Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/2014, n. 2334
CASS
Sentenza 15 ottobre 2014

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Massime2

In materia di misure di prevenzione patrimoniale, ai fini dell'opponibilità del diritto di garanzia sul bene oggetto del provvedimento di confisca, la verifica della buona fede del terzo creditore va operata con riguardo al momento in cui il contratto di garanzia è stato stipulato e, in caso di successione nell'originario rapporto giuridico, l'accertamento giudiziale deve investire anche le circostanze in cui tale successione si è realizzata. (Nella fattispecie è stato escluso il difetto della buona fede, avendo il creditore "subito" il subentro di altro debitore nell'originario rapporto di mutuo ipotecario, non potendosi opporre alla successione nel contratto).

In materia di misure di prevenzione patrimoniale, ai fini dell'opponibilità del diritto di garanzia del terzo sul bene oggetto di confisca, è richiesta l'inderogabile condizione della sua buona fede, ravvisabile nel caso in cui risulti dimostrata: a) l'estraneità a qualsiasi collusione o compartecipazione all'attività criminosa; b) l'inconsapevolezza credibile in ordine alle attività svolte dal prevenuto; c) un errore scusabile sulla situazione apparente del prevenuto.

Commentario1

  • 1La confisca e la tutela dei diritti dei terzi in buona fede non strumentali all’attività illecita, pregiudicati dalla misura ablatoria antimafia.
    Di Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 22 luglio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/2014, n. 2334
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2334
Data del deposito : 15 ottobre 2014

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