Sentenza 31 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 31/01/2001, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEI OL TALE LA CORTE SUPREMALI COSSAZIONE Oggetto offorite one wong SEZIONE SECONDA CIVILE "pusle time of CTV Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Rafaele CORONA R.G.N. 15423/98 Cron. 2878 Consigliere Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Rep. 452 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Ud. 21/09/00 Dott. Giandonato NAPOLETANO Dott. Matteo IACUBINO - Rel. Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio 29 SEN TENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti sul ricorso proposto da: 31GEN 2001 DI FI MA US, elettivamente domiciliato IL CANCELLIERE in ROMA VIA MAROCCO 50, presso lo studio dell'avvocato VILARDO S., difeso dall'avvocato CANCELLERIA SABATINI VINICIO, giusta delega in atti;
- ricorrente 00119515
contro
CG063618 ITALPREFABBRICATI SAS in persona del legale rapp.te p.t.; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE intimato UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale avverso l'ordinanza del Tribunale di TERAMO, emessa il al Sig. VILLARDO 1413/97); 11/06/984 (Proc. recens per diritti 13.00 Boll 2000 18 MAG. 2001 relazione della causa svolta nella pubblica 1474 udita la IL CANCELLIERE -1- udienza del 21/09/00 dal Consigliere Dott. Matteo IACUBINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'integrazione del contraddittorio. Ally -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Su ricorso notificato il 18.10.1997 Di LI IA SE proponeva opposizione, ai sensi della legge 8.7.1980 n. 319 art. 11, avanti il Tribunale di Teramo avverso il decreto 9.7.1997, con cui il giudice istruttore di quell'Ufficio, nella causa civile di primo grado vertente tra la S.a.s. Italprefabbricati e la S.r.l. Diodoro Edilfer (n. 4131/92 R.A.C.C.), le aveva liquidato il compenso quale consulente tecnico nominato d'ufficio. Il Tribunale adito, con ordinanza 11.6.98, emessa nel contraddittorio della sola S.a. s. Italprefabbricati, lo accoglieva per quanto di ragione, elevando il compenso liquidato all'opponente c.t.u. da complessive £. 10.187.000 a complessive £. 18.888.000. Avverso tale ordinanza propone ricorso straordinario per cassazione la Di LI dolendosi, con unico motivo, dell'omessa pronuncia (a suo favore) sulle spese proprie del procedimento di opposizione, che pure aveva avuto esito fausto per lei. Nessuna attività difensiva svolge l'intimata società Italprefabbricati in acc. semplice. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Prima di esaminare il merito del ricorso, Corte la violazione del rileva questa nel procedimento di opposizione contraddittorio sfociato nell'impugnata ordinanza. Invero il decreto di liquidazione del compenso al c.t.u. è stato emesso nel corso della causa civile avente come parte anche la S.r.l. Diodoro Edilfer, sicché ogni decisione sul punto non poteva prendersi senza integrare il contraddittorio nei confronti di tale parte (comunque interessata alla liquidazione del compenso al c.t.u. sino alla sentenza definitiva, anche se non gravata dell'onere dell'anticipazione). Risulta invece dagli atti di causa che l'opposizione al decreto 9.7.1997 del G.I. fu notificata dall'istante solo alla Italprefabbricati, né avanti il Tribunale comparve alcuno per la società Diodoro E. Evidente, allora, la violazione del principio art. 101 c.p.c. e la conseguente nullità ex dell'ordinanza ora impugnata, nullità che si rileva d'ufficio emergendo dagli atti del processo (ex plurimis V. sentenze nn. 3061/96 e 7083/95 di questa Corte). Il procedimento, perciò, va rimesso al giudice a quo (a 383 CO. 3 c.p.c.), che, prima della trattazione del merito dell'opposizione, darà i provvedimenti di cui all'art. 102 co. 2° c.p.c. nei confronti della parte pretermessa. Allo stesso giudice di rinvio si rimette la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione (a 385 u.c. c.p.c.). hoooo 290000 P.T.M. La Corte dichiara la nullità dell'ordinanza impugnata e rimette le parti avanti il Tribunale di Teramo, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio. Così deciso in Roma il 21 settembre 2000. НH Copspect H Pusident senom Joey UFFICIO DELLE Registrate dat 19925 CANCELLIERE C1 ain. 30 Valeria Neri DUECH (lire 2. PO) [Foop HIND 31 GEN. 2001 E L UFFICIO L E D 5