Sentenza 25 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/10/2002, n. 15084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15084 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 4 7 O L 3 . L N O ) , B IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 E E 9 C E 9 1 A N - O P TE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 I 1 X - Z Oggetto 1 D 1-5084/0 A 2 R E . T S i L Compravendita. Asserito C SEZIONE TERZA CIVILE. I I Ill.m 9 G inadempimento della D 3 dagli E R parte venditrice. U E I Osta A 5 G Macistrat D 4 E T T S T N R.G.N. 4129/99 R I E Presidente Dott. Angelo GIULIANO S A E Dott. Paolo Consigliere VITTORIA Dott. Ernesto LUPO Consigliere Cron. 35273 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Rep. Dott. Alberto TALEVI Rel. Consigliere Ud. 03/05/02 ha pronunciato la seguente CANCELLE SEN TENZA sul ricorso proposto da: IN RA, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso 10 studio TRE dell'avvocato ARTURO MARESCA, che lo difende unitamente all'avvocato SERAFINO BASSANETTI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AUTOLODI S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Zucchelli, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. FERRARIS 4, presso 10 studio 2002 dell'avvocato SERGIO CERSOSIMO, che la difende 1030 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 16.1.1998 EZ RA esponeva: che nel giugno 1997 aveva acquistato dall'UT s.n.c. con intermediazione dell'officina autorizzata IL un'autovettuta per il prezzo di £ 29.000.000; che nella fattura 49/U del 7.7.97 veniva evidenziato che il costo per il trapasso ammontava a £ 800.000 intendendosi che con tale somma l'acquirente aveva interamente pagato le spese di trapasso;
che l'Agenzia Italia di De Lorenzo rag. Pietro pratiche automobilistiche - gli aveva inviato carta di circolazione, foglio - complementare e richiesta di pagare £ 829.000 per il trasferimento di proprietà; che la richiesta fatta alla UT di restituzione di detta somma di £ 829.000 non aveva avuto effetto. Chiedeva pertanto al Giudice di Pace di Lodi di ingiungere alla UT il pagamento di questa somma oltre interessi e spese. Il Giudice di Pace di Lodi emetteva decreto ingiuntivo come richiesto. La UT notificava al EZ atto di citazione in opposizione proponendo anche domanda riconvenzionale. Con sentenza 21-23.7.98 il Giudice di Pace di Lodi revocava il decreto ingiuntivo, respingendo ogni altra domanda proposta nei confronti della UT e condannava il EZ alla rifusione delle spese processuali. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione il EZ. La UT ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE La parte controricorrente UT eccepisce l'inammissibilità del ricorso perché il valore della causa è superiore a £2.000.000. Tale tesi deve ritenersi fondata. Infatti innanzi al Giudice di Pace l' UT non si è limitata a chiedere la 3 revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto delle domande della controparte, ma ha **anche chiesto “... in via riconvenzionale condannare il Sig. EZ RA al pagare all'UT l'importo che risulterà in corso di causa per deposito e custodia del motociclo di sua proprietà nei locali UT, nei limiti espressi di competenza per valore del Giudice di Pace adito, oltre interessi...". Quest'ultima domanda della UT, parte attrice dal punto di vista processuale, deve presumersi, ai sensi di quanto si evince dall'art. 14 cod. proc. civ., di valore pari al limite massimo della competenza del giudice adito, che, per quanto riguarda il giudice di pace e', per il disposto dell'art. 7 cod. proc. civ., di lire trenta milioni (cfr. Cass. 9262/00). Tanto basta per escludere che ci si trovi di fronte ad una decisione secondo equità ex art. 113 secondo comma c.p.c. (cfr. comunque anche Cass. 4994/02; e Cass. 3378/75). Di conseguenza (poteva essere proposto appello ma) non poteva essere proposto ricorso per cassazione. Non sembra inutile aggiungere che anche nell'ipotesi di ammissibilità del ricorso per cassazione avrebbero dovuto essere considerati inammissibili i motivi in quanto nella specie i vizi denunciati concernono in realtà (se si considera il loro effettivo contenuto) insufficienza e non insussistenza od apparenza di - motivazione;
nonché violazioni di norme non processuali né costituzionali né comunitarie (v. Cass. n. 10667 del 03/08/2001: "Le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie di valore non superiore a due milioni (sentenze da ritenersi sempre pronunciate secondo equita', anche quando il giudice abbia fatto applicazione di una norma di legge, con о senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equita') sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma numeri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza 4 della motivazione), nonche' ai sensi del n.5 dell'art.360 citato, con riferimento alle sole ipotesi equiparabili a quella di inesistenza della motivazione e cioe' solo allorquando quest'ultima, pur sussistendo formalmente, debba considerarsi meramente apparente per la concreta impossibilita' di comprenderne la "ratio decidendi" (ad esempio a causa di radicale ed insanabile contraddittorieta' della motivazione), mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 del citato art. 360 e' consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie)" Sulla base di quanto sopra esposto il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la parte ricorrente a rifondere alla controparte controricorrente le spese del giudizio di cassazione liquidate in € 42,78 oltre € 450,00 (quattrocentocinquanta euro) per onorar Così deciso a Roma il 3.5.2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Albero Dott.ssa Maria Aiello ا ن Depositata in C 2 .0 .10 IL CANCELLIERE C1 Oggi, 95 Dott.ssa Maria Aiello