Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/04/2026, n. 12796
CASS
Sentenza 8 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità dell'ordinanza custodiale per assenza di interrogatorio preventivo

    Il motivo è aspecifico in quanto reitera le doglianze già proposte in sede di riesame, senza misurarsi con l'ampia motivazione del provvedimento impugnato che ha valorizzato l'assenza di radicamento e legami familiari, la mancanza di fissa dimora e l'inserimento in ambienti delinquenziali dediti allo spaccio.

  • Rigettato
    Illogicità e illegittimità della motivazione sull'esclusione della nullità

    La Corte ha ritenuto che il ricorso sia aspecifico, in quanto non si confronta criticamente con la motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi a riproporre le medesime doglianze già avanzate in sede di riesame.

  • Rigettato
    Mancanza di pericolo di fuga concreto e oggettivo

    La motivazione del provvedimento impugnato ha valorizzato il fatto che il ricorrente sia sedicente e abbia instaurato legami negli ambienti dediti allo spaccio di stupefacenti, ritenendo sussistente il pericolo di fuga.

  • Rigettato
    Assenza delle esigenze cautelari

    Il Tribunale del riesame ha fondato la prognosi negativa sulla reiterazione delle condotte criminose, protrattesi per un consistente arco temporale e con elevata ripetitività, sulla professionalità manifestata nello svolgimento dell'illecita attività di spaccio e sulla qualità e quantità della sostanza stupefacente trattata, ritenendo implicitamente che lo iato temporale non abbia inciso sulla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione.

  • Rigettato
    Violazione del principio di extrema ratio della custodia cautelare

    Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari sulla base della reiterazione delle condotte criminose, della professionalità manifestata e della qualità e quantità della sostanza stupefacente trattata, implicitamente escludendo l'idoneità di misure meno afflittive.

  • Rigettato
    Irrilevanza della distanza temporale dai fatti

    Il Tribunale del riesame ha ritenuto che lo iato temporale non abbia inciso significativamente sulla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, tenuto conto del pieno inserimento dell'odierno ricorrente in circuiti delinquenziali dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/04/2026, n. 12796
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12796
    Data del deposito : 8 aprile 2026

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