CASS
Sentenza 8 aprile 2026
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/04/2026, n. 12796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12796 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI IT nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/12/2025 del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RI di Nardo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Genova, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 29/12/2025, respingeva l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova del 15/11/2025, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere a IT DI. 2. L'indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. Rileva, sotto un primo profilo, la illogicità e la illegittimità della motivazione del provvedimento impugnato, che ha escluso la denunziata nullità dell'ordinanza custodiale, emessa senza l'interrogatorio preventivo, nonostante fosse assente qualsivoglia pericolo di fuga;
che, invero, l'interrogatorio preventivo costituisce presidio essenziale del contraddittorio anticipato, per cui la sua omissione deve essere scrutinata con particolare rigore;
che il pericolo di fuga deve essere concreto, cioè, oggettivo ed Penale Sent. Sez. 4 Num. 12796 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 25/02/2026 effettivo, nel senso che deve trovare uno stretto legame nella realtà di fatto ed essere ancorato ad elementi reali e non eventuali ed ipotetici;
che il richiamo alla precedente sottomissione del DI a misura cautelare dimostra che lo stesso non si è sottratto alle ricerche, rendendosi irreperibile;
che del tutto insufficiente risulta la motivazione del provvedimento impugnato, che ha valorizzato il fatto che l'odierno ricorrente sia sedicente e che abbia instaurato legami negli ambienti dediti allo spaccio di stupefacenti. Sotto altro profilo, rappresenta che non sussistono le esigenze cautelari poste a base della misura, denunciando il difetto e la illogicità della motivazione del provvedimento impugnato;
che, invero, il pericolo di fuga non può essere desunto dalla condizione di straniero, dovendo sussistere elementi specifici ed individualizzanti;
che, inoltre, risulta violato anche il disposto di cui all'art. 275 cod. proc. pen. ed il principio di extrema ratio della custodia cautelare in carcere, atteso che il giudice del riesame ha omesso una reale valutazione in ordine alla idoneità di altre misure meno afflittive;
che, peraltro, non è stato affrontato il tema della distanza temporale dalla commissione dei fatti, che risalgono all'anno 2022. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel complesso infondato, atteso che l'unico,articolato motivo cui è affidato, per un verso, reitera pedissequamente le doglianze proposte con i motivi di riesame ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale del riesame, che ha valutato gli elementi addotti dalla difesa ed ha dato atto dei motivi per cui ha ritenuto sussistente il pericolo di fuga;
per altro verso, pone questioni in punto di esigenze cautelari che si appalesano destituite di fondamento. 1.1. Sotto il primo profilo, il motivo è aspecifico, atteso che non si misura con l'ampia motivazione del provvedimento impugnato, che, quanto alla sussistenza del pericolo di fuga, ha valorizzato l'assenza di radicamento e di legami familiari del DI sul territorio nazionale, il fatto che fosse privo di fissa dimora e che, nonostante la sua giovane età, fosse pienamente inserito negli ambienti delinquenziali dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti, ritenendo, dunque, che si trattasse di soggetto che potesse rendersi irreperibile anche solo spostandosi sul territorio nazionale per proseguire altrove la sua attività illecita. Ebbene, rispetto alla trama motivazionale del provvedimento impugnato, che si sviluppa in maniera piana, esaustiva e convincente, il motivo reitera pedissequamente le stesse doglianze già avanzate in sede di riesame, senza argomentare criticamente in ordine ad eventuali illogicità del percorso 2 argomentativo seguito nel provvedimento impugnato, per cui risulta del tutto aspecifico. Si osserva, peraltro, che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, per quel che qui interessa, alla sussistenza delle esigenze cautelari, consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01) e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). In altri termini, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili quelle censure che, come nel caso di specie, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 - 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01; Sez. 7, ord. n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948 - 01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01). Invero, nel momento del controllo della motivazione, non si deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né si deve condividerne la giustificazione, dovendosi, invece, limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma 1, lett. e), del cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, 3 Jakani, Rv. 216260 - 01; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 -01). Orbene, nel caso in esame, come si è sopra evidenziato, l'ordinanza esaminata risulta avere analizzato adeguatamente tutti gli elementi dai quali ha desunto la sussistenza del pericolo di fuga in termini di concretezza e di attualità. 1.2. Il secondo profilo, relativo al tema dell'adeguatezza della misura ed all'attualità delle esigenze cautelari, è destituito di fondamento, atteso che il Tribunale del riesame ha fondato la prognosi negativa in ordine al futuro comportamento del DI sulla reiterazione delle condotte criminose, protrattesi per un consistente arco temporale e con elevata ripetitività, tanto da ritenerle abituali, sulla professionalità manifestata nello svolgimento della illecita attività di spaccio e sulla qualità e quantità della sostanza stupefacente trattata. Dunque, ha implicitamente valutato che lo iato temporale esistente rispetto alla commissione dei fatti, tenuto conto del pieno inserimento dell'odierno ricorrente in circuiti delinquenziali dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti, non abbia inciso significativamente sulla concretezza e sulla attualità del pericolo di reiterazione di analoghe condotte delittuose. Si osserva, in proposito, che la giurisprudenza di legittimità in più occasioni ha avuto modo di affermare che non è censurabile, in sede di legittimità, il provvedimento che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della decisione (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01). In altri termini, in tema di motivazione della sentenza, è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata dalla parte, ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, atteso che non è necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022, dep. 2023, T., Rv. 284061 - 01). 2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 4 processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 25 febbraio 2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RI di Nardo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Genova, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 29/12/2025, respingeva l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova del 15/11/2025, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere a IT DI. 2. L'indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. Rileva, sotto un primo profilo, la illogicità e la illegittimità della motivazione del provvedimento impugnato, che ha escluso la denunziata nullità dell'ordinanza custodiale, emessa senza l'interrogatorio preventivo, nonostante fosse assente qualsivoglia pericolo di fuga;
che, invero, l'interrogatorio preventivo costituisce presidio essenziale del contraddittorio anticipato, per cui la sua omissione deve essere scrutinata con particolare rigore;
che il pericolo di fuga deve essere concreto, cioè, oggettivo ed Penale Sent. Sez. 4 Num. 12796 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: D'AURIA DONATO Data Udienza: 25/02/2026 effettivo, nel senso che deve trovare uno stretto legame nella realtà di fatto ed essere ancorato ad elementi reali e non eventuali ed ipotetici;
che il richiamo alla precedente sottomissione del DI a misura cautelare dimostra che lo stesso non si è sottratto alle ricerche, rendendosi irreperibile;
che del tutto insufficiente risulta la motivazione del provvedimento impugnato, che ha valorizzato il fatto che l'odierno ricorrente sia sedicente e che abbia instaurato legami negli ambienti dediti allo spaccio di stupefacenti. Sotto altro profilo, rappresenta che non sussistono le esigenze cautelari poste a base della misura, denunciando il difetto e la illogicità della motivazione del provvedimento impugnato;
che, invero, il pericolo di fuga non può essere desunto dalla condizione di straniero, dovendo sussistere elementi specifici ed individualizzanti;
che, inoltre, risulta violato anche il disposto di cui all'art. 275 cod. proc. pen. ed il principio di extrema ratio della custodia cautelare in carcere, atteso che il giudice del riesame ha omesso una reale valutazione in ordine alla idoneità di altre misure meno afflittive;
che, peraltro, non è stato affrontato il tema della distanza temporale dalla commissione dei fatti, che risalgono all'anno 2022. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel complesso infondato, atteso che l'unico,articolato motivo cui è affidato, per un verso, reitera pedissequamente le doglianze proposte con i motivi di riesame ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale del riesame, che ha valutato gli elementi addotti dalla difesa ed ha dato atto dei motivi per cui ha ritenuto sussistente il pericolo di fuga;
per altro verso, pone questioni in punto di esigenze cautelari che si appalesano destituite di fondamento. 1.1. Sotto il primo profilo, il motivo è aspecifico, atteso che non si misura con l'ampia motivazione del provvedimento impugnato, che, quanto alla sussistenza del pericolo di fuga, ha valorizzato l'assenza di radicamento e di legami familiari del DI sul territorio nazionale, il fatto che fosse privo di fissa dimora e che, nonostante la sua giovane età, fosse pienamente inserito negli ambienti delinquenziali dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti, ritenendo, dunque, che si trattasse di soggetto che potesse rendersi irreperibile anche solo spostandosi sul territorio nazionale per proseguire altrove la sua attività illecita. Ebbene, rispetto alla trama motivazionale del provvedimento impugnato, che si sviluppa in maniera piana, esaustiva e convincente, il motivo reitera pedissequamente le stesse doglianze già avanzate in sede di riesame, senza argomentare criticamente in ordine ad eventuali illogicità del percorso 2 argomentativo seguito nel provvedimento impugnato, per cui risulta del tutto aspecifico. Si osserva, peraltro, che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, per quel che qui interessa, alla sussistenza delle esigenze cautelari, consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01) e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). In altri termini, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili quelle censure che, come nel caso di specie, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884 - 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01; Sez. 7, ord. n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948 - 01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01). Invero, nel momento del controllo della motivazione, non si deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né si deve condividerne la giustificazione, dovendosi, invece, limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma 1, lett. e), del cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, 3 Jakani, Rv. 216260 - 01; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 -01). Orbene, nel caso in esame, come si è sopra evidenziato, l'ordinanza esaminata risulta avere analizzato adeguatamente tutti gli elementi dai quali ha desunto la sussistenza del pericolo di fuga in termini di concretezza e di attualità. 1.2. Il secondo profilo, relativo al tema dell'adeguatezza della misura ed all'attualità delle esigenze cautelari, è destituito di fondamento, atteso che il Tribunale del riesame ha fondato la prognosi negativa in ordine al futuro comportamento del DI sulla reiterazione delle condotte criminose, protrattesi per un consistente arco temporale e con elevata ripetitività, tanto da ritenerle abituali, sulla professionalità manifestata nello svolgimento della illecita attività di spaccio e sulla qualità e quantità della sostanza stupefacente trattata. Dunque, ha implicitamente valutato che lo iato temporale esistente rispetto alla commissione dei fatti, tenuto conto del pieno inserimento dell'odierno ricorrente in circuiti delinquenziali dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti, non abbia inciso significativamente sulla concretezza e sulla attualità del pericolo di reiterazione di analoghe condotte delittuose. Si osserva, in proposito, che la giurisprudenza di legittimità in più occasioni ha avuto modo di affermare che non è censurabile, in sede di legittimità, il provvedimento che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della decisione (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01). In altri termini, in tema di motivazione della sentenza, è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata dalla parte, ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, atteso che non è necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022, dep. 2023, T., Rv. 284061 - 01). 2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 4 processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il giorno 25 febbraio 2026.