Cass. pen., sez. III, sentenza 29/09/2011, n. 41423
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Sentenza 29 settembre 2011

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Il giudice, ove pronunci condanna per il reato di cui all'art. 44, comma primo, lett. a), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal Tit. IV, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire), non può ordinare la demolizione delle opere abusive, in quanto quest'ultima si applica esclusivamente agli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. (In motivazione la Corte ha precisato che le sanzioni amministrative costituite dal ripristino dello stato dei luoghi o dall'irrogazione di una sanzione pecuniaria sostitutiva, ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. citato, restano di esclusiva competenza della P.A., mentre l'A.G. può solo irrogare la pena dell'ammenda comminata dalla lett. a) dell'art. 44).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 29/09/2011, n. 41423
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41423
    Data del deposito : 29 settembre 2011

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