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Sentenza 14 luglio 2023
Sentenza 14 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2023, n. 30629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30629 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TA EL, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Giuliano Migliorati e dall'avv. Gian Franco Puppola, di fiducia avverso la sentenza n. 5853/20 in data 10/06/2022 della Corte di appello di Roma, quarta sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la discussione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art.
5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e che, c:onseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecíes del d.l. 162/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; letta la memoria difensiva con conclusioni del ricorrente in data 30/05/2023; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30629 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 07/06/2023 letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, Vincenzo Senatore, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria difensiva presentata nell'interesse della parte civile FI ND, avv. Andrea Gasbarri, con la quale è stato chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, la conferma delle statuizioni civili, senza alcuna richiesta di condanna alle spese RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 10/06/2022, la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Viterbo in data 02/04/2019, riduceva la pena a EL TA nella misura di anni uno, mesi tre di reclusione ed euro 500 di multa per il reato di cui all"art. 640, 61 n. 7 cod. pen. (fatto commesso il 5 ed il 6 novembre 2014), revocando l'interdizione legale, la sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, con conferma delle statuizioni civili a favore della parte civile ND FI. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di EL TA, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: inosservanza o erronea applicazione degli artt. 640 e 43 cod. pen. La sentenza impugnata appare errata nella parte in cui ha ritenuto doloso il comportamento del ricorrente, dovendosi escludere che quest'ultimo, al momento della conclusione del contratto, avesse intenzione di non adempiere. Il TA informò il FI di non poter consegnare l'auto per motivi che hanno avuto riscontri probatori;
il FI ha poi voluto risolvere il contratto e l'imputato ha emesso delle cambiali per restituire il prezzo, con l'effetto che, anche se le cambiali non sono state pagate, le stesse costituiscono titolo esecutivo, idonee all'immediata notificazione del precetto;
il FI, tuttavia, non intese mai azionare alcuna procedura esecutiva per recuperare il credito. Secondo motivo: inosservanza o erronea applicazione degli artt. 640, terzo comma, 61, n. 7, 121 cod. pen. e 336 cod. proc. pen.; omessa motivazione sulla sussistenza dell'aggravante contestata;
procedibilità a querela in forza dell'art. 2, comma 1, lett. o d.lgs. 150/2022. La persona offesa ha sporto querela a distanza di oltre tre mesi dalla data di presunta consumazione del reato. Dall'istruttoria dibattimentale è emerso che dei 13.000 euro pagati al TA, soltanto 3.000 2 euro provenivano dal contro corrente del FI, mentre i restanti 10.000 euro provenivano dal conto corrente di AR UI SE (madre del FI) che non ha mai presentato denuncia-querela. Essendo 3.000 euro una somma non di rilevante entità, l'aggravante di cui all'art. 61 in. 7 cod. pen. deve necessariamente venire meno. In ogni caso, il reato in parola, anche in presenza dell'aggravante de qua, risulta oggi procedibile a querela, nella specie a tutt'oggi, non presentata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile 2. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo. Va evidenziato in premessa come la Corte territoriale si sia espressamente confrontata con le fondamentali deduzioni difensive e l'omessa specifica valutazione degli altri dati richiamati nei ricorsi non configura il vizio denunciato: va ribadito, infatti, che il giudice di appello, in presenza di una "doppia conforme", nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 201.9, C., Rv. 275853; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841; di recente v. Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811, non mass. sul punto). Inoltre, la presenza di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nel provvedimento impugnato, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (cfr., Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723; Sez. 2, n. :37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445; da ultimo cfr. Sez. 28729 del 07/07/2022, Labate, non mass.). Neppure la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all'accertamento dei fatti e delle circostanze che 3 si riferiscono all'imputazione, determina la nullità della senl:enza d'appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunque essere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (cfr., Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; da ultimo, cfr. Sez. 2, n. 26870 del 12/05/2022, Gioè, non mass.). Fermo quanto precede, rileva il collegio come la Corte territoriale abbia già spiegato le ragioni per le quali l'intento fraudolento dovesse essere necessariamente correlato alla mancata restituzione dell'importo versato dalla persona offesa all'imputato. Evidenziano i giudici di appello come l'imputato non solo "non ha adempiuto agli obblighi contrattuali, accampando una serie di scuse e di pretesti rivelatisi senza alcun fondamento, ma una volta ric:onosciuto il proprio inadempimento, ha continuato ad ingannare il FI (ndr., persona offesa) al quale aveva promesso un risarcimento, prendendo tempo e rifilandogli bonifici fasulli e cambiali prive di provvista [...] Non pare dunque persuasiva l'osservazione difensiva secondecui non vi sarebbe a prova della impossidenza del TA, e non vi sarebbe neppure la prova che il FI - ove esperita l'azione esecutiva - non avrebbe ottenuto alcun risarcimento: la dazione delle cambiali senza provvista va infatti letta nel quadro complessivo in cui si sono svolti i fatti, e appare alquanto sintomatica dell'intenzione dell'imputato di volere ulteriormente ingannare la persona offesa e allontanare il più possibile da sé il momento della inevitabile denuncia. Invero, ove il TA fosse stato veramente in buona fede e animato dalla ferma e sincera volontà di risarcire il FI, non solo non gli avrebbe consigliato cambiali prive di provvista, ma non si sarebbe reso irreperibile chiudendo la ditta e facendo perdere le proprie tracce ...". Con queste argomentate conclusioni il ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità della sostanziale reiterazione del motivo di appello. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Come rilevato dalla Procura generale, l'eccezione relativa alla mancanza di valida querela non aveva rilievo al tempo in cui era stato celebrato il giudizio di primo grado essendo all'epoca il delitto di cui agli articoli 640, 61 nr.7 cod. pen. procedibile di ufficio. La presentazione, sia pure non tempestiva rispetto alla conoscenza del reato, della querela e l'avvenuta costituzione di parte civile nel giudizio consente di affermare la irrilevanza della mancata rinnovazione della querela nei termini fissati dalla normativa transitoria. 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di 4 euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla si liquida a favore della parte civile (ND FI, con il patrocinio dell'avv. Andrea Gasbarri) in mancanza di esplicita richiesta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 07/06/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la discussione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art.
5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e che, c:onseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecíes del d.l. 162/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; letta la memoria difensiva con conclusioni del ricorrente in data 30/05/2023; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30629 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 07/06/2023 letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, Vincenzo Senatore, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria difensiva presentata nell'interesse della parte civile FI ND, avv. Andrea Gasbarri, con la quale è stato chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, la conferma delle statuizioni civili, senza alcuna richiesta di condanna alle spese RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 10/06/2022, la Corte d'appello di Roma, in riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Viterbo in data 02/04/2019, riduceva la pena a EL TA nella misura di anni uno, mesi tre di reclusione ed euro 500 di multa per il reato di cui all"art. 640, 61 n. 7 cod. pen. (fatto commesso il 5 ed il 6 novembre 2014), revocando l'interdizione legale, la sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, con conferma delle statuizioni civili a favore della parte civile ND FI. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di EL TA, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: inosservanza o erronea applicazione degli artt. 640 e 43 cod. pen. La sentenza impugnata appare errata nella parte in cui ha ritenuto doloso il comportamento del ricorrente, dovendosi escludere che quest'ultimo, al momento della conclusione del contratto, avesse intenzione di non adempiere. Il TA informò il FI di non poter consegnare l'auto per motivi che hanno avuto riscontri probatori;
il FI ha poi voluto risolvere il contratto e l'imputato ha emesso delle cambiali per restituire il prezzo, con l'effetto che, anche se le cambiali non sono state pagate, le stesse costituiscono titolo esecutivo, idonee all'immediata notificazione del precetto;
il FI, tuttavia, non intese mai azionare alcuna procedura esecutiva per recuperare il credito. Secondo motivo: inosservanza o erronea applicazione degli artt. 640, terzo comma, 61, n. 7, 121 cod. pen. e 336 cod. proc. pen.; omessa motivazione sulla sussistenza dell'aggravante contestata;
procedibilità a querela in forza dell'art. 2, comma 1, lett. o d.lgs. 150/2022. La persona offesa ha sporto querela a distanza di oltre tre mesi dalla data di presunta consumazione del reato. Dall'istruttoria dibattimentale è emerso che dei 13.000 euro pagati al TA, soltanto 3.000 2 euro provenivano dal contro corrente del FI, mentre i restanti 10.000 euro provenivano dal conto corrente di AR UI SE (madre del FI) che non ha mai presentato denuncia-querela. Essendo 3.000 euro una somma non di rilevante entità, l'aggravante di cui all'art. 61 in. 7 cod. pen. deve necessariamente venire meno. In ogni caso, il reato in parola, anche in presenza dell'aggravante de qua, risulta oggi procedibile a querela, nella specie a tutt'oggi, non presentata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile 2. Aspecifico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo. Va evidenziato in premessa come la Corte territoriale si sia espressamente confrontata con le fondamentali deduzioni difensive e l'omessa specifica valutazione degli altri dati richiamati nei ricorsi non configura il vizio denunciato: va ribadito, infatti, che il giudice di appello, in presenza di una "doppia conforme", nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 201.9, C., Rv. 275853; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841; di recente v. Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811, non mass. sul punto). Inoltre, la presenza di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nel provvedimento impugnato, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all'esito di una verifica sulla completezza e globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l'impianto della decisione (cfr., Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723; Sez. 2, n. :37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445; da ultimo cfr. Sez. 28729 del 07/07/2022, Labate, non mass.). Neppure la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all'accertamento dei fatti e delle circostanze che 3 si riferiscono all'imputazione, determina la nullità della senl:enza d'appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunque essere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (cfr., Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; da ultimo, cfr. Sez. 2, n. 26870 del 12/05/2022, Gioè, non mass.). Fermo quanto precede, rileva il collegio come la Corte territoriale abbia già spiegato le ragioni per le quali l'intento fraudolento dovesse essere necessariamente correlato alla mancata restituzione dell'importo versato dalla persona offesa all'imputato. Evidenziano i giudici di appello come l'imputato non solo "non ha adempiuto agli obblighi contrattuali, accampando una serie di scuse e di pretesti rivelatisi senza alcun fondamento, ma una volta ric:onosciuto il proprio inadempimento, ha continuato ad ingannare il FI (ndr., persona offesa) al quale aveva promesso un risarcimento, prendendo tempo e rifilandogli bonifici fasulli e cambiali prive di provvista [...] Non pare dunque persuasiva l'osservazione difensiva secondecui non vi sarebbe a prova della impossidenza del TA, e non vi sarebbe neppure la prova che il FI - ove esperita l'azione esecutiva - non avrebbe ottenuto alcun risarcimento: la dazione delle cambiali senza provvista va infatti letta nel quadro complessivo in cui si sono svolti i fatti, e appare alquanto sintomatica dell'intenzione dell'imputato di volere ulteriormente ingannare la persona offesa e allontanare il più possibile da sé il momento della inevitabile denuncia. Invero, ove il TA fosse stato veramente in buona fede e animato dalla ferma e sincera volontà di risarcire il FI, non solo non gli avrebbe consigliato cambiali prive di provvista, ma non si sarebbe reso irreperibile chiudendo la ditta e facendo perdere le proprie tracce ...". Con queste argomentate conclusioni il ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la "strada", conducente all'inammissibilità della sostanziale reiterazione del motivo di appello. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Come rilevato dalla Procura generale, l'eccezione relativa alla mancanza di valida querela non aveva rilievo al tempo in cui era stato celebrato il giudizio di primo grado essendo all'epoca il delitto di cui agli articoli 640, 61 nr.7 cod. pen. procedibile di ufficio. La presentazione, sia pure non tempestiva rispetto alla conoscenza del reato, della querela e l'avvenuta costituzione di parte civile nel giudizio consente di affermare la irrilevanza della mancata rinnovazione della querela nei termini fissati dalla normativa transitoria. 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di 4 euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla si liquida a favore della parte civile (ND FI, con il patrocinio dell'avv. Andrea Gasbarri) in mancanza di esplicita richiesta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 07/06/2023.