Sentenza 3 marzo 2003
Massime • 1
L'accertamento della sussistenza del riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, costituisce un'indagine di fatto riservata al giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della correttezza logica e giuridica della motivazione. Ne consegue che la valutazione che il pagamento parziale implichi il riconoscimento del diritto dell'intera prestazione è rimessa al giudice di merito, senza che sia richiesta inderogabilmente l'espressa precisazione da parte del debitore che il pagamento è effettuato in acconto, potendo assumere rilievo altre circostanze anche in relazione al contesto in cui avviene il pagamento e al tipo di "parzialità" riscontrabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2003, n. 3115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3115 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TREZZA Vincenzo - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - rel. Consigliere -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - est. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro - tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
GN RI PI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 6389/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 08/04/99 - R.G.N. 29460/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/02 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO;
udito l'Avvocato VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CESQUI M. ELISABETTA, che ha concluso per il rigetto ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Roma del 9.5.1996, il Ministero dell'interno proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto da AR IA GN al fine di conseguire il pagamento della somma di L. 2.827.188, che affermava esserle dovuta a titolo di rivalutazione ed interessi per il ritardato pagamento della pensione di inabilità, riconosciutale con decorrenza dal 1.3.1983 e corrispostale, quanto ai ratei arretrati, in data 17 novembre 1987. A fondamento dell'opposizione detto Ministero eccepiva la prescrizione quinquennale.
Costituitosi il contraddittorio, il Pretore rigettava l'opposizione, ritenendo applicabile la prescrizione decennale, nella specie da ritenersi decorrente dalla suindicata data di liquidazione della pensione.
A seguito di appello del Ministero dell'interno, tale pronuncia è stata confermata dal Tribunale di Roma, il quale, in relazione al rilievo dell'appellante secondo cui era maturata anche la prescrizione decennale, decorrente dalla data di maturazione del diritto, perché il pagamento della sorte non integra atto interruttivo della prescrizione delle somme ulteriori rispetto a quelle già pagate, osservava che l'avvenuto pagamento del credito doveva ritenersi, ai sensi dell'art. 2937, terzo comma, c.c., atto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione, la cui efficacia ben può estendersi alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, attesa la natura accessoria di detto credito, facente parte del credito complessivo dell'assistito. Ricorre per cassazione il Ministero dell'interno, formulando un unico motivo.
L'intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2937, terzo comma, e dell'art. 2944 c.c. e dei principi sulla prescrizione degli accessori delle prestazioni previdenziali. Osserva che l'avvenuto pagamento del capitale equivale a un limitato riconoscimento del diritto, che non si estende agli accessori, e che, similmente, detto pagamento non può costituire atto incompatibile con la volontà di eccepire la prescrizione delle pretese inerenti agli accessori. Nè a diversa conclusione può pervenirsi ritenendo interessi e rivalutazione quale parte del credito complessivo dell'assistito, in quanto, se pure tali accessori sono assoggettati al medesimo regime prescrizionale del diritto stipite, nondimeno si tratta pur sempre di pretese distinte tra le quali la pubblica amministrazione resta libera di comportarsi anche riconoscendo l'una e negando le altre. In ogni caso avrebbe dovuto considerarsi il comportamento concreto della p.a. e verificarsi quale posizione la stessa avesse assunto in merito alle pretese concernenti gli accessori.
Nell'esaminare il ricorso, è opportuno preliminarmente rilevare che, così come del resto è stato colto dal ricorrente, il riferimento compiuto da parte del Tribunale all'art. 2937 c.c. è inappropriato, poiché la rinuncia è configurabile solo quando la prescrizione è già maturata (art. 2937, secondo comma, c.c.), ipotesi non ricorrente nella specie, poiché il giudice di merito ha ritenuto applicabile la prescrizione decennale e ha indicato la data di iniziale maturazione nel 1 marzo 1987 e quella del pagamento della sorte nel 17 novembre 1987. In realtà, come rilevato nella stessa sentenza impugnata, era in questione l'interruzione della prescrizione, si che l'affermazione in punto di fatto del Tribunale deve essere intesa come riferita al riconoscimento del debito insito nella liquidazione della prestazione riguardo alla sorte capitale, da cui lo stesso giudice di merito ha desunto anche la tacita rinuncia alla prescrizione, che nella specie non era giuridicamente rilevante, appunto per la non ancora intervenuta maturazione della prescrizione.
Tanto premesso, va dato atto che nella giurisprudenza di questa Corte si è talvolta escluso che al pagamento parziale possa attribuirsi il valore del riconoscimento del credito, ai fini dell'interruzione della prescrizione, salvo il caso che sia precisato che esso è effettuato "in acconto" (Cass. 29 novembre 1993 n. 11808; cfr. anche Cass. 27 giugno 1998 n. 6392 e Cass. 17 aprile 1999 n. 3858). Altre volte, peraltro, con un'impostazione più sfumata, si è affermato che gli adempimenti oggettivamente parziali non concretano riconoscimento del credito ai sensi dell'art. 2944 c.c., salvo che essi non si risolvano nella corresponsione di "acconti", cioè in pagamenti parziali anche dal punto di vista soggettivo del solvens, che, eseguendoli, riconosce il credito nella sua interezza (Cass. 8 aprile 1999 n. 3437; Cass. S.U. 25 luglio 2002 n. 10955: peraltro nell'occasione l'assegnazione della causa alle Sezioni unite era giustificata da un contrasto di giurisprudenza su una diversa questione).
Questo Collegio ritiene necessaria, riguardo alla questione in esame, qualche puntualizzazione, alla luce anche di altri approfondimenti della Corte a proposito della nozione di riconoscimento del debito rilevante ai fini dell'interruzione della prescrizione.
È opportuno ricordare che, pacificamente, il riconoscimento del diritto preso in considerazione dall'art. 2944 c.c. non è un atto negoziale, ma un atto giuridico in senso stretto, il quale non richiede in chi lo compie una specifica volontà ricognitiva, non coincide con la ricognizione del debito di cui all'art. 1988 c.c., e non deve necessariamente essere integrato da una dichiarazione esplicita, essendo sufficiente una anche implicita ammissione dell'esistenza del diritto della controparte (Cass. 16 aprile 1992 n. 4666; 21 gennaio 1994 n. 576; Cass. 28 aprile 1994 n. 4091; Cass. 27 giugno 1996 n. 5939; Cass. 19 novembre 1999 n. 12833). Appare
anche assodato che l'indagine relativa all'esistenza o meno di un riconoscimento del diritto ai fini dell'interruzione della prescrizione rientra nei poteri del giudice di merito, la cui valutazione è sindacabile in cassazione solo in caso di vizio di motivazione o di violazione di principi di diritto (Cass. 16 marzo 1981 n. 1510; Cass. 17 ottobre 1981 n. 5439; 21 ottobre 1994 n. 8616;
Cass. 21 gennaio 1994, n. 576, cit.; Cass. 27 giugno 1996 n. 5939, cit.).
È quindi implicitamente ammesso anche che il riconoscimento, ai fini dell'interruzione della prescrizione, possa essere generico, cioè, che non debba necessariamente contenere la precisazione del quantum (arg. anche, nello stesso senso, da Cass. 20 ottobre 1998 n. 10404 e Cass. 18 novembre 1998 n. 11637). È stata poi anche riconosciuta espressamente, senza esplicitazione di limitazioni nei termini indicati dagli indirizzi giurisprudenziali sopra richiamati, la possibilità dell'interruzione della prescrizione in caso di pagamento parziale (Cass. 16 aprile 1992 n. 4666, cit., che, relativa a pagamento parziale dell'indennità premio di servizio, fa riferimento, come già accennato, alla natura non negoziale del riconoscimento in questione e richiama, oltre ad approfondimenti dottrinali, Cass. n. 2389/1966 e Cass. n. 4315/1977 a conferma del principio che può attribuirsi efficacia ricognitiva a un pagamento parziale), oppure si è valorizzata in senso ostativo dell'efficacia interruttiva la contestazione della maggiore entità del debito (Cass. 12 novembre 1999 n. 12600). Si è peraltro anche ammesso che, in relazione alle circostanze del caso concreto, il pagamento parziale possa implicare rinuncia alla prescrizione anche per il residuo (Cass. 7 gennaio 19 94 n. 94), particolarmente riguardo agli accessori rappresentati da interessi e rivalutazione di un credito di lavoro (Cass. 4 ottobre 1991 n. 10336). In realtà, gli orientamenti di giurisprudenza inizialmente richiamati non appaiono condivisibili nella misura in cui se ne dovesse dedurre la formulazione di un rigido principio di diritto relativo alla necessità che la più ampia valenza di riconoscimento del diritto insito in un pagamento parziale richieda in ogni caso la precisazione che il pagamento è effettuato in acconto. In realtà, infatti, il contesto in cui avviene il pagamento parziale e lo stesso tipo, per così dire, di parzialità del pagamento, possono essere estremamente variabili.
Per esempio, la parzialità - in senso oggettivo - del pagamento può dipendere dall'esplicito o implicito riferimento a presupposti di fatto e di diritto inesatti, che conducono ad una ridotta quantificazione del debito. In tal caso è evidente che il pagamento parziale, lungi dall'implicare il riconoscimento di un più ampio diritto, esprime semmai la negazione dello stesso (si spiegano così, per esempio, nell'ambito previdenziale, le precisazioni, in punto di prescrizione, di pronunce quali Cass., sez. un., 18 luglio 1996 n. 6491 e Cass. 13 febbraio 1997 n. 1316). Viceversa, in un contesto di pacificità circa l'esistenza di più ampie ragioni creditorie dell'accipiens, il pagamento parziale, tanto più se inserito in una serie di successivi pagamenti volti a ridurre l'esposizione debitoria del solvens, può assumere il valore di un ribadito riconoscimento del diritto di credito nel suo complesso. E analogamente, in caso di liquidazione e pagamento, in esito ad un procedimento amministrativo conseguente a domanda di riconoscimento di una prestazione previdenziale o assistenziale, del solo capitale afferente ai ratei arretrati della prestazione dovuta periodicamente - come nella fattispecie ora all'esame della Corte - o all'importo di una prestazione unitaria, può essere logico attribuire a tale atto anche il generico e comprensivo significato di riconoscimento del diritto alla complessiva prestazione di legge, comprensiva degli accessori dovuti obbligatoriamente per legge (per un orientamento in tal senso della giurisprudenza amministrativa, cfr. Cons. Stato, sez. 6^, 24 ottobre 1995 n. 1196; Id., 31 agosto 1996 n. 1103; Id., 3 settembre 1996, n. 1151). Infatti, da un lato, in caso di pagamento ritardato rispetto alla data di maturazione del diritto e ai tempi riconosciuti dalla legge per provvedere in ordine alla domanda, di norma il meramente consequenziale diritto agli accessori può ritenersi pacifico (quanto meno nell'an); dall'altro, alla liquidazione del solo capitale non può attribuirsi il valore di implicita manifestazione di volontà di disconoscere il diritto agli accessori, spiegandosi generalmente la limitata liquidazione con la sua maggiore semplicità e speditezza, oppure, eventualmente, sulla base della contingente mancanza dei fondi necessari per il pagamento degli accessori dovuti per il ritardo.
In conclusione, ribadito il principio che l'indagine volta a stabilire se un certo atto costituisca o meno riconoscimento del diritto, ai fini dell'interruzione della prescrizione a norma dell'art. 2944 c.c. (che configura detto riconoscimento come un mero atto giuridico e non come un negozio giuridico), rientra nei poteri del giudice di merito, con i conseguenti limiti del sindacato ammissibile nel giudizio di cassazione, deve precisarsi che, in caso di pagamento parziale, la valutazione che in concreto quest'ultimo presuppone e implica il riconoscimento del diritto all'intera prestazione non richiede inderogabilmente l'espressa precisazione da parte del debitore che il pagamento è effettuato in acconto, potendo assumere rilievo, a seconda dei casi, altre circostanze. Non è ravvisabile un vero e proprio contrasto dei principi appena esposti con quanto affermato dalle sentenze che fanno riferimento al punto di vista del solvens, poiché esse non appaiono precludere una valutazione di quest'ultimo che sia basata anche su elementi diversi dalla formulazione di esplicite attestazioni da parte del debitore circa la parzialità del pagamento e sia effettuata tenendo presente il principio di affidamento dei terzi, che non opera nel solo ambito delle dichiarazioni negoziali (cfr. per es. Cass. 11 agosto 1993 n. 8619 e 30 marzo 2000, n. 3893). Quanto alla presente controversia, deve osservarsi che il giudice di merito in sostanza ha inteso valorizzare una particolare situazione che faceva ritenere l'implicito riconoscimento dell'intero diritto, non esclusi gli accessori relativi al ritardato pagamento;
conseguentemente il ricorso, che non ha adeguatamente censurato tale valutazione e i suoi presupposti, deve essere rigettato. Nulla deve essere liquidato per le spese, poiché l'intimata non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2003