Sentenza 11 febbraio 2008
Massime • 1
In tema di procurata inosservanza di pena aggravata dalla circostanza di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, il fatto di favorire la latitanza di un personaggio di vertice di un'associazione mafiosa non determina la sussistenza dell'aggravante, in ragione esclusivamente dell'importanza rivestita all'interno dell'associazione e del predominio esercitato dal sodalizio sul territorio, dovendosi distinguere l'aiuto prestato alla persona da quello prestato all'associazione e potendosi ravvisare l'aggravante soltanto nel secondo caso, quando cioè si accerti la oggettiva funzionalità della condotta all'agevolazione dell'attività posta in essere dall'organizzazione criminale.(Fattispecie in cui il ricorrente si è adoperato per favorire i contatti tra il ricercato e i suoi congiunti, attraverso la concreta predisposizione di autoveicoli idonei ad eludere le ricerche delle forze di polizia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2008, n. 19300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19300 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 11/02/2008
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 437
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 35543/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ND EL, n. il 14.6.1974;
avverso la ordinanza in data 31 maggio-31 luglio 2007 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VIGLIETTA Gianfranco, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7;
Udito per il ricorrente l'avv. LUBRANO Francesco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli, adito ex art.309 c.p.p., confermava l'ordinanza in data 2 maggio 2007 del Giudice
per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale era stata applicata a EL ND la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato continuato di cui all'art.390 c.p., aggravato D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7, per avere aiutato in varie occasioni lo zio SA SO a sottrarsi alla esecuzione della pena dell'ergastolo, favorendo il suo incontro con i figli e con la moglie, in vario modo occultando gli spostamenti dei veicoli utilizzati a tal fine dai predetti familiari (in S. Paolo Belsito, dal febbraio 2002 all'agosto 2002).
Gli elementi indiziari a carico dell'indagato venivano tratti dal contenuto di intercettazioni di conversazioni e da servizi di osservazione di polizia giudiziaria.
Ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore avv. Francesco Lubrano, che denuncia, in primo luogo, la violazione della legge penale e processuale e il vizio di motivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza, rilevando che non vi era alcuno elemento dal quale desumere la conoscenza da parte del IE della qualità di condannato dello zio SA SO, e che comunque non era stato accertata una condotta attiva concretatasi in un aiuto diretto ad agevolare il condannato a sottrarsi alla esecuzione della pena, atteso che il IE si sarebbe limitato a prestare la sua autovettura ai congiunti del ricercato. Quanto alle esigenze cautelari, si evidenzia, innanzi tutto, che l'ordinanza non da conto della loro attualità, tenuto conto del lungo tempo trascorso dai fatti contestati.
In ogni caso non era configurabile l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, desunta dalla mera qualità soggettiva del SO,
a fronte di una condotta consistente esclusivamente nel favorire i contatti tra il medesimo e i suoi familiari.
DIRITTO
Il ricorso è solo parzialmente fondato.
Sotto il profilo soggettivo, il Tribunale ha convincentemente osservato che il IE era necessariamente consapevole della condizione di condannato all'ergastolo del SO, dato che una simile gravissima condanna non poteva essere ignorata da lui, che era suo nipote;
e che gli accorgimenti e le cautele prese nel favorire le visite dei familiari presupponevano necessariamente la consapevolezza di una condizione di ricercato in capo al congiunto.
Quanto al profilo oggettivo, va considerato che il IE si era adoperato per favorire gli occulti contatti tra il ricercato e i suoi congiunti attraverso la concreta predisposizione di mezzi (autoveicoli) idonei a eludere le ricerche delle forze di polizia. Non si discute qui il diritto dei congiunti del ricercato di avere con lui rapporti affettivi;
venendo solo in questione l'intralcio oggettivamente arrecato con tale attività alle forze di polizia che, proprio attraverso il controllo degli spostamenti dei familiari, sarebbero state potenzialmente in grado di individuare il rifugio del condannato.
È invece fondata la doglianza relativa alla configurabilità del D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Stando alla ordinanza impugnata, tale aggravante deriverebbe dal fatto che l'indagato era a conoscenza della caratura mafiosa del ricercato, posto al vertice di un'associazione camorristica, ed era pertanto consapevole che la sua attività favoreggiatrice si traduceva oggettivamente in un vantaggio per l'organizzazione criminale.
Ma al riguardo va condiviso l'orientamento di gran lunga prevalente di questa Corte, secondo cui in tema di favoreggiamento personale aggravato dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203 (avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione prevista dallo stesso articolo), il fatto di favorire la latitanza di un personaggio di vertice di un'associazione mafiosa non determina, in ragione esclusivamente dell'importanza di questo soggetto all'interno dell'associazione e del predominio esercitato dal sodalizio sul territorio, la sussistenza dell'aggravante, dovendosi distinguere l'aiuto prestato alla persona da quello prestato all'associazione e potendosi ravvisare l'aggravante soltanto nel secondo caso, quando cioè si accerti la oggettiva funzionalità della condotta all'agevolazione dell'attività posta in essere dall'organizzazione criminale (Cass., sez. 6, 27 ottobre 2005, Turco;
Id., 15 ottobre 2003, Mesi;
Id., 9 giugno 1997, Arcuni;
Id., 14 marzo 1997, Vasile;
Id., 8 novembre 2007, Volpe;
Id., 10 dicembre 2007, Lombardi);
accertamento che difetta nel caso di specie.
L'ordinanza impugnata va pertanto annullata, con rinvio al Tribunale di Napoli, essendo necessario un nuovo esame della configurabilità nella specie dell'aggravante speciale in questione, alla luce del principio sopra enunciato.
Da tale statuizione deriva di conseguenza l'annullamento della medesima ordinanza in punto di esigenze cautelari, che sono state ravvisate sul presupposto della sussistenza dell'aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art.
7. La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alla aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7 e alle esigenze cautelari, e rinvia per nuovo esame su tali punti al Tribunale di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2008