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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 10/12/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1312/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa iscritta al n. 1312/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto”, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 26.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
nata a [...] il [...], e nata a [...] il Parte_1 Parte_2
24.09.1992, entrambi elettivamente domiciliati in Spigno Saturnia (LT) via Carducci 20, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Vento, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte per l'udienza del 26.11.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 21.06.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in data 10.08.2015 in Taichung City-Taiwan (EE) e che dall'unione è nata la figlia Per_1
(il 29.09.2021), chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito sintetizzate: affidamento super esclusivo della minore al padre (in particolare, concordano che “l'esercizio della responsabilità genitoriale sarà evidentemente limitato al solo genitore affidatario (padre) sia con riferimento alle decisioni ordinarie che a quelle di maggiore rilevanza, fermo restando che in caso di necessità mediche gravi o decisioni educative importanti riguardanti la figlia il padre dovrà informare tempestivamente la madre”), con collocamento presso di lui, al quale viene assegnata la casa coniugale e disciplina del diritto di visita materno;
la madre concorrerà al mantenimento della figlia secondo le proprie disponibilità economiche e le spese straordinarie sono poste carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Le parti chiedono, altresì, che, passata in giudicato la sentenza di separazione personale dei coniugi, venga pronunciato il divorzio alle medesime condizioni della separazione.
All'udienza del 26.11.2025, fissata per la richiesta di chiarimenti alle parti, tenutasi da remoto tramite collegamento Teams, ha dichiarato di essere tornata a Taiwan essendo il Parte_2 proprio stato fisico e mentale molto instabile e per ricevere consulenza psicologica e cure a lungo termine. ha inoltre riferito che su dieci anni di matrimonio è stata in Parte_1 Parte_2
Italia, sommando i vari periodi, per circa cinque anni complessivi. Le parti si sono quindi riportate al ricorso e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. Il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi di cui al ricorso congiunto, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della minore, considerata anche la difficoltà, stante la notevole distanza tra le parti, di adottare decisioni condivise nell'interesse della figlia. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
3. La causa deve proseguire in merito alla domanda di divorzio proposta cumulativamente;
con separata ordinanza, si dispone, pertanto, per l'ulteriore corso del giudizio, ai sensi dell'art. 473 bis 49
c.p.c.
4. Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1312/2025 R.G., con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti e alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del
26.11.2025
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in Taichung City- Taiwan (EE) il 10.8.2015, atto trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Minturno (LT) dell'anno 2015 al n. 93 parte II, Serie C);
3) manda alla cancelleria le comunicazioni e gli adempimenti di sua spettanza;
4) dispone come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
5) spese alla sentenza definitiva. Cassino, 3.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Francesca Di Giorno dott. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott. Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa iscritta al n. 1312/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto”, rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 26.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., su ricorso congiunto di:
nata a [...] il [...], e nata a [...] il Parte_1 Parte_2
24.09.1992, entrambi elettivamente domiciliati in Spigno Saturnia (LT) via Carducci 20, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Vento, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte per l'udienza del 26.11.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 21.06.2025, i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in data 10.08.2015 in Taichung City-Taiwan (EE) e che dall'unione è nata la figlia Per_1
(il 29.09.2021), chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito sintetizzate: affidamento super esclusivo della minore al padre (in particolare, concordano che “l'esercizio della responsabilità genitoriale sarà evidentemente limitato al solo genitore affidatario (padre) sia con riferimento alle decisioni ordinarie che a quelle di maggiore rilevanza, fermo restando che in caso di necessità mediche gravi o decisioni educative importanti riguardanti la figlia il padre dovrà informare tempestivamente la madre”), con collocamento presso di lui, al quale viene assegnata la casa coniugale e disciplina del diritto di visita materno;
la madre concorrerà al mantenimento della figlia secondo le proprie disponibilità economiche e le spese straordinarie sono poste carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Le parti chiedono, altresì, che, passata in giudicato la sentenza di separazione personale dei coniugi, venga pronunciato il divorzio alle medesime condizioni della separazione.
All'udienza del 26.11.2025, fissata per la richiesta di chiarimenti alle parti, tenutasi da remoto tramite collegamento Teams, ha dichiarato di essere tornata a Taiwan essendo il Parte_2 proprio stato fisico e mentale molto instabile e per ricevere consulenza psicologica e cure a lungo termine. ha inoltre riferito che su dieci anni di matrimonio è stata in Parte_1 Parte_2
Italia, sommando i vari periodi, per circa cinque anni complessivi. Le parti si sono quindi riportate al ricorso e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
2. Il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi di cui al ricorso congiunto, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della minore, considerata anche la difficoltà, stante la notevole distanza tra le parti, di adottare decisioni condivise nell'interesse della figlia. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
3. La causa deve proseguire in merito alla domanda di divorzio proposta cumulativamente;
con separata ordinanza, si dispone, pertanto, per l'ulteriore corso del giudizio, ai sensi dell'art. 473 bis 49
c.p.c.
4. Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
1312/2025 R.G., con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti e alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del
26.11.2025
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in Taichung City- Taiwan (EE) il 10.8.2015, atto trascritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Minturno (LT) dell'anno 2015 al n. 93 parte II, Serie C);
3) manda alla cancelleria le comunicazioni e gli adempimenti di sua spettanza;
4) dispone come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
5) spese alla sentenza definitiva. Cassino, 3.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Francesca Di Giorno dott. Glauco Zaccardi