Sentenza 2 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2002, n. 11514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11514 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
1 15 14/ 02 IN NO E D OPOLO ITALIANO A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento del SEZIONE TERZA CIVILE danno omposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6855/01 Presidente Et. Vincenzo CARBONE St. Paolo VITTORIA Consigliere 28122 Cron. Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere Rep. Dott. Roberto PREDEN Ud. 09/05/02Rel. Consigliere - Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI DI SASSARI, in persona del Presidente e legale rappresentante Masala Giovanni, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASSIODORO 9, presso lo studio dell'avvocato MARIO NUZZO, difesa dall'avvocato PIERO ARRU, giusta delega in atti;
ricorrente - contro domiciliato in ROMA VIA CONTINI MARIO, elettivamente PORTUENSE 104, presso la Sig.ra ANTONIA DE ANGELIS, DAMIANO NIEDDU, giusta delega indifeso dall'avvocato 2002 atti;
1131 controricorrente 1 avverso la sentenza n. 11/00 del Giudice di pace di NULVI, emessa e depositata il 13/05/00 (R.G. 31/98); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 09/05/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha chiesto si respinga il ricorso per manifesta infondatezza con le conseguenze di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 1998 RI IN con- venne in giudizio la Federazione provinciale dei colti- vatori diretti di Sassari chiedendo di essere risarcito del danno subito per la perdita del contributo, nella specie di L. 2.000.000, che ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 85 avrebbe dovuto essergli erogato dalla Regione autonoma della Sardegna in relazione alla siccità verificatasi nell'annata agraria 1994/1995. Espose che l'Ispettorato agrario provinciale di Sassa- ri, che avrebbe dovuto provvedere alla liquidazione, aveva rigettato l'istanza per non essere stata la pra- tica correttamente istruita dalla Federazione, cui egli si era rivolto in qualità di socio. La Federazione resistette, sostenendo che all'istruzione della pratica avrebbe dovuto provvedere 2 l'Ispettorato, negando qualsiasi rapporto di mandato ed affermando che suo unico compito era di ricevere le do- mande degli associati e di inoltrarle poi all'Ispettorato. Con la sentenza indicata in epigrafe l'adito giudi- ce di pace di Nulvi, decidendo secondo equità in rela- zione al valore della controversia, ha accolto la do- manda (condannando la convenuta al pagamento della som- ma indicata oltre agli interessi dalla data della noti- ficazione dell'atto introduttivo) sul rilievo che, ac- cettando di predisporre il modulo di domanda e quello riguardante la dichiarazione personale, in linea con quanto previsto dall'art. 2 dello statuto, la Federa- zione aveva anche "assunto l'onere di usare la diligen- za del buon padre di famiglia" nell'esaminarle, facendo insorgere nel socio l'aspettativa di essere diligente- mente assistito nella predisposizione della domanda di contributo, invece respinta per vizi essenzialmente formali. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la Federazione provinciale dei coltivatori diretti di Sas- sari sulla base di due motivi, cui resiste con
contro
- ricorso l'intimato. Il pubblico ministero ha chiesto che il ricorso sia rigettato per manifesta infondatezza ai sensi 3 dell'art.. 375, comma 2, c.p.c., come sostituito 89. dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo è denunciata "nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 360, n. 4, c.p.c., con riferimento all'art. 161 c.p.c., in rela- zione agli artt. 132, n. 4, e 113 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.". Si duole la ricorrente che il giudice di pace non abbia preventivamente individuato le regole di diritto positivo applicabili al caso di specie né le ragioni contingenti che lo avevano indotto a discostarsene per fissare la regola equitativa del caso concreto%;B ed as- sume che, in difetto di tali operazioni, non sia con- sentito cogliere la ratio decidendi posta a fondamento della decisione.
2. Col secondo motivo, deducendosi "nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., con riferimento all'art. 161 c.p.c., in rela- zione agli artt. 132, n. 4, 115 e 116 c.p.c., 111 Cost.", la sentenza è censurata per assoluta mancanza di motivazione circa la natura del rapporto giuridico intercorso tra le parti (in particolare, sull'assenza di un rapporto di mandato) e circa l'accordo raggiunto tra Federazione ed Ispettorato, in base al quale alcune 4 pratiche incomplete, fra le quali quelle dell'attore, erano state restituite, completate dall'interessato ed inoltrate una seconda volta.
3. Il ricorso è manifestamente infondato. Premesso che il ricorrente non si duole che il giu- dice di pace abbia deciso secondo equità in relazione al valore della controversia, deve rilevarsi che, dopo 15 ottobre 1999, n. 716, l'arresto di Cass., sez. un., consolidato che il giudizio di cui è orientamento all'art. 113, secondo comma, c.p.c., nel testo risul- tante dalle modifiche apportate dall'art. 21, 1. 21 no- vembre 1991, n. 374, si sostanzia nell'adozione di una regola equitativa sostitutiva e non integrativa della regola di diritto, in linea con la valutazione più li- bera, più elastica e più semplice che si richiede nelle controversie di minor valore. E' dunque erroneo l'assunto della ricorrente (di cui al primo motivo) che il giudizio equitativo presup- pone la previa individuazione della regola di diritto applicabile, giacché il giudice di pace, quando deve decidere secondo equità, può invece del tutto prescin- derne. E', per contro, assolutamente chiara la ratio deci- dendi, costituita dalla ravvisata violazione degli ob- blighi facenti carico alla Federazione in relazione 5 all'affidamento ingenerato nel socio, che ad essa si 0 era rivolto per dar corso alla pratica volta alla cor- responsione del contributo. Per la stessa ragione è manifestamente infondato anche il secondo motivo, nella parte in cui la doglian- za attiene alla mancata qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra le parti. Quanto alla mancata considerazione dell'accordo tra Federazione ed Ispettorato, la ricorrente inammissibil- mente si duole, in realtà, dell'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice del merito senza, peraltro, neppu- re affermare che l'inoltro della domanda successivo all'accordo fosse stato effettuato direttamente dall'interessato e che, dunque, non fosse logicamente configurabile anche in tale seconda fase una violazione degli obblighi correlati all'affidamento del socio.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del- ricorrente alle spese del giudizio di la Federazione legittimità.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna la Federa- ricorrente alle spese, che liquida in Euro zione 10,00 ' oltre ad Euro 550,00 per onorari. Roma, 9 maggio 2002 Il presidente estensore # DIRETTORE DI CANCELLERIA ymberia Cicero 6 E T R O C ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE)