Sentenza 8 novembre 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2001, n. 43972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43972 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO TERESI - Presidente - del 08/11/2001
1. Dott. TORQUATO GEMELLI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. EDOARDO FAZZIOLI - Consigliere - N. 6177
3. Dott. UMBERTO GIORDANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ANGELO VANCHERI - Consigliere - N. 27694/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza rilevato con ordinanza in data 29/6/01 dalla Corte di appello di Reggio Calabria nel procedimento nei confronti di LL CA
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giordano udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Palombarini che ha concluso per la declaratoria di competenza del Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria
Osserva:
Con ordinanza in data 29/9/99 il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria ha dichiarato la propria incompetenza a pronunciarsi sull'istanza di riabilitazione presentata da LL CA in relazione a una misura di prevenzione applicatale nel 1991 e ha trasmesso gli atti alla locale Corte di appello ai sensi del combinato disposto dell'art. 15 legge 3/8/1988 n. 327, che attribuisce appunto a tale organo la competenza in materia, e dell'art. 210 norme di coordinamento del C.P.P. 1988 secondo cui continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che regolano la competenza per materia o per territorio in deroga alla disciplina del codice medesimo.
Con ordinanza in data 29/6/01 la Corte di appello ha sollevato conflitto negativo ritenendo invece applicabile il disposto dell'art.683 C.P.P. 1988, che attribuisce in via generale la competenza in materia di riabilitazione al Tribunale di sorveglianza. Si rileva al riguardo in quest'ultima ordinanza, che richiama una recente pronuncia di questa Sezione (la sentenza 28/2/00, Confl. in proc. Minore - rv. 215.381), che tale soluzione si imporrebbe per ragioni di continuità di sistema in quanto con l'art. 15 della legge 327/1988 il legislatore, nell'attribuire alla Corte di appello la competenza a decidere sulle istanze di riabilitazione da misure di prevenzione altro non aveva fatto che uniformarsi alla disciplina generale dettata in materia di riabilitazione dall'allora vigente art. 597 C.P.P. 1930. Il conflitto, ammissibile in rito, va risolto con la declaratoria di competenza della Corte di appello.
Ritiene invero questo Collegio che, rispetto alla pronuncia richiamata nella ordinanza della Corte di appello sia decisamente preferibile l'orientamento espresso da questa Sezione in numerose altre decisioni (cfr., tra le ultime, le sentenze 15/12/99, Confl. in proc. Bagarella - rv. 215.333 e 8/6/99, Pio - rv. 213.950) secondo cui è tutt'ora l'art. 15 legge 327/1988 che deva trovare applicazione.
Ciò per la insuperabile ragione che la volontà del legislatore del 1988 di mantenere anche dopo l'entrata in vigore del nuovo C.P.P. la competenza della Corte di appello per le riabilitazioni da misure di prevenzione è chiaramente desumibile dalla lettera dell'art. 210 delle norme di coordinamento perfettamente idonea a ricomprendere, senza possibilità di equivoco, anche la suddetta disposizione. Tale scelta appare del resto pienamente coerente anche da un punto di vista sistematico, se si considerano le attribuzioni della Corte di appello nel procedimento di prevenzione regolato dalla legge 1423/1956. Nè è di ostacolo a questa soluzione il comma 3 dell'art. 15 legge 327/1988, secondo cui per la riabilitazione da misure di prevenzione si osservano in quanto applicabili le disposizioni del C.P.P. riguardanti la riabilitazione, poiché detto richiamo non può all'evidenza essere esteso alla competenza, essendo questa già determinata nel comma 1 della stessa norma.
P.Q.M.
risolvendo il conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Reggio Calabria cui ordina trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 8 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2001