Sentenza 18 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/10/2002, n. 14788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14788 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2002 |
Testo completo
IN 14788 /02 REPUBR ICA L POR IT LIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Importe sul reddito ✓ Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: rettifica *Dott. Enrico PAPA R.G.N. 23627/99Presidente - - Consigliere - Cron.34564 Dott. Antonio MERONE Dott. Nino FICO Consigliere Rep. Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Ud.14/03/02 - Consigliere Dott. Francesco TIRELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALLISNERI 11, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PACIFICI, che lo difende unitamente all'avvocato FRANCESCO C CARBONI, giusta procura in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, : 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO PORTOGHESI STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 - resistente - 1250 avverso la sentenza n. 194/98 della Commissione " -1- tributaria regionale di CAGLIARI, depositata il 07/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato PACIFICI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo SI ND ha impugnato l'avviso di accertamento emesso a fini Irpef ed Ilor per il 1991 con il quale è stato contestato un maggior reddito di impresa di lire 152.390.000. La Commissione di primo grado ha prima dichiarato inammissibile l'istanza di conciliazione proposta dal contribuente e poi ha rigettato il ricorso, e la decisione è stata confermata dalla Commissione Regionale che ha ritenuto trattarsi di accertamento analitico, effettuato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera d), d.p.r. n. 600/73, e che ha ritenuto credibile la ricostruzione operata dall'ufficio, sulla base di un processo verbale della Guardia di Finanza, attestante ricavi non registrati per prestazioni rese, derivanti da ricevute rinvenute presso il contribuente, non inserite nella contabilità aziendale. Ha proposto ricorso il SI deducendo due motivi. Il Ministero delle Finanze si è costituito al fine di essere avvisato della udienza e al fine di potere ad essa partecipare. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione o falsa applicazione di norme di diritto L in relazione all'art. 360 n. c.p.c., mentre con il secondo motivo ha dedotto omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, sostenendo che la fattispecie doveva essere disciplinata alla stregua del Tuir n. 917/86, e non dell'art. 39, comma 1, del d.p.r. n. 600/73, a suo dire “inerente all'IVA". Partendo dalla considerazione che le ricevute rinvenute erano relative ad acconti, ha sostenuto che la riscossione di acconti non ha effetto alcuno ai fini della imposizione diretta, poiché momento rilevante è il conseguimento di un “ricavo" (e non di un corrispettivo) che, nella prestazione di servizi, si verifica al momento della consegna dell'opera ed al pagamento del prezzo. Ha poi evidenziato che la contabilità doveva ritenersi regolare e che non erano state riscontrate irregolarità di gravità tale da togliere affidabilità all'intera contabilità, per cui era stata applicata una norma dettata per fattispecie diverse. Ritiene la Corte che il ricorso è infondato per cui deve essere rigettato. La Commissione Regionale, con ampia, sufficiente e corretta motivazione, ha ritenuto legittimo l'accertamento effettuato sulla base dell'articolo 39, comma 1, lett, d) d.p.r. n. 600/73 (che è la norma che disciplina l'accertamento analitico delle imposte sui redditi e che nulla ha a che vedere con l'Iva), dal momento che l'acquisizione da parte dei verificatori di “ben 50 ricevute", relative a prestazioni rese per un importo di lire 117.114.500, ha costituito nella specie (riguardante un laboratorio di falegnameria) motivo sufficiente (con una valutazione di merito insuscettibile di sindacato in sede di legittimità) per considerare inattendibile la contabilità. Il giudice di appello ha poi evidenziato come sul piano normativo gli esercenti i laboratori di falegnameria hanno l'obbligo, derivante dal d.m.28.1.1983, di contabilizzare tutte le somme percepite dai clienti, anche in caso di pagamento non totale dell'intero corrispettivo dovuto, e come nella specie per le somme contenute nei documenti rinvenuti dai verificatori non sia stata fornita la prova del loro inserimento nella contabilità aziendale. Su questa base, e sempre con una valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità, la Commissione Regionale ha ritenuto sussistenti le presunzioni semplici considerate dalla norma applicata (contenuta nel citato art. 39), caratterizzate dalla gravità, certezza, e concordanza. In conclusione, nella sentenza impugnata non è dato riscontrare alcuna violazione di legge, né alcun vizio di motivazione. Nulla va disposto per le spese dal momento che il Ministero non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 14.3.2002 nella camera di consiglio della CREEAZION Tributaria. Il Presidente Il cons. est. Dr. Enrico Rapa Giuseppethe suic IL CANCELLIERE C1 Pholde RN NO DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 OTT. 2002IN CANCELLIE RECY Oggi RN NO A