Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2003, n. 3115
CASS
Sentenza 3 marzo 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'accertamento della sussistenza del riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, costituisce un'indagine di fatto riservata al giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della correttezza logica e giuridica della motivazione. Ne consegue che la valutazione che il pagamento parziale implichi il riconoscimento del diritto dell'intera prestazione è rimessa al giudice di merito, senza che sia richiesta inderogabilmente l'espressa precisazione da parte del debitore che il pagamento è effettuato in acconto, potendo assumere rilievo altre circostanze anche in relazione al contesto in cui avviene il pagamento e al tipo di "parzialità" riscontrabile.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2003, n. 3115
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3115
    Data del deposito : 3 marzo 2003

    Testo completo