Sentenza 6 maggio 1999
Massime • 1
In tema di patteggiamento, oggetto della richiesta formulata dalle parti è la pena definitiva cui si perviene con i calcoli intermedi. Ne consegue che nel caso in cui in uno dei calcoli intermedi si giunga a toccare una pena inferiore al minimo previsto per la sanzione considerata, la circostanza è priva di effetti, giacché l'accordo delle parti si forma non sulle operazioni aritmetiche con le quali la pena viene determinata, bensì sulla sanzione definitiva da applicare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/05/1999, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 6 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 6.5.1999
1 - Dott. Ugo Candela Consigliere SENTENZA
2 - Dott. Ilario Salvatore Martella Consigliere N.1705
3 - Dott. Arturo Cortese Consigliere REGISTRO GENERALE
4 - Dott. Giorgio Colla Consigliere N.42350/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall'Avvocato Generale presso la Corte d'Appello di Trieste, contro la sentenza emessa in data 23 settembre 1998 dal Pretore di Udine - Sezione distaccata di Cervignano del Friuli -, nel procedimento penale
contro
BO IO, nato ad [...] il [...].
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Ugo Candela;
Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Albano, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. FATTO E DIRITTO
L'Avvocato Generale presso la Corte di Appello di Trieste è ricorrente avverso la sentenza emessa in data 23 settembre 1998, con la quale il Pretore di Udine, sezione distaccata di Cervignano del Friuli, ha applicato a IO BO, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena richiesta dalle parti di giorni 15 di reclusione e lire 100.000 di multa per il reato di cui all'art. 570, comma 2^ c.p. commesso in Torviscosa dal novembre 1992.
Il ricorrente lamenta erronea applicazione dell'art. 62 n. 6 c.p. in ordine all'attenuante del risarcito danno, non sussistente perché l'imputato non risultava aver versato a tale titolo l'intero importo dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile per i mesi nei quali non aveva adempiuto tale obbligo. Lamenta inoltre inosservanza dell'art. 132 c.p. in relazione all'art. 23 c.p., per avere nel calcolo della pena, sia pure solo in un passaggio intermedio, erroneamente ridotto la pena della reclusione a 14 giorni.
La Corte ritiene che il ricorso non sia fondato e vada pertanto rigettato.
Per quanto riguarda l'attenuante del risarcito danno, va ribadito che l'obbligo di corrispondere i mezzi di sussistenza può non corrispondere all'importo stabilito dal giudice civile per il mantenimento, siccome la nozione civilistica di mantenimento non coincide con quella penalistica di mezzi di sussistenza, essendo il primo concetto fondato sulla valutazione e comparazione delle condizione socio-economiche dei coniugi e della famiglia, mentre il secondo riguarda il minimo per vivere. Trattasi quindi di una valutazione di fatto in ordine ad una circostanza attenuante, che le parti (imputato e pubblico ministero) hanno richiesto e che il giudice ha ritenuto sussistente, ne' può in questa sede rinnovarsi quella valutazione in base ai rilievi esposti dal ricorrente in chiave puro di merito (in ordine alla congruità delle somme e delle altre utilità date in rapporto al danno subito).
Per quanto riguarda la misura della pena, in tema di patteggiamento, l'oggetto della richiesta formulata dalle parti è la pena definitiva, da applicare in concreto e non quella indicata nei calcoli intermedi. D'altra parte il giudice, a seguito della sentenza 313 del 1990 della Corte Costituzionale, è tenuto a valutare la correttezza dell'accordo in relazione alla congruità della pena nel suo risultato finale rispetto alle esigenze di emenda del giudicabile. Ne consegue che gli eventuali errori di calcolo, commessi dalle parti (in un passaggio intermedio le parti sono scesi a giorni 14, senza però che ciò abbia influito a determinare un risultato finale illegale al di sotto dei limiti consentiti) non assumono alcuna rilevanza, giacche l'accordo delle parti si forma non sulle operazioni aritmetiche con le quali la pena viene determinata, bensì sulla pena definitiva da applicare. Ed è quindi a questa che il giudice deve far riferimento allorché deve controllare, in tema di patteggiamento della pena, che la stessa non sia illegale per superamento in difetto od in eccesso dei limiti stabiliti dalla legge per ciascun tipo di pena. (cfr. Cass. Pen. Sez. VI 13.10.1992 Annunziata, RV 191996).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 1999