Sentenza 1 dicembre 2000
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine per forza maggiore, l'impossibilità a lasciare il proprio domicilio, a causa di malattia documentata da certificato medico, costituisce uno stato di assoluta incapacità che impedisce la proposizione dell'impugnazione anche nelle forme della spedizione a mezzo posta o della delega al difensore o della presentazione a mezzo di incaricato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/12/2000, n. 4969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4969 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI MARIANO - Presidente - del 01/12/2000
1. Dott. BOGNANNI SALVATORE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SPAGNUOLO ANTONIO - Consigliere - N. 5355
3. Dott. GALBIATI RUGGERO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. BIANCHI LUISA - Consigliere - N. 004751/2000
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ZO OV N. IL 10/10/1937
avverso ORDINANZA del 11/06/1999 CORTE APPELLO di NAPOLI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA lette le conclusioni del P.G. per l'infondatezza del ricorso. Motivi della decisione
ZO NN ricorre per la cassazione dell'ordinanza in data 11 giugno 1999 con cui la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l'istanza dal medesimo avanzata di restituzione nel termine per poter impugnare la sentenza del 6 aprile 1999, notificatagli il 12.10.99 rilevando che anche a voler ritenere sussistente l'impedimento a lasciare l'abitazione, bene avrebbe potuto il ZO delegare il difensore o un incaricato o servirsi del servizio postale. Lamenta l'erroneità del detto provvedimento in quanto tutte le alternative prese in esame dalla Corte postulavano che egli si allontanasse dal proprio domicilio, ciò che egli non poteva fare perché affetto da malattia documentata (bronchite con febbre) che gli impediva di lasciare il proprio domicilio ovvero che vi fosse in casa altra persona, circostanza nella specie insussistente.
Il ricorso è fondato.
Dal certificato medico con il quale il ZO ha documentato il proprio stato di malattia dal 18 al 25 maggio 1999 risulta che egli era affetto da bronchite con febbre e che tale situazione gli impediva di allontanarsi dal proprio domicilio. La Corte non ha contestato tale accertamento ma ha ritenuto che il ZO fosse in grado di utilizzare comunque una delle forme di impugnazione previste. Ritiene il Collegio che ciò non sia corretto in quanto l'impossibilità a lasciare il domicilio costituisce uno stato di assoluta incapacità tale da impedire la proposizione di impugnazione anche nelle forme della spedizione a mezzo posta ovvero della delega al difensore o della presentazione a mezzo di procuratore "ad acta". Deve pertanto annullarsi l'impugnata ordinanza e restituire l'imputato nel termine per impugnare la sentenza.
P.T.M.
La Corte:
- Annulla senza rinvio l'ordinanza della Corte di Appello di Napoli dell'11.6.1999 e per l'effetto restituisce il ricorrente ZO NN nel termine per impugnare la sentenza della predetta Corte del 6.4.1999. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2001