Sentenza 1 dicembre 2009
Massime • 1
Non integra l'ipotesi criminosa del tentativo di collusione del militare della Guardia di finanza con estraneo, ma solo mera istigazione a commettere un reato, la proposta, non accolta dall'impresario edile, di sottofatturazione dei lavori svolti nell'interesse del militare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2009, n. 49975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49975 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 01/12/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 1049
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 29467/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale Militare della Repubblica presso la Corte Militare di appello;
avverso la sentenza pronunciata in data 1 aprile 2009 dalla Corte militare di appello nei confronti di:
CA RC, nato a [...] il [...];
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del Procuratore Generale Militare Dott. GENTILE Francesco, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udito il difensore di fiducia dell'imputato, avv. FRAU Virgilio di Verona, che ha chiesto respingersi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte militare di appello, in riforma della decisione di primo grado, assolveva, perché il fatto non sussiste, RC CA, maresciallo della Guardia di ZA, dall'accusa (art. 56 c.p. e L. 9 dicembre 1941, n. 1383, art. 3 in relazione all'art. 215 c.p.m.p.) di avere tentato,
in Bolzano il 25 ottobre ed il 7 novembre 2005, di accordarsi con AU NZ affinché questi, che aveva eseguito lavori di ristrutturazione nell'alloggio del padre dell'imputato per il preventivato importo di 11.360,00 Euro, fatturasse soltanto una parte del corrispettivo (in tal modo l'imprenditore avrebbe agito in frode dell'imposta sul reddito ed il cliente avrebbe risparmiato sul pagamento dell'I.V.A.).
Osservava la Corte:
che il reato contestato presuppone che la condotta collusiva sia svolta dal militare della Guardia di ZA nell'esercizio delle funzioni o del servizio;
che, in altre parole, il reato non è integrato se il militare agisce "da semplice cittadino", pur con l'intento di frodare il fisco;
che l'imputato aveva agito "al di fuori dei propri compiti istituzionali";
che non vi era, inoltre, prova certa del fatto che intendesse concertare una frode fiscale, potendo anzi ritenersi che egli mirasse soltanto ad ottenere uno sconto dall'imprenditore (il quale poteva avere "in buona fede equivocato");
che era altresì dubbio che l'imputato avesse fatto capire all'interlocutore di essere un maresciallo della Guardia di ZA (l'autovettura di servizio era stata, invero, lasciata a "molti metri" di distanza dal luogo dell'incontro).
2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale militare, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale, rilevando che la L. n. 1383 del 1941, art. 3 non richiede che la condotta sia posta in essere in esecuzione "di un'attività di servizio propria del finanziere".
2.2. Con il secondo motivo lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata risultante sia dal testo del provvedimento impugnato, sia "da altri atti del processo".
L'imprenditore, sentito in qualità di testimone, aveva, invero, con chiarezza affermato che CA aveva chiesto una "fatturazione parziale" dei lavori commissionati dal padre, nonché una "divisione in parti uguali" del risparmio fiscale;
di uno "sconto" sul corrispettivo pattuito, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito, non aveva, invece, parlato neppure l'imputato, il quale aveva tentato di giustificare il proprio intervento, richiamandosi a ragioni del tutto diverse.
Nè poteva fondatamente sostenersi, in assenza di idonei elementi probatori, che NZ avesse frainteso le reali intenzioni dell'imputato.
3. Con memoria depositata in data 23 novembre 2009 il difensore dell'imputato chiedeva rigettarsi il ricorso, sostenendo in particolare l'infondatezza del primo motivo di ricorso, attesa la non configurabilità del tentativo nel delitto ipotizzato e, comunque, l'inapplicabilità della norma incriminatrice a fatti commessi dal militare "al di fuori dell'attività di servizio", e l'inammissibilità del secondo motivo del ricorso sviluppando il medesimo censure in fatto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
La sentenza di assoluzione non deve essere rimossa per le ragioni di seguito enunciate, diverse da quelle poste dalla Corte militare a fondamento della propria decisione.
Il fatto contestato all'imputato (l'avere proposto a NZ AU - proposta non accolta - di accordarsi per "fatturare" soltanto una parte del corrispettivo pattuito per i lavori svolti) non integra il contestato delitto tentato di collusione del militare della Guardia di ZA con estranei.
a) La L. 9 dicembre 1941, n. 1383, art. 3 incrimina il fatto del "militare della Guardia di finanza che collude con estranei per frodare la finanza".
"Colludere" deriva etimologicamente da cum ludere, ma il termine, nel tempo, ha assunto il significato di accordo segreto finalizzato al perseguimento di scopi illeciti.
La costante giurisprudenza di questa Corte (v., ex plurimis, Cass. 1^ 6 giugno 2007, Vitale, RV 236894; Cass. 1^ 15 dicembre 2005, Moscuzza, RV 234010; Cass. 6^ 22 aprile 1989, Morelli, RV 182575) afferma, invero, che il reato di collusione del militare della Guardia di ZA con estranei è integrato dal raggiunto accordo (incontro delle volontà) tra intraneus ed extraneus, inteso come mezzo per il conseguimento di un certo risultato offensivo (la frode alla finanza), il cui verificarsi non è necessario per la consumazione del reato medesimo (che appartiene, invero, al novero di quelli c.d. a dolo specifico).
Poiché anche i reati a dolo specifico realizzano una forma di anticipazione della tutela dei beni giuridici, si è correttamente inquadrato, da parte della dottrina e della giurisprudenza, il reato in questione tra quelli a consumazione anticipata (la cui struttura oggettiva non coincide, peraltro, necessariamente, come sostenuto dalla difesa dell'imputato, con quella del delitto tentato). Ma, soprattutto, il reato in esame costituisce (cfr. Cass. 6^ 7 febbraio 1992, Liotino, RV 190774) un'eccezione alla regola della non punibilità dell'accordo criminoso quando non sia commesso il delitto concertato prevista dall'art. 115 c.p., comma 1 (secondo il quale "salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo").
La norma incriminatrice contempla, in particolare, una fattispecie necessariamente plurisoggettiva "impropria".
A differenza di quella "propria" in cui tutte le persone "necessarie" alla configurabilità del fatto tipico (nella specie, l'accordo) sono indicate tra i soggetti attivi del reato (si pensi al reato - accordo di cui all'art. 304 c.p.), nella fattispecie impropria vi sono soggetti necessari (nel nostro caso l'extraneus) non punibili per la condotta tipica ma non sanzionata (il consenso manifestato all'accordo avente come specifico contenuto l'obiettivo di frodare la finanza).
b) Detto questo, deve rilevarsi che il menzionato art. 115 c.p., come chiarito dalla dottrina dominante, individua il limite della rilevanza penale del tentativo e si è reso necessario una volta abbandonata la distinzione tra atti preparatori ed atti esecutivi, nonché la limitazione a questi ultimi della punibilità a titolo di tentativo.
In altre parole, la norma afferma la penale irrilevanza di accordo (comma 1) e istigazione (comma 3) c.d. sterili;
quand'anche gli stessi fossero in concreto idonei ed univoci rispetto alla commissione del delitto, non sarebbero punibili (a titolo di delitto tentato).
Quest'affermazione è da porre alla base della non configurabilità del tentativo rispetto all'accordo in esame.
Da tali complessive considerazioni deriva, invero, che la proposta di accordo rivolta dal militare all'extraneus, in assenza di norme in deroga recte di disposizione legislativa che preveda esplicitamente la punibilità della istigazione, genus cui è riconducibile detta proposta) integra, se non accolta, mera istigazione a commettere un reato (lo stesso reato che intende commettere l'istigatore, nella specie un reato-accordo, quindi un reato a concorso necessario, a nulla rilevando, a tal fine, che l'istigato, concorrente necessario, non sia, per volere del legislatore, sanzionato per la propria condotta) non punibile alla luce del più volte menzionato art. 115 c.p.; integra, in altre parole, soltanto l'ipotesi del "tentativo di accordo criminoso" e non quella del delitto tentato. Alla base di siffatta conclusione vi è la menzionata ratio delle disposizioni di cui all'art. 115 c.p., consistente - come si è detto - nell'esigenza di individuare il limite della rilevanza penale del tentativo.
Va detto, peraltro, che alla stessa conclusione si perverrebbe anche qualora si ritenesse che la prevista impunità di accordo ed istigazione infruttuosi derivasse (non dall'anzidetto limite di rilevanza fissato dalla legge, ma) dalla loro natura di "atti preparatori", inidonei in quanto tali a dar vita al tentativo. In tal caso, invero, come autorevole dottrina ha affermato in relazione all'accordo delittuoso di cui all'art. 304 c.p. (c.d. cospirazione politica mediante accordo), il tentativo non è comunque ammesso giacché l'arretramento della soglia di punibilità al mero accordo o, come anche si dice, l'estrema anticipazione della condotta preparatoria non consente un suo ulteriore frazionamento e comunque precede il momento di sviluppo dell'iter criminis supposto come necessario e sufficiente dalla fattispecie di cui all'art. 56 c.p.. La stessa giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l'accordo (purché abbia un contenuto specifico, concreto, determinato, non generico, incerto, legato ad evenienze future e non controllabili dalle parti stesse perché affidate al caso o a scelte di terzi: cfr. Cass. 6^ 7 febbraio 1992, Liotino, cit.) segna il momento di concreta offensività della condotta, realizzando al contempo la messa in pericolo dell'interesse tributario dello Stato e la lesione dello specifico e funzionale obbligo di fedeltà inerente allo status di chi appartiene al corpo preposto alla salvaguardia della finanza pubblica (così Cass. 1^ 15 dicembre 2005, Moscuzza, cit., in motivazione).
Soltanto questa pluralità di interessi giuridici protetti giustifica l'arretramento della soglia di punibilità al semplice accordo e solo l'accordo è ritenuto poter dare vita alla duplice offesa;
non anche, dunque, condotte che lo precedano, qual'è appunto la proposta di accordo promanante dal militare.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2009