale decisione ai fatti oggetto del giudizio di condanna, non potendo tale controllo estendersi alla "tenuta" della sentenza oggetto della domanda di revisione rispetto ai contenuti della ulteriore pronuncia, che va obbligatoriamente realizzato in contraddittorio» (Sez. 1, n. 50460 del 25/05/2017, Sciume’, Rv. 271821-01). Da queste premesse discende la definizione del perimetro del giudizio di inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., che potrà essere pronunciata solo quando «le ragioni poste a suo fondamento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio»; al contrario, è «del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio» (Sez. 6, n. 18818 del 08/03/2013, [...], Rv. 255477). La lettura offerta dalle decisioni richiamate trova la sua ragion d'essere nella ricordata peculiarità del rimedio della revisione teso a rimuovere una decisione passata in giudicato, rispetto al quale il vizio di manifesta infondatezza, previsto dall' art. 634 cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità della relativa richiesta, deve essere collegato alla palese inidoneità delle ragioni poste a sostegno della richiesta ad accedere al giudizio di revisione;
ciò in base ad una delibazione nella quale non possono assumere rilevanza regole di giudizio appartenenti alla fase del merito poiché, diversamente opinando, ne deriverebbe un'indebita sovrapposizione tra momenti procedimentali che il legislatore ha inteso tenere del tutto differenziati (il primo, quale filtro necessario per evitare la proposizione di istanze pretestuose e palesemente infondate, così da evitare un inutile dispendio di attività giurisdizionale;
il secondo, volto a garantire al ricorrente l'acquisizione nel contraddittorio delle parti delle prove in astratto in grado di sovvertire l'esito del giudizio già concluso). 4. Ritiene il Collegio che la Corte di appello, nel momento in cui ha ritenuto di pronunciare de plano ordinanza di inammissibilità della richiesta di revisione ex art. 634 cod. proc. pen. non si è attenuta ai principi di diritto sopra indicati spingendosi ad effettuare valutazioni tipiche del giudizio di merito che andavano ben al di là della mera valutazione “ictu oculi” della manifesta infondatezza della richiesta stessa e che avrebbero, pertanto, richiesto la previa instaurazione del contraddittorio tra le parti. Quanto evidenziato impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la 6 trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro per l’ulteriore corso, ricordando che «L'annullamento in sede di legittimità della dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione, adottata con procedura "de plano", vincola i giudici d'appello a dare corso al giudizio di revisione con il decreto di citazione a giudizio previsto dall'art. 636 cod. proc. pen., attesi il dato testuale dell'art. 634, comma 2, cod. proc. pen. e ragioni logico-sistematiche di funzionalità del complessivo "iter" procedimentale. (Sez. 5, n. 4514 del 13/01/2026, [...], Rv. 289453-01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catanzaro per l'ulteriore corso. Così è deciso, 12/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 7