CASS
Sentenza 3 luglio 1987
Sentenza 3 luglio 1987
Massime • 1
Il delitto di usura è configurabile anche in danno di una persona giuridica. Infatti, l'interpretazione letterale dell'art. 644 cod. pen. non evidenzia l'esistenza di elementi e di argomenti ostativi al riguardo, non richiedendo tale norma connotazione di alcun genere relativamente al soggetto passivo del reato, che risulta indicato con il termine generico, e come tale onnicomprensivo, di "persona".*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/07/1987, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 3 luglio 1987 |
Testo completo
7
5
2 REPUBBLICA ITALIANA 1 Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 3/7/1987
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SENTENZA SEZIONE PENALE 2°
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 1705
GIANCARLO MONTANARI VISCO Presidente Dott.
Consigliere REGISTRO GENERALE
1. Dott. NICOLA CAPUTI
ALBERTO SCIOLLA LAGRANGE N. 14309/87 2. >>>
3. BRUNELLO DELLA PENNA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE NO SA
+.
->
UFFICIO COPIE
ha pronunciato la seguente Rilasciéta copia studio Pellion al SIG. 14000 SENTENZA
APR. 1994 per diritti sul ricorso proposto da il IL CANCELLIERE
1) BA GE, N. IL 4/4/1927 A TARANTO
2) NE NC, N. IL 20/7/1927 A TARANTO
(3) IZ PP, N. IL 19/7/1930 A CAROSINO
4) BO NC, N. IL 30/5/1952 A TARANTO
5) ST COSIMO, N. IL 27/9/1952 A TARANTO
avverso la sentenza 15/X/1986 DEL TRIBUNALE DI TARANTO.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere DOTT.
Med 82
A. Spinosi Roma B. DELLA PENNA
Udito, per la parte civile, l'avv. C. PETRONE DEL FORO DI TA-
RANTO CHE CHIEDE IL RIGETTO DEI RICORSI.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale DOTT. MARTUSCIELLO L'INAMMISSIBILITA' PER RIZZO E BORGHE -che ha concluso per
SE; IL RIGETTO PER BA, NE E ST.
Uditi i difensori AVV.TI NE F.SCO E BA GE
ENRAMBI DEL FORO DI TARANTO CHE CHIEDONO L'ACCOGLI-
MENTO DEI RICORSI.
-OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO-
A seguito dei suicidio dell'imprenditore GE
TI - amministratore unico della Soc. SIMIC-
avvenuto in Taranto il 22/5/1984 e del rinvenimento 3
in una valigetta di alcuni documenti e scritti auto-
grafi nei quali il predetto esponeva le ragioni del-
la sua tragica decisione maturata a causa del grave dissesto economico determinato da numerosi prestiti contratti per un esorbitante tasso di interesse si a Viano le indagini da parte del ET di Taranto
al fine di accertare eventuali responsabilità in or dine a possibili reati d'usura.
Sulla base delle deposizioni raccolte durante le in-
dagini preliminari e dei riscontri documentali acqui-
siti tra cui brogliaccio rimesso al magistrato in-
quirente dal curatore del fallimento SIMIC (dichiara- ta fallita con sentenza del 16/7/1984) venivano trat- ti a giudizio avanti al ET di Taranto LE An-
gelo, De DI AL, MA NI, Ciancia- :
ruso IC, NE FR, Caso Aurelio, Riz-
zo EP, OR FR e ST MO per rispondere del delitto di usura continuata aggrava- ta ex art. 61, N. 7 C.P. perché, approfittando dello stato di bisogno di Grandinlinetti Gennaro, si facevano
promettere e consegnare dal predetto "in persona ed anche come rappresentante della SIMIC s.p.a. a fron-
te di prestiti concessegli per consentirgli di assol- vere a pressanti ed indifferibili necessità imprendi- toriali interessi usurari cagionando al predetto an- L
che nella suindicata qualità e quindi alla società
da lui rappresentata un danno patrimoniale di rile-
vante gravità.
Gli imputati, che pur ammettevano di aver concesso
al TI prestiti per lo più garantiti da ces-
sioni ITALSIDER, escludevano però di aver preteso e percepito interessi usurari. Con sentenza 1/6/1985 il ET previa separazione del processo nei con-
fronti del ST - condannava a pene di giustizia il LE, il de DI, il MA e 1'NE
quali responsabili del suindicato delitto assolvendo,
invece con ampia formula il Caso e per insufficienza
di prove il NC, il ZO ed il OR.
Con sentenza del 25/XI/1985 veniva condannato anche il ST.
Con entrambe le sentenze veniva, inoltre, pronun cia-
ta condanna al risarcimento dei danni ed alla refusio-
ne delle spese in favore della curatela fallimentare,
costituitasi parte civile come da autorizzazione del
giudice delegato.
In data 15 ottobre 1986 il Tribunale di Taranto,
giudicando in grado di appello sui due processi riu-
niti, riduceva le pene inflitte al LE, all'Ine-
bria ed al ST;
B assolveva con formula dubitati- va il De Leonardia, proscioglieva per morte il Man-
Belle Pene еше 5
fredi, confermava nel resto, condannando, inoltre,
il LE, l'NE ed il ST alla refusione delle ulteriori spese in favore della parte civile
:
ed il ZO ed il OR al pagamento delle ulterio-
ri spese processuali.
Ricorro oper Cassazione il LE ed il ST ed il difensore eccepiva difetto e contraddittorietà del-
¡la motivazione in ordine alla valutazione delle pro-
ri ve, al ritenuto stato di bisogno, soprattutto con ferimento alla qualità di persona giuridica della persona offesa ed all'obbligo dell'imprenditore di dica rare e non di aggravare mediante operazioni an-
tieconomiche la condizione della società ed alla con- fermata sussistenza dell' te di cui all'art.' agravante
61 N. 7 C.P..
Proponevano ricorso anche l'NE, il ZO ed il
OR, allegando a mezzo del difensore i medesimi vizi di motivazione denunciati dai coimputati in re lazione all'apprezzamento delle prove costituite da scritti provenienti dallo stesso TI.
Rileva il Collegio la nessuna fondatezza degli inter-
posti ricorsi con riferimento a tutte le questioni con essi dedotte, concernenti rispettivamente la non configurabilità del reato di usura in pregiudizio di relazipersona giuridica ed in zione allo stato di biso- 6
gno della stessa;
B la riutilizzabilità ai fini della prova dei documenti lasciati dal TI al momen- to del suicidio e di quelli, pure provenienti dal pre-
detto, reperiti e trasmessi dal curatore del falli-
mento SIMIC e la non ipotizzabilità nella specie del-
la contestata aggravante del danno di particolare gra-
vità. Trattasi di questioni già rappresentate nei pre-
cedenti gradi di giudizio che il ET ed il TR
NT (specie quels concernente le prove documentale
⠀nale di Taranto, riproposta attualmente con argomen-
tazioni comuni da tutti i ricorrenti) hanno assogget-
tato ad attenta analisi disattendendole, infine, con valutazione esauriente e corretta e che senza valide prospettazioni sono state ancora una volta dedotte in questa sede di legittimità.
Orbene propio sul piano della legittimità risulta la infondatezza della prima qestione no ✓ sussistendo ragioni giuridicamente valide per escludere che la persona giuridica possa restar vittima di un fatto ;
di usura, come già riconosciuto da questa Suprema
Corte regolatrice con la sentn 18 maggio 1978 (ric.
Dell' Amendola) alla quale si sono opportunamente ri- chiamati i giudici di merito nelle rispettive senten-
ze.
L'interpretazione letterale dell'art. 644 C.P. non evidenzia, infatti, l'esistenza di elementi e di ar-
h sores. gomenti ostativi al riguardo non richiedendo la nor-
ma connotazione di alcun genere in ordine al soggetto passivo del reato, che ( (a differenza di quanto previ-
sto ad esempio dall'art. 643 C.P.) risulta indicato con il termine generico e come tale omnicomprensivo di "persona". Né sussistono preclusioni di ordine si-
stematico al riguardo avendo lo stesso legislatore zavvitato espressamente la possibilità che la persona giuridi- ca cpossaessere soggetto passivo dei reati contro il patrimonio commessi mediantefrode di cui al capo II del titolo XIII del Codice Penale o almeno di alcuni di essi. Come nell'ipotesi di truffa aggravata previ-
sta dall'art. 640 cpv. N. 1 C.P. ed in quelli di cui all'art. 642 C.P., in relazione alla quale soggetto passivo può essere soltanto un'impresa di assicurazio-
ni contro gli infortuni, legittimamente costituita ed operante nel territorio dello Stato.
D'altra parte neppure é ravvisabile incompatibilità
di fondo tra siffatto soggetto passivo e la "frode"
che costituisce la connotazione comune di tutte le condotte criminose previste nel surrichiamato capo
II° del titolo XIII° del codice penale non essendo
il relati tivo concetto ristretto "all'uso del mezzi at-
ti ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede",
per essere, invece, esteso come testualmente preci-
- I
3
sato nella relazione al codice Penale (cf. II pag.
436) "a tutte quelle ipotesi nelle quali la condotta criminosa per raggiungere il risultato dannoso allo altrui patrimonio non reclama un'attività fisica in rapporto diretto con la cosa ma perviene all'illecito arricchimento con la violazione arbitraria degli al-
trui diritti".
E ciò a prescindere da quel rapporto di immedesimazio-
ne organica esistente tra l'ente e l'organo per cui l'attività compiuta o subita da quest'ultimo (la cui posizione si identifica in subiecta materia con quel-
la del soggetto passivo della condotta) é riferita come propria all'ente che tramite l'organo, appunto,
agisce o subisce. V'é, inoltre, da aggiungere che nep-
pure all'espresione "stato" menzionato nell'art. 644 C.P. in rapporto al soggetto passivo può riconoscer-
si significato contrario alla ricomprensione della
persona, giuridica tra le possibili "vittime" del fat-
to usurario perché, są é vero che l'espressione in
oggetto di norma si riferisce a condizioni o quali-
tà dell'individuo, é anche vero che nell'ordinamento giuridico risulta talvolta riferita indifferentemen-
te alla persona fisica o giuridica come ad esempio
1 nel fallimento, laddove lo "stato di insolvenza"
ki cui all'art. 5 Legge Fallimentare concerne l'im-
ADe Love 9
prenditore in quanto tale, indipendentemente, cioé,
dalla sottostante sua realtà personale (fisica o giu-
ridica) mentre proprio in forza di tale ultima consi derazione va condiviso il correlato rilievo formula-
to in dottrina sul punto che "il legislatore associan-
do il termine "stato" al "bisogno" abbia inteso rife-
rirsi ad "una mera situazione di fatto", prescinden-
do, cioé, dalla "qualità" del soggetto cui la stessa afferisce. Ma anche con riferimento al bene che il legislatore ha inteso tutelare con l'art. 644 C.P. può senz'al-
tro escludersi ogni possibilità di discriminazione tra persone fisica e persona giuridica quale sogget-
to passivo del reato di usura non essendo revocabile
in dubbio che di detta tutela sia meritevole anche quest'ultima ove si consideri che, secondo la preva-
lente dottrina, l'oggetto é costituito dall'inviola-
bilità del patrimonio in relazione alle connotazioni di asocialità e di intrenseca immoralità dell'aggres-
sione usuraria o più specificamente, secondo altra.
e forse precisa prospettazione dottrinaria, "da due interessi strettamente collegati, quello consistente nel potere dei soggetti privati di determinat ase in piena autonomia il contenuto dei contratti e l'altro
attinente al patrimonio o alla personalità di essi 10
"per cui" non sembra potersi dubitare che l'esigenza della tutela del negozio giuridico come libero stru-
mento di regolazione dell'assetto degli interessi pa-
trimoniali o non patrimoniali del contraente più de-
bole sussista anche nei confronti delle persone giu-
ridiche".
Quanto allo stato di bisogno ed a contestazione del-
l'assunto della difesa che con rifer imento alla per-
sona giuridica ed in particolare alla società di ca-
pitali ed all'attività da essa applicata ne ha defi nito l'ambito in termini di immotivata ristrettezza affermando che ai fini dell'art. 644 C.P. esso dovreb- be essere comunque "transitorio e risolvibile" e non
può confondersi "con uno stato di irreversibile dis-
sesto", é sufficiente richiamarsi al consolidato orien-
tamento in materia della giurisprudenza, per cui an-
che in relazione all'imprenditore commerciale" lo stato di bisogno previsto dall'art. 644 C.P. può es-
sere di qualsiasi natura, specie o grado purché tale da togliere o limitare la libertà di scelta del sog-
getto passivo", perseguendo, infatti, la norma "la finalità dipusnire l'usuraio quale persona socialmen- te nociva che non cessa di essere tale quale che sia la natura о la causa del bisogno del debitore" (cf.
Sez. II, 29/1/1985, Rizzello;
sez. III, 12/2/1982, 11
Chiari, Sez. II 13/3/1984 ric%3B Pepe).
Consegue, inoltre, l'irrilevanza del riferimento fat-
to dal deducente all'obbligo di "dichiarat one" lo stato di dissesto incombente sull'imprenditore al quale "non é consentito aggravarlo mediante operazio-
ni antieconomiche" non valendo l'eventuale illecito in cui può incorrere il predetto, ipotizzabile a sen-
si dell'art. 218 Legge Fallimentare, a discriminare la posizione dell'usurario proprio per la riconosciu-
ta irrilevanza della causa del sopravvenuto stato di bisogno e, quindi, dell'eventuale illiceità della stessa.
In ordine alla seconda questione che involge il proble-
ma della prova é sufficiente osservare che nel vigen-
te sistema processuale penale in cui non trovano col-
locazione prove privilegiate o regole probatorie fis-
sate per legge ed é esclusa ogni gerarchia delle fon- ti e dei mezzi di prova é consentito al Giudice, in virtù delprincipio del libero convincimento, di at- tingere la prova da qualsiasi elemento che, ritualmen-
te acquisito al processo e contestato all'imputato, sia riconosciuto idoneo secondo le comuni legge del-
la logica e dell'esperienza ai fini dell'accertamento della verità reale, cui é appunto preordinato il pro
-
cesso penale. Donde l'insistenza di qualsiasi preclu- :
12
sione circa l'utilizzabilità della prova documentale in oggetto di cui i giudici di merito, pienamente assolvendo all'obbligo della motivazione, hanno dimo-
strato la genuinità e l'attendibilità anche mediante il riferimento a dichiarazioni testimoniali che del-
le indicazioni documentali hanno costituito sostanzia-
le riscontro. Né é ravvisabile il vizio di contraddit-
torietà della motivazione denunciato dai difensori sol perché in ordine alla posizione di alcuni imputa-
ti la suindicata prova documentale non era stata ri-
conosciuta esauriente essendo infatti ascrivibile ta-
le situazione (che conferma lo scrupolo dell'indagi-
ne condotta dai giudici di merito) non ad un contra-
stante criterio di giudizio ma alla obiettiva consta- tazione della mancanza o dell'inadeguatezza di defi-
nitive e rassicuranti conferme.
Altrettanto infondata é l'ultima questione riguardan-
te la contestata sussistenza dell'aggravante del dan-
no di rilevante gravità avendo i giudici di appello in applicazione di corretti principi giuridici e con
riferimento a precisi, ingenti valori desumibili dal-
la stessa entità degli interessi usurari pretesi e corrisposti in occasione ed a causa delle singole ope-
razioni di mutuo, attestati, in particolare, dal
registro cessioni, e quindi, obiettivamente documen- 13 tatiCatil dato adeguata dimostrazione del giudizio adot-
tato al riguardo. Contestato, peraltro, dal difenso-
re del LE e del ST (che ha dedotto il moti-
vo) in termini di inaccettabile genericità.
L'accertata infondatezza di tutti i motivi formulati dai ricorrenti, che hanno, infatti, nunciato in comporta il rigetto dei predettiспредний Сибани Ваша stenti vizi di legittimità della decisione impugnata dei rispettivi ricorsi em al pagamento in solido delle spese processuali ed a titotlo individua-
le della somma di L. 500.000 alla Cassa delle Ammen-
de.
La totale soccombenza dei ricorrenti ed il correlato interesse della parte civile al mantenimento delle rispettive posizioni processuali implica la ulteriore condanna di tutti i predetti alla refusione in soli-
do in favore della parte civile delle spese processua-
li dalla stessa sostenute nel presente grado di giu-
dizio che si determinano in complessive L. 1.520.000,
di cui L.
1.000.000 per onorario.
P.Q.M.
V. gli artt. 537 e 549 C.P.P.
rigetta i ricorsi proposti da LE NG, NE
FR, ZO EP, OR FR e Bat-
tista MO avverso la sentenza 15/X/1986 del TR
nale di Taranto e condanna i ricorrenti al pagamento 14
in solido delle spese processuali e ciaascuno di L.
500.000 alla Cassa delle Ammende.
Condanna, altresì, i predetti alla refusione in soli-
do in favore della parte civile elle spese di giudi-
zio determinate in L.
1.520.000 di cui L. 1.000.000
per onorario.
Roma 3 luglio 1987
IL PRESIDENTE
DOTT. GIANCARLO MONTANARI VISCO.
you
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
DOTT BRUNELLO DELLA PENDA.
CANCELLERIA
DEPOSITATA
GEN. 1988
Il Fusionato di Cancelleria
0 3 1
5
2 REPUBBLICA ITALIANA 1 Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 3/7/1987
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SENTENZA SEZIONE PENALE 2°
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 1705
GIANCARLO MONTANARI VISCO Presidente Dott.
Consigliere REGISTRO GENERALE
1. Dott. NICOLA CAPUTI
ALBERTO SCIOLLA LAGRANGE N. 14309/87 2. >>>
3. BRUNELLO DELLA PENNA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE NO SA
+.
->
UFFICIO COPIE
ha pronunciato la seguente Rilasciéta copia studio Pellion al SIG. 14000 SENTENZA
APR. 1994 per diritti sul ricorso proposto da il IL CANCELLIERE
1) BA GE, N. IL 4/4/1927 A TARANTO
2) NE NC, N. IL 20/7/1927 A TARANTO
(3) IZ PP, N. IL 19/7/1930 A CAROSINO
4) BO NC, N. IL 30/5/1952 A TARANTO
5) ST COSIMO, N. IL 27/9/1952 A TARANTO
avverso la sentenza 15/X/1986 DEL TRIBUNALE DI TARANTO.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere DOTT.
Med 82
A. Spinosi Roma B. DELLA PENNA
Udito, per la parte civile, l'avv. C. PETRONE DEL FORO DI TA-
RANTO CHE CHIEDE IL RIGETTO DEI RICORSI.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale DOTT. MARTUSCIELLO L'INAMMISSIBILITA' PER RIZZO E BORGHE -che ha concluso per
SE; IL RIGETTO PER BA, NE E ST.
Uditi i difensori AVV.TI NE F.SCO E BA GE
ENRAMBI DEL FORO DI TARANTO CHE CHIEDONO L'ACCOGLI-
MENTO DEI RICORSI.
-OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO-
A seguito dei suicidio dell'imprenditore GE
TI - amministratore unico della Soc. SIMIC-
avvenuto in Taranto il 22/5/1984 e del rinvenimento 3
in una valigetta di alcuni documenti e scritti auto-
grafi nei quali il predetto esponeva le ragioni del-
la sua tragica decisione maturata a causa del grave dissesto economico determinato da numerosi prestiti contratti per un esorbitante tasso di interesse si a Viano le indagini da parte del ET di Taranto
al fine di accertare eventuali responsabilità in or dine a possibili reati d'usura.
Sulla base delle deposizioni raccolte durante le in-
dagini preliminari e dei riscontri documentali acqui-
siti tra cui brogliaccio rimesso al magistrato in-
quirente dal curatore del fallimento SIMIC (dichiara- ta fallita con sentenza del 16/7/1984) venivano trat- ti a giudizio avanti al ET di Taranto LE An-
gelo, De DI AL, MA NI, Ciancia- :
ruso IC, NE FR, Caso Aurelio, Riz-
zo EP, OR FR e ST MO per rispondere del delitto di usura continuata aggrava- ta ex art. 61, N. 7 C.P. perché, approfittando dello stato di bisogno di Grandinlinetti Gennaro, si facevano
promettere e consegnare dal predetto "in persona ed anche come rappresentante della SIMIC s.p.a. a fron-
te di prestiti concessegli per consentirgli di assol- vere a pressanti ed indifferibili necessità imprendi- toriali interessi usurari cagionando al predetto an- L
che nella suindicata qualità e quindi alla società
da lui rappresentata un danno patrimoniale di rile-
vante gravità.
Gli imputati, che pur ammettevano di aver concesso
al TI prestiti per lo più garantiti da ces-
sioni ITALSIDER, escludevano però di aver preteso e percepito interessi usurari. Con sentenza 1/6/1985 il ET previa separazione del processo nei con-
fronti del ST - condannava a pene di giustizia il LE, il de DI, il MA e 1'NE
quali responsabili del suindicato delitto assolvendo,
invece con ampia formula il Caso e per insufficienza
di prove il NC, il ZO ed il OR.
Con sentenza del 25/XI/1985 veniva condannato anche il ST.
Con entrambe le sentenze veniva, inoltre, pronun cia-
ta condanna al risarcimento dei danni ed alla refusio-
ne delle spese in favore della curatela fallimentare,
costituitasi parte civile come da autorizzazione del
giudice delegato.
In data 15 ottobre 1986 il Tribunale di Taranto,
giudicando in grado di appello sui due processi riu-
niti, riduceva le pene inflitte al LE, all'Ine-
bria ed al ST;
B assolveva con formula dubitati- va il De Leonardia, proscioglieva per morte il Man-
Belle Pene еше 5
fredi, confermava nel resto, condannando, inoltre,
il LE, l'NE ed il ST alla refusione delle ulteriori spese in favore della parte civile
:
ed il ZO ed il OR al pagamento delle ulterio-
ri spese processuali.
Ricorro oper Cassazione il LE ed il ST ed il difensore eccepiva difetto e contraddittorietà del-
¡la motivazione in ordine alla valutazione delle pro-
ri ve, al ritenuto stato di bisogno, soprattutto con ferimento alla qualità di persona giuridica della persona offesa ed all'obbligo dell'imprenditore di dica rare e non di aggravare mediante operazioni an-
tieconomiche la condizione della società ed alla con- fermata sussistenza dell' te di cui all'art.' agravante
61 N. 7 C.P..
Proponevano ricorso anche l'NE, il ZO ed il
OR, allegando a mezzo del difensore i medesimi vizi di motivazione denunciati dai coimputati in re lazione all'apprezzamento delle prove costituite da scritti provenienti dallo stesso TI.
Rileva il Collegio la nessuna fondatezza degli inter-
posti ricorsi con riferimento a tutte le questioni con essi dedotte, concernenti rispettivamente la non configurabilità del reato di usura in pregiudizio di relazipersona giuridica ed in zione allo stato di biso- 6
gno della stessa;
B la riutilizzabilità ai fini della prova dei documenti lasciati dal TI al momen- to del suicidio e di quelli, pure provenienti dal pre-
detto, reperiti e trasmessi dal curatore del falli-
mento SIMIC e la non ipotizzabilità nella specie del-
la contestata aggravante del danno di particolare gra-
vità. Trattasi di questioni già rappresentate nei pre-
cedenti gradi di giudizio che il ET ed il TR
NT (specie quels concernente le prove documentale
⠀nale di Taranto, riproposta attualmente con argomen-
tazioni comuni da tutti i ricorrenti) hanno assogget-
tato ad attenta analisi disattendendole, infine, con valutazione esauriente e corretta e che senza valide prospettazioni sono state ancora una volta dedotte in questa sede di legittimità.
Orbene propio sul piano della legittimità risulta la infondatezza della prima qestione no ✓ sussistendo ragioni giuridicamente valide per escludere che la persona giuridica possa restar vittima di un fatto ;
di usura, come già riconosciuto da questa Suprema
Corte regolatrice con la sentn 18 maggio 1978 (ric.
Dell' Amendola) alla quale si sono opportunamente ri- chiamati i giudici di merito nelle rispettive senten-
ze.
L'interpretazione letterale dell'art. 644 C.P. non evidenzia, infatti, l'esistenza di elementi e di ar-
h sores. gomenti ostativi al riguardo non richiedendo la nor-
ma connotazione di alcun genere in ordine al soggetto passivo del reato, che ( (a differenza di quanto previ-
sto ad esempio dall'art. 643 C.P.) risulta indicato con il termine generico e come tale omnicomprensivo di "persona". Né sussistono preclusioni di ordine si-
stematico al riguardo avendo lo stesso legislatore zavvitato espressamente la possibilità che la persona giuridi- ca cpossaessere soggetto passivo dei reati contro il patrimonio commessi mediantefrode di cui al capo II del titolo XIII del Codice Penale o almeno di alcuni di essi. Come nell'ipotesi di truffa aggravata previ-
sta dall'art. 640 cpv. N. 1 C.P. ed in quelli di cui all'art. 642 C.P., in relazione alla quale soggetto passivo può essere soltanto un'impresa di assicurazio-
ni contro gli infortuni, legittimamente costituita ed operante nel territorio dello Stato.
D'altra parte neppure é ravvisabile incompatibilità
di fondo tra siffatto soggetto passivo e la "frode"
che costituisce la connotazione comune di tutte le condotte criminose previste nel surrichiamato capo
II° del titolo XIII° del codice penale non essendo
il relati tivo concetto ristretto "all'uso del mezzi at-
ti ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede",
per essere, invece, esteso come testualmente preci-
- I
3
sato nella relazione al codice Penale (cf. II pag.
436) "a tutte quelle ipotesi nelle quali la condotta criminosa per raggiungere il risultato dannoso allo altrui patrimonio non reclama un'attività fisica in rapporto diretto con la cosa ma perviene all'illecito arricchimento con la violazione arbitraria degli al-
trui diritti".
E ciò a prescindere da quel rapporto di immedesimazio-
ne organica esistente tra l'ente e l'organo per cui l'attività compiuta o subita da quest'ultimo (la cui posizione si identifica in subiecta materia con quel-
la del soggetto passivo della condotta) é riferita come propria all'ente che tramite l'organo, appunto,
agisce o subisce. V'é, inoltre, da aggiungere che nep-
pure all'espresione "stato" menzionato nell'art. 644 C.P. in rapporto al soggetto passivo può riconoscer-
si significato contrario alla ricomprensione della
persona, giuridica tra le possibili "vittime" del fat-
to usurario perché, są é vero che l'espressione in
oggetto di norma si riferisce a condizioni o quali-
tà dell'individuo, é anche vero che nell'ordinamento giuridico risulta talvolta riferita indifferentemen-
te alla persona fisica o giuridica come ad esempio
1 nel fallimento, laddove lo "stato di insolvenza"
ki cui all'art. 5 Legge Fallimentare concerne l'im-
ADe Love 9
prenditore in quanto tale, indipendentemente, cioé,
dalla sottostante sua realtà personale (fisica o giu-
ridica) mentre proprio in forza di tale ultima consi derazione va condiviso il correlato rilievo formula-
to in dottrina sul punto che "il legislatore associan-
do il termine "stato" al "bisogno" abbia inteso rife-
rirsi ad "una mera situazione di fatto", prescinden-
do, cioé, dalla "qualità" del soggetto cui la stessa afferisce. Ma anche con riferimento al bene che il legislatore ha inteso tutelare con l'art. 644 C.P. può senz'al-
tro escludersi ogni possibilità di discriminazione tra persone fisica e persona giuridica quale sogget-
to passivo del reato di usura non essendo revocabile
in dubbio che di detta tutela sia meritevole anche quest'ultima ove si consideri che, secondo la preva-
lente dottrina, l'oggetto é costituito dall'inviola-
bilità del patrimonio in relazione alle connotazioni di asocialità e di intrenseca immoralità dell'aggres-
sione usuraria o più specificamente, secondo altra.
e forse precisa prospettazione dottrinaria, "da due interessi strettamente collegati, quello consistente nel potere dei soggetti privati di determinat ase in piena autonomia il contenuto dei contratti e l'altro
attinente al patrimonio o alla personalità di essi 10
"per cui" non sembra potersi dubitare che l'esigenza della tutela del negozio giuridico come libero stru-
mento di regolazione dell'assetto degli interessi pa-
trimoniali o non patrimoniali del contraente più de-
bole sussista anche nei confronti delle persone giu-
ridiche".
Quanto allo stato di bisogno ed a contestazione del-
l'assunto della difesa che con rifer imento alla per-
sona giuridica ed in particolare alla società di ca-
pitali ed all'attività da essa applicata ne ha defi nito l'ambito in termini di immotivata ristrettezza affermando che ai fini dell'art. 644 C.P. esso dovreb- be essere comunque "transitorio e risolvibile" e non
può confondersi "con uno stato di irreversibile dis-
sesto", é sufficiente richiamarsi al consolidato orien-
tamento in materia della giurisprudenza, per cui an-
che in relazione all'imprenditore commerciale" lo stato di bisogno previsto dall'art. 644 C.P. può es-
sere di qualsiasi natura, specie o grado purché tale da togliere o limitare la libertà di scelta del sog-
getto passivo", perseguendo, infatti, la norma "la finalità dipusnire l'usuraio quale persona socialmen- te nociva che non cessa di essere tale quale che sia la natura о la causa del bisogno del debitore" (cf.
Sez. II, 29/1/1985, Rizzello;
sez. III, 12/2/1982, 11
Chiari, Sez. II 13/3/1984 ric%3B Pepe).
Consegue, inoltre, l'irrilevanza del riferimento fat-
to dal deducente all'obbligo di "dichiarat one" lo stato di dissesto incombente sull'imprenditore al quale "non é consentito aggravarlo mediante operazio-
ni antieconomiche" non valendo l'eventuale illecito in cui può incorrere il predetto, ipotizzabile a sen-
si dell'art. 218 Legge Fallimentare, a discriminare la posizione dell'usurario proprio per la riconosciu-
ta irrilevanza della causa del sopravvenuto stato di bisogno e, quindi, dell'eventuale illiceità della stessa.
In ordine alla seconda questione che involge il proble-
ma della prova é sufficiente osservare che nel vigen-
te sistema processuale penale in cui non trovano col-
locazione prove privilegiate o regole probatorie fis-
sate per legge ed é esclusa ogni gerarchia delle fon- ti e dei mezzi di prova é consentito al Giudice, in virtù delprincipio del libero convincimento, di at- tingere la prova da qualsiasi elemento che, ritualmen-
te acquisito al processo e contestato all'imputato, sia riconosciuto idoneo secondo le comuni legge del-
la logica e dell'esperienza ai fini dell'accertamento della verità reale, cui é appunto preordinato il pro
-
cesso penale. Donde l'insistenza di qualsiasi preclu- :
12
sione circa l'utilizzabilità della prova documentale in oggetto di cui i giudici di merito, pienamente assolvendo all'obbligo della motivazione, hanno dimo-
strato la genuinità e l'attendibilità anche mediante il riferimento a dichiarazioni testimoniali che del-
le indicazioni documentali hanno costituito sostanzia-
le riscontro. Né é ravvisabile il vizio di contraddit-
torietà della motivazione denunciato dai difensori sol perché in ordine alla posizione di alcuni imputa-
ti la suindicata prova documentale non era stata ri-
conosciuta esauriente essendo infatti ascrivibile ta-
le situazione (che conferma lo scrupolo dell'indagi-
ne condotta dai giudici di merito) non ad un contra-
stante criterio di giudizio ma alla obiettiva consta- tazione della mancanza o dell'inadeguatezza di defi-
nitive e rassicuranti conferme.
Altrettanto infondata é l'ultima questione riguardan-
te la contestata sussistenza dell'aggravante del dan-
no di rilevante gravità avendo i giudici di appello in applicazione di corretti principi giuridici e con
riferimento a precisi, ingenti valori desumibili dal-
la stessa entità degli interessi usurari pretesi e corrisposti in occasione ed a causa delle singole ope-
razioni di mutuo, attestati, in particolare, dal
registro cessioni, e quindi, obiettivamente documen- 13 tatiCatil dato adeguata dimostrazione del giudizio adot-
tato al riguardo. Contestato, peraltro, dal difenso-
re del LE e del ST (che ha dedotto il moti-
vo) in termini di inaccettabile genericità.
L'accertata infondatezza di tutti i motivi formulati dai ricorrenti, che hanno, infatti, nunciato in comporta il rigetto dei predettiспредний Сибани Ваша stenti vizi di legittimità della decisione impugnata dei rispettivi ricorsi em al pagamento in solido delle spese processuali ed a titotlo individua-
le della somma di L. 500.000 alla Cassa delle Ammen-
de.
La totale soccombenza dei ricorrenti ed il correlato interesse della parte civile al mantenimento delle rispettive posizioni processuali implica la ulteriore condanna di tutti i predetti alla refusione in soli-
do in favore della parte civile delle spese processua-
li dalla stessa sostenute nel presente grado di giu-
dizio che si determinano in complessive L. 1.520.000,
di cui L.
1.000.000 per onorario.
P.Q.M.
V. gli artt. 537 e 549 C.P.P.
rigetta i ricorsi proposti da LE NG, NE
FR, ZO EP, OR FR e Bat-
tista MO avverso la sentenza 15/X/1986 del TR
nale di Taranto e condanna i ricorrenti al pagamento 14
in solido delle spese processuali e ciaascuno di L.
500.000 alla Cassa delle Ammende.
Condanna, altresì, i predetti alla refusione in soli-
do in favore della parte civile elle spese di giudi-
zio determinate in L.
1.520.000 di cui L. 1.000.000
per onorario.
Roma 3 luglio 1987
IL PRESIDENTE
DOTT. GIANCARLO MONTANARI VISCO.
you
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
DOTT BRUNELLO DELLA PENDA.
CANCELLERIA
DEPOSITATA
GEN. 1988
Il Fusionato di Cancelleria
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