Sentenza 7 aprile 2010
Massime • 1
È configurabile il caso della forza maggiore idonea a suffragare istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza nella malattia invalidante del difensore di fiducia che gli abbia impedito di allontanarsi dal proprio domicilio e di nominare un sostituto per la presentazione dei motivi di impugnazione. (Nella specie, peraltro, la Corte, in un caso di deposito differito della motivazione, con termine di quarantacinque giorni per impugnare e di malattia del difensore documentata dal trentesimo giorno in poi, ha escluso la sussistenza della forza maggiore, sul rilievo che l'uso dell'ordinaria diligenza, sia da parte dell'imputato, sia da parte del difensore, avrebbe potuto impedire il vano spirare del termine).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/2010, n. 16763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16763 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 07/04/2010
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 318
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - rel. Consigliere - N. 32552/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IN AT VA N. IL 14/12/1963;
avverso la sentenza n. 909/2006 CORTE APPELLO di LECCE, del 23/01/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI Paola;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. SALVI chiedeva il rigetto della richiesta di rimessione in termini e l'inammissibilità del ricorso;
Rilevato che il difensore Avv. Biondi in Polito chiedeva l'accoglimento della rimessione in termini e l'annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'appello di Lecce confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Brindisi nei confronti di NC LV per il delitto di favoreggiamento all'ingresso di cittadini stranieri clandestini. Osservava che sussistevano prove della responsabilità dell'imputato in quanto era colui che aveva ingaggiato l'autista per guidare il mezzo al cui interno avevano trovato rifugio 28 clandestini. Tale versione era stata resa dall'autista il quale aveva ammesso le sue responsabilità ed aveva chiamato in causa l'imputato e la sua versione aveva ricevuto conferme dagli accertamenti di P.G. che avevano individuato nell'imputato uno di coloro che erano sopraggiunti sul luogo dello sbarco e che avevano permesso di scoprire il carico di esseri mani contenuto nel camion. La sentenza veniva emessa il 23/1/2009 con riserva di depositare la motivazione entro 90 giorni, termine che veniva rispettato con sentenza depositata il 23/4/2009. Emerge dalla sentenza l'annotazione del passaggio in giudicato in data 8/6/2009. In data 19 agosto 2009 veniva eseguito l'ordine di esecuzione nei confronti di NC e costui in data 28/8/2009 chiedeva la restituzione in termini per presentare ricorso in Cassazione, fondata sull'esistenza del caso fortuito e della forza maggiore in quanto il suo difensore di fiducia a causa di una grave malattia non aveva potuto presentare i motivi di ricorso. Analoga istanza di remissione in termini veniva presentata dal difensore di fiducia con allegati dei certificati medici dai quali emergeva che la situazione di malattia si era determinata a far data dal 23/5/2009. Contemporaneamente venivano depositati i motivi di ricorso con i quali deduceva:
violazione di legge non avendo mai ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e la notifica del decreto di citazione a giudizio, violazioni dalle quali discendeva la nullità del giudizio di primo grado;
violazione di legge in relazione all'art. 603 c.p.p. in quanto doveva essere accolta la richiesta di rinnovazione del dibattimento, visto che l'imputato era rimasto contumace in primo grado, volta ad ascoltare il proprietario del veicolo usato per il trasporto dei clandestini e gli autisti ingaggiati;
violazione dell'art. 192 c.p.p. e mancanza di motivazione in relazione al ruolo svolto da NC che si era limitato a contattare un autista e che nulla sapeva del trasporto;
mancanza di motivazione sull'esimente dell'aver agito per motivi umanitari, sulla sussistenza del delitto tentato, e sulla concedibilità delle attenuanti genetiche e della minore partecipazione.
La Corte preliminarmente rileva che la richiesta di restituzione in termini è stata tempestiva in quanto presentata entro i dieci giorni da quando ha avuto esecuzione l'ordine di carcerazione, data individuata dal condannato dalla quale far decorrere la conoscenza dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza e pertanto deve preliminarmente essere esaminata la fondatezza. Si rileva che sulla possibilità di individuare il caso previsto dall'art. 175 c.p.p., comma 1 nel fatto di un difensore che colpito da malattia altamente invalidante non abbia presentato motivi di ricorso vi sono due orientamenti di giurisprudenza. Alcune pronunce (Sez. 4, 5 febbraio 1991 n. 5103, rv. 187081; Sez. 4, 10 maggio 1999 n. 1447, rv. 213820;
Sez. 2, 9 marzo 2007 n. 12922, rv. 236389) hanno affermato che l'impedimento dovuto a malattia del difensore, o addirittura alla morte dello stesso, non costituisce forza maggiore al fine di ottenere la restituzione in termini in quanto ogni imputato conserva il potere di proporre impugnazione autonoma e il dovere di controllare il rispetto del mandato conferito, e inoltre il difensore può porre in essere ogni altra attività idonea per garantire il rispetto dei termini. Su questa linea si inseriscono molte altre decisioni che, pur non riferendosi allo stato di malattia, affermano il principio secondo cui l'imputato nel conferire l'incarico al proprio difensore non perde l'onere di scegliersi un difensore professionalmente valido e di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico che gli ha affidato, per cui ogni evento che abbia determinato l'omessa impugnazione non costituisce caso fortuito o forza maggiore (Sez. 1, 24 aprile 2001 n. 25905, rv. 219106; Sez. U. 11 aprile 2006 n. 14991, rv. 233419; Sez. 2, 11 novembre 2003 n. 49179, rv. 227696). Un diverso orientamento ha invece affermato che l'impossibilità a lasciare il proprio domicilio per uno stato di malattia, costituisce un caso di forza maggiore in quanto determina l'assoluta incapacità a proporre impugnazione (Sez. 4, 1 dicembre 2000 n. 4969, rv. 219446); si è ancora sostenuto che la forza maggiore invocabile dal difensore deve consistere in un evento così grave da impedirgli di allontanarsi dal proprio domicilio o di nominare un sostituto (Sez. 4, 12 ottobre 1994 n. 1415, rv. 200000; Sez. 3, 16 aprile 1997 n. 1716, rv. 208045). Infine in un caso assolutamente identico si è affermato che è causa di forza maggiore l'impedimento assoluto del difensore dovuto ad uno stato di malattia in quanto nella presentazione dei motivi di impugnazione deve essere garantita l'effettività della difesa tecnica stante la complessità e delicatezza delle scelte che debbono essere fatte per cui non può ritenersi sufficiente la possibilità per l'imputato di presentare personalmente i motivi (Sez. 3, 22 febbraio 2002 n. 15187, rv. 221474).
Il collegio ritiene che gli orientamenti non siano tra loro in contrasto e contengano affermazioni di principio in se condivisibili e che la questione vada risolta in relazione alla fattispecie che si presenta di volta in volta all'esame del giudice.
Nel caso di specie l'imputato era presente alla lettura del dispositivo ed era presente anche un difensore, nominato ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4, per assenza del difensore di fiducia ed è pacifico in atti che ambedue sapevano o dovevano sapere del termine di deposito della sentenza e del fatto che i motivi di ricorso dovevano essere presentati entro l'8/6/2009. Orbene quando si è verificato l'evento invalidante, il 23/5/2009, era già decorso un mese dal deposito della sentenza, periodo entro il quale sia l'imputato che il difensore avrebbero potuto presentare i motivi, ma inoltre l'evento che impediva al difensore di adempiere il suo mandato si era verificato ben 15 giorni prima della scadenza del termine e, pertanto, ben poteva l'imputato controllare diligentemente se il suo difensore era stato in grado di eseguire il suo mandato, ma anche il difensore ben poteva informare, direttamente o per interposta persona, l'imputato della sua impossibilità ad adempiervi.
Ne discende che non si ravvisa nel caso di specie il caso di forza maggiore invocato, ben potendo una normale diligenza ovviare al grave impedimento verificatosi, e che deve essere rigettata la richiesta di restituzione nel termine.
Ulteriore conseguenza è che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo.
Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte rigetta la richiesta di restituzione in termini. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2010