Sentenza 27 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2001, n. 4440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4440 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE04440/0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto Inammissibilità del SEZIONE TERZA CIVILE ricorso per inosservanza del termine ex art. 325 co. 2 c.p.c. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R. G. N. 18092/98 GIULIANO Presidente Dott. Angelo Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO Cron. 9515 Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rep. 1496 Dott. Ennio MALZONE Rel. Consigliere Ud. 10/11/00 Dott. Alberto ConsigliereTALEVI CORTE DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFF. COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 elettivamente domiciliata in ROMA VIA 27 MAR 2001. LORENZINI MARTA, IL CANCELLIERE DI CAMPO MARZIO 69, presso lo studio dell'avvocato D'ALESSANDRO VINICIO, che la difende unitamente agli CANCELLERIA avvocati BARTOLINI GIUSEPPE, PULA VANDA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
0066435
contro
ALLIANZ PACE ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA, ora denominata Allianz Subalpina di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a., in persona dei legali 2000 domiciliatorappresentanti pro-tempore, elettivamente 1805 in ROMA PZA S GIOVANNI IN LATERANO 60, presso lo studio dell'avvocato CIPRIANI GUIDO, che lo difende unitamente all'avvocato FABBRI NORBERTO, con procura speciale del Dott. Notaio Giovanna IOLI in Torino 14/12/1998, Rep. 35152; controricorrente - avversO la sentenza n. 236/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, emessa il 14/11/1997, depositata il 03/03/98; RG. 295/1996, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/00 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato DANILO ER (per delega Avv. Guido Cipriani); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, in subordine il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RE Marta, sottopostasi nel dicembre 1987 a intervento chirurgico di viscerolisi ed appendicectomia presso l'Ospedale di Novafeltria (PS), avendo riportato una ulcerazione corneale all'occhio sinistro a seguito della relativa anestesia, convenne in giudizio avanti il Tribunale di Rimini la società di assicurazioni Al- lianz Pace spa, con la quale aveva stipulato una poliz- za contro gli infortuni, per sentirla condannare al pa- 2 gamento in suo favore della somma di L. 8.090.320, ol- d'indennizzo tre interessi e rivalutazione, a titolo del relativo danno. La convenuta, costituitasi in giudizio, eccepiva l'improponibilità della domanda e, nel merito, l'inoperatività della garanzia assicurativa ex art. 2 lett. h) delle condizioni di polizza, escludente dalla copertura assicurativa le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti resi necessari da infortu- ni. Con sentenza 7.12.1995 l'adito Tribunale rigettava la domanda attrice e condannava la RE a rifonde- re alla convenuta le spese di lite. La Corte di Appello di Bologna, sull'appello della RE, ritenuta la competenza del giudice ordinario а conoscere della presente controversia, rigettava nel merito l'appello, ribadendo l'inapplicabilità, nel caso di specie, della copertura assicurativa, in base all'art. 2 lett. h) delle condizioni generali di poliz- za. Osservava sul punto la Corte di merito che la causa delle lesioni era stata attribuita in base alla c.t.u. all'anestesia effettuata per l'operazione chirurgica e, come tale, la stessa lesione risultava conseguenza di- retta dell'anestesia, non potendosi affermare che 3 l'anestesia rappresenti un quid che sta al di fuori dell'intervento chirurgico. Per la cassazione della decisione ricorre la Loren- zini esponendo due motivi. Resiste con controricorso la società di assicura- zione, eccependo l'inammissibilità del ricorso perché notificato fuori termine e chiedendo la rifusione delle spese del grado. MOTIVI DELLA DECISIONE Impedisce di passare all'esame dei motivi di ricor- SO la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità del medesimo sollevata in controricorso dalla società inti- mata, per inosservanza del termine di proposizione dell'impugnazione. Ed invero, il ricorso risulta notificato alla SO- cietà intimata dopo la scadenza del termine di giorni sessanta decorrenti dalla notificazione della sentenza impugnata, in quanto dalle relate di notifica risulta che la sentenza impugnata fu notificata al procuratore domiciliatario della ricorrente in data 13.7.1998 ed il ricorso al procuratore domiciliatario della società di assicurazione, attuale resistente, in data 5.11.1998, per cui, detratti i 45 giorni d'interruzione feriale, il ricorso risulta proposto a distanza di giorni 66 dalla notifica della sentenza impugnata e, quindi, fuo- 4 ri del termine prescritto dall'art. 325, comma secondo c.p.c., il che, per costante giurisprudenza, determina l'inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio. Ne consegue che il ricorso è inammissibile e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del come liquidate grado in favore della controricorrente, in dispositivo. 20000
P.Q.M.
290000 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ri- corrente alle spese di questo grado di giudizio, liqui- date in L. 126.000 F oltre diritti ed onorari, li- quidati in complessive L.
1.800.000. Così deciso in Roma addì 10.11.2000. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. били влаш ilimo, тул Deposi IL CAN/ THE C1 27 MAR 2801 Conceta mmendola Oggi IL ERE C1 Concurs Ammendola UFFICIO DE AMATE ROMA •Registrate in 7 SET. 2001 40964 290.000 Vercata DUECENTO GAMILA p. Il Dirigents (D.ssa Mari aza DI FILIPPO) Responsabile Servizio Alli Ciu jiziari RACCICHINI) 105