Sentenza 21 maggio 2008
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso un'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza a seguito di un reclamo generico in ordine a provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria che non incidono sui diritti soggettivi del detenuto. (Nel caso di specie, i provvedimenti oggetto di reclamo riguardavano il rigetto delle richieste di avere copia di un'istanza, di dotazione di acqua calda e docce nelle celle, di rimozione di un pannello posto sulle finestre della cella, ecc.).
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- 1. Art. 42https://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 35-bishttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/05/2008, n. 21704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21704 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 21/05/2008
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 1516
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 032391/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RENNA PASQUALE, N. IL 21/05/1961;
avverso ORDINANZA del 13/08/2007 GIUD. SORVEGLIANZA di CUNEO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRANERO FRANCANTONIO;
Lette le conclusioni del procuratore generale, in persona del Dott. CONSOLO Santi, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
- Che il ricorso è proposto avverso una ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza in sede di reclamo avverso provvedimenti riguardanti il rigetto della richiesta di avere copia di un'istanza;
della richiesta di dotazione di acqua calda nonché di docce in ciascuna delle celle;
della rimozione di un pannello di plexiglas posto sulle finestre della cella;
della lagnanza per la presenza di freddo durante la stagione invernale;
della mancanza di pulsanti per l'illuminazione artificiale;
della mancanza di un campanello per le chiamate di emergenza;
del rigetto della richiesta di tenere in cella due dipinti raffiguranti padre Pio;
della prassi di affidare a volontari esterni le piccole riparazioni degli oggetti appartenenti ai detenuti;
- che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché proposto avverso un provvedimento non ricorribile, in quanto emesso dal magistrato di sorveglianza in seguito a reclamo generico su provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria che non attengono ai diritti soggettivi del condannato;
- che le altre pronunce sono consequenziali.
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2008