Sentenza 20 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/06/2001, n. 8378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8378 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2001 |
Testo completo
6 , 8 O 5 9 I 1 . Z / N 4 A / - R 6 A T 2 I B S I R . R L . G De Afric L A 8378/0 1 P . E A T a D R m . U L B B E A A I D D T R I REPUBBLICA A 1 S E T I 3 N T 1 E R N S . E E I POPOLO ITALIANO N IN T S A E A M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.:16418/98 Dott. Giovanni Olla Presidente Dott. Enrico Papa Consigliere Cron. 18970/98 Dott. Giovanni Paolini Consigliere Rep. Ud.: 2 marzo 2001 Dott. Massimo Oddo Cons.Relatore Consigliere Dott. Vincenzo Di Nubila Oggetto: ha pronunciato la seguente: Скои 19230 SENTENZA sul ricorso proposto il 22 settembre 1998 da: Ministero delle Finanze in persona del Ministro pro tempore rap- DIA presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 ricorrente
contro
TE LI nato a [...] il [...] rappresentato e difeso in virtù di procura a margine del controricorso dagli avv.ti Francesco Moschetti di Padova e Luigi Manzi, presso il quale . N 4 5 5 2 0 E O C T R elettivamente domicilia in Roma alla via Gonfalonieri, n. 5 E V L I I E C N O P I M A C controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Ve- E N A Z A S I O C S I D neto - sez. X - n. 22 del 22 aprile/20 maggio 1998. 415 proc. n. 16418/1998 R.G. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 marzo 2001 dal Consigliere. dott. Massimo Oddo;
udito l'avv. Emanuele Coglitore, in sostituzione dell'avv. Luigi Manzi, difensore di LI EL, che ha chiesto il rigetto del rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio II.DD. di Cittadella con avvisi notificati il 7 novembre 1991 rettificava i redditi d'impresa minore dichiarati per gli anni 1986 e 1987 in regime forfetario da LI EL, esercente il com- mercio al minuto di articoli sportivi nel comune di S. Pietro in Gù, e li determinava induttivamente, giacché inferiori a quelli riscontrati su WN scala nazionale per attività del medesimo settore e delle medesime caratteristiche e dimensioni, nella misura, rispettivamente, di L. 16.653.000 e L. 22.511.000. I distinti ricorsi proposti dallo EL avverso gli avvisi, dopo la loro riunione, venivano entrambi accolti dalla Commissione Tributaria Provinciale di Padova e la decisione, appellata dall'ufficio II.DD., veniva confermata il 22 aprile/20 maggio 1998 dalla Commissione Regionale del Veneto, la quale osservava che l'amministrazione fi- nanziaria non aveva soddisfatto l'onere, non solo, di indicare le ra- gioni del mancato accoglimento dei chiarimenti richiesti al contri- buente, ma anche di illustrare, a fronte delle specifiche contestazioni, proc. n. 16418/1998 R.G. 2 il sillogismo mediante il quale aveva tradotto in reddito induttiva- mente determinato le presunzioni sinteticamente elencate negli avvisi stessi. Soggiungeva che l'ufficio impositore si era richiamato negli accer- tamenti ai coefficienti indicati nel d.p.c.m. 28 luglio 1989 senza do- cumentare il contenuto di tale provvedimento e, in ogni caso, nella conseguitane determinazione dei redditi imponibili non aveva appli- cato alcun coefficiente riduttivo in relazione agli anni di loro produ- zione e non aveva dedotto i costi ad essi relativi. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero delle Finanze e lo EL ha resistito con controricorso e formulato ri- corso incidentale condizionato. MOTIVI DELLA DECISIONE A norma dell'art. 335, c.p.c., occorre disporre la riunione di ricorsi M.M propositi in via principale dal Ministero delle Finanze ed in via inci- dentale dallo EL. principale Il ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza impugnata per la violazione e falsa applicazione degli art. 2, 29° co., d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, conv. in l. 17 febbraio 1985, n. 17, ed 1, disp,. prel., c.c., e del d.p.c.m. 28 luglio 1989, in relazione all'art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., e l'insufficienza e contraddittorietà della motivazione. I giudici del gravame, infatti, avrebbero erroneamente escluso la co- noscibilità d'ufficio del d.p.c.m. del 1989, benché il provvedimento fosse stato emanato in applicazione dalla legge n. 17 del 1985, e, nel pronunciarsi sulla sussistenza dell'obbligazione tributaria, indipen- proc. n. 16418/1998 R.G. 3 dentemente dalla sufficienza o meno della motivazione adottata negli avvisi di rettifica, avrebbe dovuto rilevare che il contribuente non a- veva contestato gli elementi di fatto costituenti i parametri per la va- lutazione dei redditi secondo i criteri dettati dal decreto medesimo, riportati analiticamente negli atti notificati ed applicabili retroattiva- mente secondo coefficienti di adattamento in esso espressamente previsti, e che l'amministrazione aveva chiarito le ragioni per cui non aveva considerato significative le giustificazioni del contribuente sul- le incongruenze dei ricavi rispetto agli elementi da lui indicati nel quadro dati e notizie del mod. 740/G. Il resistente ha eccepito con controricorso l'inammissibilità dell'im- pugnazione del ricorrente, in quanto nessuna doglianza conterrebbe sul distinto ed autonomo motivo di conferma della decisione di primo grado, costituito dall'omessa riduzione agli importi reddituali accer- EM tati secondo i coefficienti di cui al d.p.c.m. del 1989 in relazione ai costi di produzione dei redditi, e comporterebbe, nel resto, censure in fatto e prive di specificità, e con ricorso incidentale condizionato ha dedotto la nullità della decisione di secondo grado per violazione e falsa applicazione dell'art. 2, 29° co., 1. n. 17/1985, in relazione alla riconosciuta applicabilità ai fini della rettifica dei menzionati coeffi- cienti. Gli stessi, invero, dettati al solo scopo di delimitare i soggetti sotto- ponibili a controllo da parte dell'amministrazione finanziaria sulla base di risultanze statistiche riferite ad ipotesi medio-ordinarie, non avrebbero potuto essere autonomamente utilizzati per la determina- proc. n. 16418/1998 R.G. zione dei redditi senza il concorso di alcun ulteriore elemento indut- tivo che ne confermasse in concreto la validità. Il ricorso principale è inammissibile e la conclusione comporta l'as- sorbimento dell'esame del ricorso incidentale condizionato. Il duplice connotato della normatività generale e della giuridicità e- sterna del d.p.c.m. del 28 luglio 1989, emesso in applicazione degli artt. 11, 1° e 2° co., e 17 del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, conv. dalla leg- ge 27 aprile 1989, n. 154, e pubblicato sulla g.u. n. 177 del 31 luglio 1989, esclude che il giudice di merito potesse sottrarsi, in virtù dell'invocato disposto dall'art. 1, disp. prel., c.c., alla conoscenza dei coefficienti dettati da tale decreto per la determinazione presuntiva dei redditi attraverso il riferimento operato all'inosservanza da parte dell'amministrazione finanziaria dell'onere di una loro documenta- اند رنج zione. L'esatto richiamo del ricorrente alla doverosa conoscenza di tali co- efficienti, anche se apprezzato unitamente all'asserita non contesta- zione in concreto da parte del contribuente degli elementi assunti a pararnetro della loro applicazione, all'espressa previsione di operati- vità dei criteri dettati dal d.p.c.m. agli anni anteriori alla sua emana- zione mediante l'applicazione di fattori di adattamento ed all'ir- rilevanza ai fini dell'accertamento dell'obbligazione tributaria dell'e- ventuale insufficienza della motivazione degli avvisi di rettifica, tut- tavia, non attribuisce all'impugnazione il carattere della completezza argomentativa necessaria a soddisfare il requisito dell'interesse al- l'impugnazione e non consente alla stessa, sotto altro profilo, di su- proc. n. 16418/1998 R.G. 5 perare il limite al controllo di legittimità imposto dall'incensurabilità dell'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di secondo grado. Da un lato, infatti, fondandosi la decisione impugnata su di una plu- ralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, e singolarmente ido- nee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa, specifica im- pugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibili, per di- fetto di interesse, le censure relative alle singole ragioni esplicita- mente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potreb- bero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre non impugnate, all'annullamento della decisione stessa (cfr.: Cass. civ., sez. III, sent. 18 luglio 2000, n. 9449; Cass. civ., sez. I, sent. 23 luglio 1999, n. 7948; Cass. civ., sez. I, sent. 24 novembre 1998, n. 11902). الذاك Dall'altro, poi, l'indagine meramente logico-formale e di correttezza giuridica sulla motivazione, prevista dall'art. 360, n. 5, c.p.c., non conferisce alla Corte di Cassazione alcuna potestà di esaminare e va- lutare autonomamente il merito della causa e di censurare il valore od il significato degli elementi vagliati nell'anteriore fase del giudizio (cfr.: Cass. Civ., sez. un., sent. 27 dicembre 1997, n. 13045). Nella specie, la commissione tributaria d'appello, pur avendo fatto erroneo riferimento, nel porre in rilievo l'inottemperanza da parte dell'amministrazione finanziaria all'onere della prova, anche all'in- conoscibilità d'ufficio dei coefficienti presuntivi stabiliti dal d.p.c.m. del 28 luglio 1989, ha sostanzialmente escluso con un giudizio insin- dacabile, la sufficienza della cui motivazione resiste all'errore de- proc. n. 16418/1998 R.G. 6 nunciato, l'oggettiva significatività dei dati posti a fondamento del sillogismo, con il quale erano stati determinati induttivamente i redditi del contribuente e, conseguentemente, anche la possibilità di una loro determinazione giudiziale in base agli stessi. Inoltre, senza che tali argomenti siano stati confutati nell'impu- gnazione, ha sottolineato che l'elusione dell'obbligo di analiticità e chiarezza degli accertamenti non consentiva alcuna reale verifica dell'operato dell'amministrazione finanziaria ed ha ulteriormente e- lencato, a titolo esemplificativo delle carenze riscontrate, l'omessa applicazione dei necessari coefficienti di adattamento dei ricavi ac- certati agli anni di produzione dei redditi ed il mancato scomputo da questi ultimi dei costi, che, secondo il criterio induttivo adottato, a- vrebbero dovuto essere commisurati al 70% dei ricavi. All'inammissibilità del ricorso principale ed all'assorbimento di quello incidentale condizionato segue, ricorrendone giusti motivi, la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara assorbito l'esame di quello incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 2 marzo 2001. Il consigliere est. Il presidente Giovanni Olla dr. Massimo Oddo dr. from the DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERECT 20 GIU. 2001 Oggi EN GL proc. n. 16418/1998 R.G. 7 IL CANC ERECT Innopor