Sentenza 24 aprile 2001
Massime • 1
Il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di partecipare al processo e di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare l'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione in termini ne', in caso di sentenza contumaciale, quella dell'assenza di colpa dell'imputato nel non avere avuto effettiva conoscenza del provvedimento ai fini della tempestiva impugnazione attesoché incombe all'imputato l'onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito.
Commentario • 1
- 1. Difensore incompetente, restituzione in termini negata (Cass. 20655/12)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 luglio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/2001, n. 25905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25905 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO GIOVANNI - Presidente - del 24/04/2001
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MOCALI PIERO " N. 2988
3. Dott. GIORDANO UMBERTO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 026807/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EK AM AL AM N.IL 27/06/1966
avverso ORDINANZA del 18/04/2000 CORTE APPELLO di BOLOGNA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI lette le conclusioni del P.G. (annullamento con rinvio);
Osserva in fatto e in diritto.
1. - BE ED, condannato dal pretore di Bologna con sentenza contumaciale del 29.5.1998 per il reato di maltrattamenti, chiedeva la restituzione nel termine per proporre appello, assumendo di non avere mai avuto effettiva conoscenza del provvedimento per fatto addebitabile ad esclusiva colpa del suo difensore di fiducia, presso il quale aveva anche eletto domicilio: questi, pur avendo ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio, prima, e dell'avviso di deposito della sentenza di condanna, poi, non aveva avvertito l'imputato dell'udienza dibattimentale, ne' chiesto l'ammissione di prove a discarico, ne' presenziato all'udienza conclusiva del processo e neppure lo aveva informato della condanna pronunziata nei suoi confronti.
La corte d'appello di Bologna con ordinanza in data 18.5.1999 rigettava l'istanza "allo stato degli atti" poiché, essendo tuttora in corso il procedimento disciplinare a carico del difensore di fiducia, non era provato il disinteresse dello stesso e dunque la forza maggiore.
La Corte di cassazione, con sentenza del 5.11.1999, annullava con rinvio detta ordinanza sul rilievo della manifesta illogicità della motivazione in ordine al difetto di prova "allo stato degli atti" del disinteresse del difensore di fiducia.
La corte d'appello di Bologna, con successiva ordinanza in data 18.4.2000, rigettava nuovamente la richiesta di restituzione nel termine per impugnare, sull'assunto che l'istante non aveva provato di avere comunicato tempestivamente al difensore domiciliatario il mutamento di residenza intervenuto nelle more del giudizio pretorile, così versando anch'egli in colpa.
I difensori del BE hanno presentato ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, deducendo innanzi tutto la violazione del contraddittorio camerale nelle forme della procedura "partecipata" prevista dall'art. 127 c.p.p., e sostenendo altresì la tesi della neutralità e dell'inconferenza della circostanza relativa al mutamento di residenza dell'imputato rispetto alle omesse informativi del difensore di fiducia nel corso, e all'esito, del giudizio di primo grado.
2. - Ritiene il Collegio che il ricorso sia destituito di fondamento.
Quanto al motivo di gravame in rito, costituisce affermazione ormai costante nella giurisprudenza di legittimità (ribadita, tra l'altro, anche nella decisione di annullamento con rinvio del 5.11.1999) quella secondo cui, sulla richiesta di restituzione nel termine per impugnare, il giudice, attesa la mancanza nell'art. 175 c.p.p. di qualsivoglia riferimento, ancorché implicito, alle forme di cui all'art. 127 c.p.p., legittimamente adotta la decisione con provvedimento de plano, senza alcuna formalità (Cass., Sez. 4^, 30.4.1998, Strazzera, rv. 211641; Sez. 3^, 19.2.1998, Oliva, Arch. nuova proc. pen., 1998, 414).
Parimenti privo di pregio risulta l'ulteriore doglianza con la quale il condannato continua ad invocare a propria discolpa il colpevole disinteresse dell'allora difensore di fiducia nel corso, e all'esito, del giudizio pretorile.
Il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di partecipare al processo e di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare l'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione in termini ne', in caso di sentenza di condanna contumaciale, quella dell'assenza di colpa dell'imputato nel non avere avuto effettiva conoscenza del provvedimento ai fini della tempestiva impugnazione: incombe infatti all'imputato l'onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sulla esatta osservanza dell'incarico conferito (Cass., Sez. 5^, 1.2.2000, Bettili, rv. 215490; Sez. 6^, 27.5.1994, Mazzei, rv. 199533). E tale rilievo trova un fondamento logico-giuridico ancora più solido quando il difensore di fiducia sia stato liberamente scelto anche come "domiciliatario", poiché la particolare qualifica di quest'ultimo impone un'interpretazione rigorosa in ordine alla prova della non conoscenza dell'atto da parte del rappresentato (Cass., Sez. 3^, 22.6.1994, Tutino, rv. 200364). L'ordinanza impugnata va quindi confermata anche se per profili, in linea di diritto, diversi da quelli prospettati dal giudice a quo a sostegno della statuizione reiettiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2001