Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/11/2000, n. 9793
CASS
Sentenza 29 novembre 2000

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La indicazione in dibattimento oltre che delle proprie generalità, anche del luogo di residenza, raccolta a verbale dal cancelliere secondo le forme indicate dall'art. 162 cod. proc. pen., costituisce dichiarazione di domicilio alla quale può essere attribuito il valore di revoca implicita di una precedente dichiarazione.

In tema di notificazioni all'imputato, il domicilio eletto si distingue dal domicilio dichiarato perché, mentre in questo è indicato solo il luogo in cui gli atti debbono essere notificati, nel domicilio eletto, fondato su un rapporto fiduciario fra il domiciliatario medesimo e l'imputato, deve essere indicata anche la persona (cosiddetto domiciliatario) presso la quale la notificazione va eseguita, con la conseguenza che, indipendentemente dalla parola usata, l'elezione di domicilio è tale solo ove sia indicato il nome della persona presso cui la notificazione va eseguita, avendo altrimenti mera natura di dichiarazione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/11/2000, n. 9793
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9793
Data del deposito : 29 novembre 2000

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