Sentenza 9 maggio 2007
Massime • 1
È configurabile il delitto di cui all'art. 640, comma secondo, cod. pen. nel caso in cui un soggetto stipuli contratti per la prestazione di servizi - successivamente effettuata - in favore di una P.A., ponendo in essere artifici o raggiri consistiti nel dichiarare falsamente l'esistenza delle condizioni e dei requisiti previsti per l'espletamento dell'attività pattuita, ed inducendo in errore l'ente pubblico anche sulle effettive modalità di esecuzione della prestazione, affidata a personale privo delle richieste capacità professionali. In tale caso, infatti, la riscossione degli importi liquidati quale corrispettivo delle prestazioni costituisce ingiusto profitto, cui corrisponde, per l'ente pubblico, il danno consistente nell'esborso di pubblico denaro in cambio di servizi espletati da soggetti non qualificati.
Commentario • 1
- 1. Esame di avvocato 2009: la 2a traccia del parere penale e la soluzione propostaAccesso limitatoDario Colasanti · https://www.altalex.com/ · 20 dicembre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/05/2007, n. 22170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22170 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 09/05/2007
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - N. 556
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 14302/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BO AN;
2) ON MA;
avverso la sentenza 14/10/2005 della Corte d'Appello di Brescia;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Antonio Morgigni;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Wladimiro De Nunzio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte civile avv. ZILIOLI Claudio, che ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando nota spese;
Uditi i difensori degli imputati avv.ti BOVIO C. e SANZOGNI R., che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica con sentenza emessa in data 16 giugno 2004 dichiarava AN BO e AR ON colpevoli del reato di truffa (art. 640 c.p., comma 2, in Treviglio al 31/05/2000) loro ascritto al capo A) dell'imputazione ed il primo anche di altra ipotesi identica limitatamente alla condotta commessa fino al 31.07.1996. Unificati per BO i delitti ai sensi dell'art. 81 cod. pen., applicate ad entrambi le circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata aggravante, condannava BO alla pena di due anni e sei mesi di reclusione e duemila Euro di multa e ON alla pena di un anno, cinque mesi di reclusione e mille Euro di multa. Il 14 ottobre 2005 la Corte d'Appello di Brescia confermava la predetta decisione di condanna e riduceva ad Euro 75.000,00 la provvisionale disposta in favore dell'Azienda Ospedaliera di Treviglio-Caravaggio, escludendo quella in favore dell'Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate. La Corte bresciana così ha ricostruito la vicenda.
Ad BO AN e MA ON si imputa che, in qualità di amministratori della Associazione Volontaria Croce Bianca di Ciserano con artifici, consistiti nel dichiarare falsamente nelle convenzioni stipulate con la A.S.L. 33 di Romano di Lombardia e 13 di Treviglio che il personale risultante da elenchi trasmessi a quegli enti era in possesso di certificato di frequenza ai corsi di pronto soccorso e comunque nel produrre false attestazioni di partecipazione, di avere indotto in errore gli enti circa l'esistenza dei requisiti per la partecipazione alle gare di appalto per servizi di autolettighe inducendoli altresì in errore sulle condizioni di svolgimento dei servizi. Al solo BO (capo B) erano ascritti analoghi reati in qualità di legale rappresentante della Associazione Croce Bianca BO e gli era stato, inoltre, addebitato l'utilizzo - come ambulanze - di mezzi non a norma.
La Corte, poi, menziona in particolare la deposizione del maresciallo Bena, che aveva svolto le indagini. Quest'ultimo - precisa quel giudice - aveva riferito che i primi accertamenti erano avvenuti a seguito del decesso di un paziente trasportato su una ambulanza della BO s.r.l., risultata immatricolata come autocarro e dotata di un defibrillatore inefficiente;
il teste aveva anche specificato che altri veicoli in uso alla azienda non erano immatricolati come ambulanze e non avevano la licenza di trasporto per conto terzi e che le due società, Croce Bianca San Marco e Croce Bianca BO, inoltre, avevano stipulato con le aziende ospedaliere convenzioni, che prevedevano lo svolgimento di servizi con ambulanze da parte di personale in possesso di specifiche qualifiche. Il predetto sottufficiale aveva altresì evidenziato che molti degli addetti o non avevano attestati o non avevano seguito corsi appositamente organizzati e che gli attestati depositati risultavano falsi. La Corte rilevava che aspetti fondamentali della vicenda erano la mancanza sulle autolettighe, ed accanto all'autista, di persona abilitata al soccorso e che, inoltre, le autoambulanze della BO erano immatricolate come autocarri e le attestazioni di revisione erano risultate falsificate.
I difensori ricorrono, deducendo i seguenti motivi, dei quali sono comuni i motivi 1, 2, 4 e 5 mentre il solo BO espone il motivo 3.
1) Con il primo motivo denunziano l'inosservanza da parte del Giudice a quo delle norme processuali stabilite a pena di nullità ed in particolare dell'art. 125 c.p.p., con riferimento all'art. 546 c.p.p., avendo omesso di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, manoscritta, in quanto illeggibile.
Si dolgono, poi, della carente e manifestamente illogica motivazione addotta dalla Corte territoriale, la quale affermerebbe in maniera apodittica che "seppur di complessa lettura, il testo non appare illeggibile e comunque le parti avrebbero avuto la possibilità di ottenere copia dattiloscritta";
2) Con il secondo motivo rappresentano la mancanza e comunque la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui è stata confermata la responsabilità dei ricorrenti in ordine al reato di truffa aggravata continuata ai danni di enti pubblici. Rilevano che nel capo a) d'imputazione è addebitato a BO di aver agito, quale presidente e, comunque, amministratore di "fatto" della "Associazione volontaria Croce Bianca di Ciserano" (dal 1994 di Treviglio), in concorso con AR ON, e di avere tratto in inganno la Azienda Ospedaliera di Treviglio, ottenendo la stipula (asseritamente dal 1992 al 2000) di convenzioni per trasporto di pazienti con autolettighe, a mezzo di artifici e raggiri, consistiti nell'aver dichiarato di possedere alcuni requisiti, in realtà inesistenti, e che il personale avrebbe avuto determinati "titoli" (attestazioni di frequenza di corsi di pronto soccorsi), parimenti fittizi.
Aggiungono che il capo b (concernente il solo BO, nell'indicata qualità) ricalca le medesime contestazioni, alle quali si aggiunge il contestato artificio di aver utilizzato ambulanze che sarebbero state indicate come idonee al trasporto sanitario, ma che in realtà erano risultate "non a norma", in quanto immatricolate come autocarri.
Su questa seconda imputazione, il Tribunale - ricordano - ha ritenuto la responsabilità soltanto delle condotte antecedenti al 31.7.1996. Quanto all'oggetto delle convenzioni truffaldine asseriscono - dalla lettura dell'imputazione si evincerebbe che le prestazioni di servizi da parte delle società riconducibili a BO a favore delle due A.S.L. sarebbero state svolte regolarmente, in quanto i trasporti dei pazienti sarebbero stati effettivamente resi senza doglianza alcuna. Criticano conseguentemente l'affermazione della corte territoriale, la quale ha, invece, ritenuto che gli imputati, ponendo in essere con l'inganno una situazione non rispondente a verità, si sarebbero procurati un ingiusto profitto.
In contrario asseriscono che mancherebbe il requisito del danno. Ricordano che sul tema vi sarebbero due orientamenti contrapposti. Secondo la prima tesi, minoritaria e superata, accolta dalla Corte territoriale, il danno consisterebbe nella perdita di un diritto o nell'assunzione di un obbligo e prescinderebbe da un depauperamento ingiustificato del patrimonio della persona offesa. Tale concezione, però, sarebbe stata sopravanzata dalla teoria economica del danno, secondo cui questo deve essere individuato in coincidenza con i valori economici e patrimoniali di mercato. Nell'ipotesi di reato contro la P.A. la truffa sarebbe, pertanto, configurabile solo nei casi caratterizzati da un effettivo danno patrimoniale, mentre non sussisterebbe qualora l'interesse leso dalla condotta fraudolenta dell'agente sia attinente più che altro alla regolarità delle procedure amministrative.
Nel caso di specie, non sarebbe contestato che le società asseritamente riconducibili a BO hanno regolarmente eseguito i servizi di autoambulanza in favore delle persone offese, percependo pertanto legittimi compensi in forza delle varie convenzioni stipulate e mai denunciate, anzi sempre prorogate. La decisione impugnata, quindi, sarebbe manifestamente illogica e contraddittoria. 3) BO denunzia, inoltre, la carenza e comunque la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte d'Appello, pur escludendo alcune condotte contestate nel capo d'imputazione, non ha ridotto la pena finale, confermata apoditticamente rispetto a quella irrogata dal Tribunale. Si duole, comunque, della carenza della motivazione sulla richiesta nuova quantificazione complessiva della pena e sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza.
In particolare rileva che con l'appello aveva sostenuto mancare la prova che le autovetture indicate nelle convenzioni non fossero attrezzate in maniera tale da garantire il servizio richiesto ed effettuato.
Tale osservazione sarebbe stata condivisa dalla corte territoriale, che nella sentenza impugnata ha ritenuto essere "dubbia invece la rilevanza delle falsificazioni relative alle ambulanze in quanto manca la prova certa delle attribuibilità agli imputati". A questa puntualizzazione doveva seguire, a parere del ricorrente, una diminuzione di pena, che è stata, invece, confermata. Lamenta ancora l'assenza della motivazione sulla mancata applicazione dei benefici di legge ad esso BO, che è incensurato. Aggiunge che la Corte d'Appello non ha corretto l'errore in cui è incorso il Tribunale, il quale non ha determinato il quantum della pena base applicata, non ha eseguito il calcolo dell'aumento per la continuazione, ha applicato ad entrambi i prevenuti "prevalenti le attenuanti generiche, equivalenti alla contestata aggravante". In particolare quest'ultima espressione sarebbe contraddittoria e non consentirebbe d'individuare il criterio in base al quale sono state "computate" le circostanze stesse.
In ogni caso la pena, anche considerando l'ipotesi "base" di cui all'art. 640 cod. pen., sarebbe eccessiva, pur tenendo conto dell'aumento relativo alla continuazione.
4) Con il quarto motivo denunziano anche la carenza della motivazione sulle statuizioni civili.
Ricordano che il Tribunale, nel condannare in solido i prevenuti al risarcimento generico dei danni alle costituite parti civili, assegnava alle medesime una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad Euro 150.000,00, in favore della A.S.L. di Treviglio e ad Euro 115.000,00, in favore della A.S.L. di Seriate. Con l'atto di impugnazione, precisano, i ricorrenti avevano rappresentato l'assenza di prova del danno patrimoniale "patito" dalle parti civili, tenuto conto soprattutto del fatto che i servizi di cui alle convenzioni erano stati effettivamente prestati in favore delle due A.S.L. e che il dato non è mai stato oggetto di contestazione.
In particolare la determinazione del quantum liquidato sarebbe irragionevolmente svincolato e da principi patrimoniali e da collegamenti diretti con disservizi "patiti" in forza delle condotte degli imputati.
La Corte territoriale - insistono - non ha esaminato tali doglianze, ed ha ritenuto le provvisionali "commisurate ai danni subiti". 5) Con l'ultimo motivo assumono che la L. 5 dicembre 2005, n. 251 ha modificato l'art. 158 cod. pen., che disciplina la decorrenza del termine della prescrizione con riferimento al reato continuato. In particolare l'art. 6, comma 2 della predetta normativa ha eliminato dal testo del citato art. 158 cod. pen. ogni "riferimento" al reato continuato, con la conseguenza che ad ogni singolo reato s'applica il relativo termine di prescrizione a decorrere dalla data della sua consumazione. Tale statuizione, ai sensi dell'art. 2 cod. pen., sarebbe immediatamente applicabile in base al principio del favor rei.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Il primo motivo è infondato.
La sentenza di primo grado è stata redatta a mano con una grafia, che questo collegio ha avuto modo di esaminare e valutare, trattandosi di questione processuale, rispetto alla quale - com'è noto - la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto. La scrittura non è certamente un modello di chiarezza, ma, come già ha evidenziato in modo indubbiamente scheletrico la corte bresciana, è comprensibile, pur se con qualche difficoltà, consistente nel dovere, in alcuni passaggi, leggere più volte la stessa parola e nel comprendere con certezza il significato attraverso la lettura (del o) dei termini precedenti e/o successivi.
A tal proposito va precisato che le Sezioni unite con la sentenza n. 42363 del 2006 hanno affrontato questo tema ed hanno affermato che la grafia manuale incomprensibile ove non sia limitata ad alcune parole e non consista nella semplice difficoltà di lettura superabile senza uno sformo eccessivo, essa ne comporta la nullità, non solo perché equivale, quanto agli effetti, all'ipotesi di omissione della motivazione, ma anche perché lede il diritto al contraddittorio, nella misura in cui pregiudica la possibilità di ragionata determinazione in vista dell'impugnazione e di un'efficace difesa. Nel caso in esame tale indecifrabilità assoluta non esiste, pur se la lettura di alcune parole necessita di una pausa di riflessione. Il motivo, tra l'altro, è anche privo di specificità, poiché non formula esempi puntuali, ma accorpa la doglianza, indicando decine di pagine. Per superare definitivamente l'assunto strumentale, è sufficiente rilevare, da un lato, che i motivi d'appello sono stati ritualmente presentati nella loro completezza e, dall'altro, che in tema di applicazione delle circostanze attenuanti generiche si trascrive pretestuosamente l'espressione "prevalenti le attenuanti generiche, equivalenti alla contestata aggravante", che, invece, in modo chiaro è la seguente: "e, unificati per il BO i delitti ai sensi dell'art. 81 c.p., concesse ad entrambi i prevenuti (e quindi, non "prevalenti") le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, condanna...".
L'argomentazione innanzi formulata risponde, così, a due questioni sollevate dai ricorrenti in tema di nullità per indecifrabilità e di contraddittorietà della sentenza d'appello, nella parte in cui ha confermato la decisione di primo grado senza prendere atto dell'errore (prevalenti-equivalenti) in ordine alle circostanze predette. La Corte reputa che non esiste alcun errore. 2) Infondato è anche il secondo motivo.
La doglianza si sostanzia fondamentalmente nell'assunto dell'inesistenza di un danno economico-patrimoniale per gli enti pubblici e, quindi, del delitto de quo.
Si sostiene che la corte territoriale avrebbe accolto la tesi minoritaria, secondo cui il danno consisterebbe nella perdita di un diritto o nell'assunzione di un obbligo e prescinderebbe da un depauperamento ingiustificato del patrimonio della persona offesa. L'asserzione non corrisponde alla realtà processuale. Il collegio prende atto dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite, le quali con la sentenza n. 1 del 1999 rv. 212080 hanno ritenuto che "l'elemento del danno deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico, consistendo in una lesione concreta e non soltanto potenziale".
Pur applicando questa tesi interpretativa, nel caso in esame il reato contestato sussiste.
Nella menzionata sentenza le Sezioni Unite precisano, infatti, che l'illegittimo conseguimento di un ufficio da parte di persona cui lo stesso non competa, ma che sia in possesso dei requisiti professionali richiesti, può comportare l'annullamento del provvedimento che lo conferisce ma non costituisce il reato de quo, sempre che l'illegittimità non consista nell'assenza dei requisiti di capacità professionale che rendano possibile l'adempimento degli obblighi che ne derivano.
Di seguito aggiungono, ad ulteriore ed ovvia chiarificazione, che non integrano gli estremi della truffa le erogazioni compiute dalla P.A. e ".... correlate all'esplicata e lecita prestazione di attività lavorativa da parte di un soggetto munito dei richiesti requisiti di capacità professionale.......".
Nella specie, con motivazione incensurabile in sede di legittimità, perché ampia, congrua e puntuale con riferimento a dichiarazioni di testi e ad accertamenti di polizia giudiziaria, i giudici territoriali di ambedue i gradi di merito hanno accertato, in punto di fatto, che i servizi convenuti con le USSL innanzi menzionate venivano prestati con autoambulanze a bordo delle quali non sempre era presente - come convenuto - soggetto qualificato al pronto soccorso, poiché gli imputati nello stipulare i contratti avevano posto in essere artifici e raggiri, consistiti sia nel dichiarare falsamente che tutto il personale risultante dagli elenchi era munito di certificato di frequenza ai menzionati corsi, in realtà non praticati, sia nel produrre falsi attestati di partecipazione ai corsi stessi da parte dei dipendenti indicati nelle liste presentate. Da questa premessa di fatto consegue in punto di diritto l'affermazione che nell'ipotesi in cui un soggetto stipuli contratti per la prestazione di servizi, successivamente effettuati, in favore di una P.A., ponendo in essere artifici e raggiri, consistiti nel dichiarare falsamente l'esistenza delle condizioni concrete e dei prescritti requisiti per espletare l'attività convenuta, inducendo in errore gli enti pubblici anche sulle reali modalità di esecuzione dell'attività stabilita, posta in essere avvalendosi di soggetti privi della richiesta capacità professionale, è configurabile il delitto di cui all'art. 640 cpv. cod. pen.. In tale caso, infatti, all'ingiustizia del profitto rappresentato dalla riscossione degli importi liquidati per le prestazioni svolte corrisponde il danno, anche economico, della P.A. costituito dall'esborso di pubblico denaro in relazione all'esecuzione di servizi espletati da soggetti privi della prescritta preparazione legalmente verificata. È, pertanto, irrilevante ed erronea l'argomentazione su cui fa leva la difesa secondo la quale "gli imputati hanno regolarmente effettuato i servizi di autoambulanza in favore delle persone offese". Nella realtà accertata dai giudici di Bergamo e di Milano, i servizi sono stati eseguiti senza alcuna "regolarità", poiché il personale non aveva la prescritta qualificazione.
Nè va, infine, trascurato di ricordare che l'indagine è iniziata - come riferito di maresciallo Bena - a seguito del decesso di un paziente trasportato su un'ambulanza della BO s.r.l., risultata immatricolata come autocarro e dotata di un defibrillatore inefficiente.
3) Il terzo motivo è parimenti infondato.
In sede d'appello BO aveva evidenziato, tra l'altro, che mancava la prova che le autovetture indicate nelle convenzioni non fossero attrezzate in maniera tale da garantire il servizio richiesto ed effettuato.
La Corte territoriale sul tema ha affermato: essere "dubbia invece la rilevanza delle falsificazioni relative alle ambulanze in quanto manca la prova certa delle attribuibilità agli imputati". Da tale asserto il ricorrente ha desunto che la pena sarebbe illegale, in quanto il giudice di secondo grado avrebbe dovuto diminuirla.
Il collegio reputa di non dovere condividere questa tesi. Nel capo b) dell'imputazione, ascritto soltanto a BO, si menziona, oltre l'artificio innanzi descritto - impiego di personale privo dei requisiti necessari e definito, invece, in base ai falsi attestati e dichiarazioni, "regolarmente abilitato" - l'utilizzo, nell'elenco delle autoambulanze, di due mezzi immatricolati come autocarri per il trasporto di cose e di altro registrato da "furgone vetrinato".
Il delitto ritenuto è quello di truffa che è integrato ed è stato valutato (in particolare pagina 49 della sentenza di primo grado) dai giudici territoriali, a prescindere dall'attribuibilità all'imputato delle falsificazioni relative alle ambulanze, in relazione alla utilizzazione di personale non qualificato, fatto figurare come specializzato.
La questione sollevata è, dunque, irrilevante.
In ordine alle circostanza attenuanti generiche non v'è stato alcun errore da parte della Corte d'Appello, come innanzi precisato. La valutazione dell'eccessività della pena non è consentita in sede di legittimità, essendo il relativo apprezzamento tipicamente di merito. La pena inflitta a BO non può essere sospesa, perché superiore a due anni di reclusione.
4) Il quarto motivo non è deducibile, perché secondo il costante orientamento di questa Corte (per tutte Sez. Un. sentenza n. 2246 ud. del 19/12/1990 dep. del 19/02/1991 rv. 186722 e da ultimo sez. 5 sent. n. 40410 del 2004 rv. 230105) la determinazione della provvisionale, in sede penale, ha carattere meramente delibativo e può farsi in base a giudizio presuntivo;
detta valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito in quanto pronuncia provvisoria, incensurabile in Cassazione, ed è priva d'efficacia di giudicato in sede di giudizio sulla liquidazione del danno. L'imputato pertanto non può dolersi ne' del difetto di motivazione, ne' della pretesa abnormità, poiché dispone di ogni possibilità di difesa nella sede civile di liquidazione definitiva del danno. La parte civile, a sua volta, ha chiesto la correzione del capo relativo, facendo notare che la Corte d'Appello ha trascritto dati errati per difetto, inerenti alla provvisionale de qua. Il collegio ritiene che questa richiesta non può essere accolta. La determinazione della provvisionale contiene pur sempre una valutazione di merito e, pertanto, la parte civile avrebbe dovuto proporre specifica impugnazione, non presentata.
5) Il quinto ed ultimo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte ha ripetutamente (da ultimo sez. 6 sent. n. 42189 del 2006 rv. 234954) ritenuto inapplicabile la disciplina di cui alla L.5 dicembre 2005, n. 251, art. 10 ai processi in corso innanzi alla
Cassazione ed ha altresì considerato manifestamente infondata la questione di costituzionalità, per contrasto con l'art. 111 Cost., comma 2, della menzionata disciplina transitoria, che ne esclude l'applicabilità in questa sede.
A tale conclusione - che il collegio condivide - si perviene, osservando che, pur alla luce delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale n. 394 del 2006, deve ritenersi ragionevole la scelta legislativa di individuare nell'intervento di una sentenza di condanna il fatto ostativo all'efficacia retroattiva della lex mitior, in quanto è volta a salvaguardare il valore dell'efficienza del processo, evitando un sacrificio dell'aspettativa, costituzionalmente tutelata, della sua ragionevole durata, la quale implica che il giudizio, dopo una affermazione di colpevolezza, debba essere concluso nel rispetto dei diritti dei soggetti che, in vario modo, sono destinatari della funzione giurisdizionale. Al rigetto dei ricorsi consegue di diritto la condanna al pagamento in solido delle spese processuali ed alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo, in favore delle parti civili costituite.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e condanna altresì i ricorrenti alla rifusione delle spese in favore delle parti civili Azienda Ospedaliera Ospedale Treviglio Caravaggio ed Azienda Ospedaliera Ospedale Bolognini e liquida le stesse in complessivi Euro 5.225,00 di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A., ponendo il pagamento delle dette somme per metà a carico solidale degli imputati e per la restante metà a carico del BO. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2007