Sentenza 23 novembre 1990
Massime • 1
L'audizione dell'arrestato o del fermato nel giudizio di convalida, condotto dal giudice con le modalità di cui agli artt. 64 e 65 cod. Proc. Pen. Al fine di accertare le condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari, la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura, attua le finalità di garanzia proprie dell'interrogatorio che pertanto, qualora sia applicata una misura di custodia cautelare, non deve essere ripetuto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 23/11/1990, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 23 novembre 1990 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza in Camera
Dott. Antonio BRANCACCIO Primo Presidente di Consiglio in
1. Dott. Gaetano LO COCO Consigliere data 23/11/1990
2. " RA AL " SENTENZA
3. " LF SE " N. 10
4. " BE NO " REGISTRO GENERALE
5. " QU OJ " N. 26813/90
6. " OL VU "
7. " Giovanni PIOLETTI "
8. " RG ZI "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) LL MA nato a [...] il [...];
2) BO NI SE nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 25 luglio 1990 del Tribunale di Modena. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Giovanni PIOLETTI;
Udite le conclusioni del P.M. con le quali chiede infondatezza del ricorso e trasmissione degli atti al Tribunale della libertà in grado di appello.
Uditi i difensori avv. Nicolò FRATANTONIO di Milano e avv. Adolfo LAMMIONI di Bologna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del Tribunale di Modena del 25 luglio 1990, emessa negli atti preliminari al dibattimento in procedimento direttissimo a carico di NA MA e OM NI SE per detenzione di sostanze stupefacenti ed altri reati, cui il pubblico ministero aveva proceduto dopo la convalida dell'arresto in flagranza e l'applicazione di misura custodiale, è stata rigettata l'istanza degli imputati volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia della custodia cautelare per omesso interrogatorio entro il prescritto termine (artt. 194, 302 e 306 c.p.p.). Gli imputati sono stati arrestati in flagranza il 12 luglio 1990 e il loro arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari che li ha sentiti sui fatti addebitati. Agli imputati è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, su richiesta del pubblico ministero che aveva dichiarato di voler procedere a giudizio direttissimo.
Tratti a giudizio con tale rito, ai sensi dell'art. 449.5, c.p.p., all'udienza del 25 luglio 1990 il tribunale ha rigettato la richiesta declaratoria di inefficacia della custodia cautelare per omesso interrogatorio non oltre i cinque giorni dall'inizio della custodia, ritenendo l'autonomia della disciplina della convalida dell'arresto o del fermo (art. 391 c.p.p.) rispetto alla regola della indefettibilità dell'interrogatorio (art. 294 c.p.p.), da intendersi applicabile nel solo caso di privazione della libertà personale a seguito di emissione da parte del giudice dell'ordinanza di cui all'art. 292 c.p.p. Ha rilevato inoltre il Ttribunale che nel caso di giudizio direttissimo non è previsto che l'arrestato venga interrogato prima di essere condotto davanti al giudice del dibattimento e che, comunque, le esigenze della difesa in caso di arresto in flagranza sono convenientemente salvaguardate dall'esame effettuato, in sede di convalida, ex art. 391, terzo comma, c.p.p. Avverso detta ordinanza gli imputati hanno proposto impugnazione immediata ex art. 586 c.p.p., direttamente con ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli art. 302 e 306 c.p.p. per omessa declaratoria di inefficacia della misura cautelare non essendosi proceduto all'interrogatorio, al quale non è equipollente l'avvenuta audizione dell'arrestato in sede di convalida e che è necessario anche quando si procede a giudizio direttissimo. Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite di questa Corte occorrendo dirimere il contrasto insorto tra le decisioni delle sezioni della corte sull'equipollenza o non dell'audizione del fermato o arrestato, in sede di convalida ex art. 391 c.p.p., all'interrogatorio ex art. 294 c.p.p. della persona sottoposta a misura di custodia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione, controversa tra le sezioni semplici di questa Corte e che le Sezioni Unite devono risolvere, è se l'audizione dell'arrestato o del fermato, compiuta dal giudice nell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, equivalga all'interrogatorio qualora alla convalida segua l'applicazione di misura di custodia cautelare, sì da rendere l'interrogatorio ultroneo. Diversamente opinando, ritenendo cioè necessario l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare, la sua omissione nei termini prescritti determina l'inefficacia della custodia con l'obbligo per il giudice di disporre l'immediata liberazione della persona sottoposta alla misura.
La questione può porsi in termini più precisi esponendo i suoi dati normativi.
Nell'udienza di convalida (art. 391), che si svolge con la necessaria partecipazione del pubblico ministero e del difensore dell'arrestato o del fermato, il pubblico ministero indica i motivi dell'arresto o del fermo e presenta le richieste in ordine alla libertà personale. Il giudice "sente" quindi l'arrestato o il fermato e il difensore e, quando risulta che l'arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito, lo convalida con ordinanza. L'arresto o il fermo cessa di avere efficacia se il giudice non decide sulla convalida nelle quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato o il fermato è stato posto a sua disposizione. L'ordinanza che decide sulla convalida è soggetta a ricorso per cassazione.
Quando ne ricorrono le condizioni di applicabilità e quando sussistano esigenze cautelari (artt. 273 e 274 c.p.p.) il giudice dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge. Se a ciò non provvede il giudice dispone l'immediata liberazione dell'arrestato o del fermato.
Questa è la disciplina della convalida dell'arresto o del fermo eseguito dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari.
L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare (art.294 c.p.p.) ha invece la sua collocazione nella disciplina delle misure cautelari disposte dal giudice con ordinanza su richiesta del pubblico ministero (artt. 291, 292 c.p.p.), ovviamente ricorrendo le condizioni di applicabilità e sussistendo esigenze cautelari (artt.273, 274 c.p.p.); esso è condotto dal giudice con le modalità
indicate negli articoli 64 (regole generali per l'interrogatorio) e 65 (interrogatorio nel merito) al fine di valutare se permangono le condizioni di applicabilità della misura e le esigenze cautelari, anche in relazione ai criteri di scelta delle misure, cioè all'adeguatezza della misura adottata (art. 275 c.p.p. oltre agli artt. 273 e 274).
Esposti i dati normativi rilevanti per la soluzione della questione controversa dell'equipollenza dell'audizione dell'arrestato o fermato in sede di convalida all'interrogatorio della persona sottoposta subito dopo a custodia cautelare, sì da rendere ultroneo quest'ultimo, deve subito evidenziarsi che la questione mantiene il suo rilievo anche quando, convalidato l'arresto, il pubblico ministero presenti l'imputato all'udienza per il giudizio direttissimo non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto, com'è avvenuto nel caso in esame, e contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato e in qualche isolata dcisione di questa Corte (Sez. I, 2 marzo 1990, n. 571 c.c., La Cognata, 183.85 2;
Sez.I, 11 giugno 1990, n. 1681, Pezzella, 184.749). E infatti nell'ipotesi in cui l'arrestato in flagranza sia presentato in vinculis dal pubblico ministero al dibattimento per il giudizio direttissimo, entro le quarantottore dall'arresto (cioè entro il termine in cui, in mancanza di convalida, l'arresto cessa di avere efficacia: art. 391.5, c.p.p.), per la convalida e l'eventuale giudizio, nulla quaestio, perché si avrà la convalida e l'interrogatorio davanti al giudice del giudizio (art. 449.1, c.p.p.). La questione permane però nell'altra ipotesi di giudizio direttissimo nei confronti di imputati in vinculis, qual'è quella per la quale è il presente giudizio incidentale de libertate, allorché l'arresto in flagranza sia già stato convalidato e l'imputato sia presentato in udienza non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto. Infatti, la convalida accerta solo che l'arresto è stato legittimamente eseguito, sicché il giudice può convalidare l'arresto e tuttavia non ritenere di applicare una misura coercitiva, disponendo pertanto l'immediata liberazione dell'arrestato (art. 391.6, c.p.p.). È evidente quindi che la semplice convalida non costituisce titolo per la protrazione della privazione della libertà dell'imputato, che può essere condotto al giudizio direttissimo in stato di custodia cautelare solo se vi sia stato un provvedimento coercitivo del giudice. Risulta chiaro pertanto che in questa seconda ipotesi mantiene la sua rilevanza la questione dell'equipollenza dell'audizione dell'arrestato nel già avvenuto giudizio di convalida rispetto all'interrogatorio a seguito della disposta misura coercitiva, nella specie omesso e che, se ritenuto indefettibile, imporrebbe l'immediata liberazione della persona sottoposta a misura cautelare (artt. 302, 306 c.p.p.). Ciò precisato, possono essere presi in esame i contrastanti orientamenti di questa Corte nella soluzione della questione, nelle loro fondamentali argomentazioni che devono avere considerazione prioritaria per la composizione del contrasto.
Secondo un orientamento (che ha avuto inizio con la sentenza della Sez. VI, 29 gennaio 1990, n. 211 c.c., Esposito) nel caso dell'arresto in flagranza la funzione di sentire, con le modalità dell'interrogatorio, l'arrestato per i fini di controllo e garanzia attinenti alla libertà personale, è realizzata con la stessa audizione personale che precede la convalida dell'arresto in flagranza e l'applicazione della misura coercitiva, senza necessità di un secondo esame: ciò perché nell'art. 391 (udienza di convalida) manca un espresso richiamo all'art. 294, comma primo (interrogatorio entro un termine dato) e perché l'interrogatorio di cui all'art. 294, comma primo, pur essendo configurato come strumento di difesa, non ha le finalità dell'interrogatorio nel merito di cui all'art. 65, ma quelle menzionate espressamente nel terzo comma dello stesso art. 294, cioè lo scopo di valutare se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste per la custodia cautelare disposta.
Secondo l'opposto indirizzo (che è prevalente rispetto al primo e che ha preso l'avvio con la sentenza della Sez. I, 12 marzo 1990, n. 647, Lozzi, 182.95 7) l'obbligo di sentire l'arrestato o il fermato nel corso dell'udienza di convalida è finalizzato all'accertamento della legittimità dell'avvenuta limitazione della libertà personale e alla valutazione delle condizioni generali per l'applicabilità di una misura cautelare, mentre l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare di cui all'art. 294 costituisce uno strumento di difesa mediante il quale sono contestati all'interrogato i fatti dei quali è chiamato a rispondere. Ne deriva che, qualora all'arrestato venga applicata la misura della custodia in carcere, l'omesso interrogatorio nel termine perentorio di cinque giorni determina l'estinzione della custodia per sopravvenuta inefficacia della stessa a mente dell'art. 302 c.p.p. Può subito notarsi, in questi opposti indirizzi, una diversa prospettazione delle finalità dell'interrogatorio ex art. 294 c.p.p., volto ad accertare la permanenza delle condizioni e delle esigenze cautelari, per la prima interpretazione che lo ritiene equipollente all'audizione già effettuata nel giudizio di convalida, strumento di difesa invece con il quale sono contestati all'interrogato i fatti addebitati per la seconda interpretazione che nega l'equipollenza con l'audizione precedente ed afferma l'inefficacia dell'adottata misura di custodia nel caso di sua omissione.
Ed è proprio sull'interrogatorio, o meglio, sul modo con cui esso è condotto nel giudizio di convalida, che pone l'accento una ulteriore corrente interpretativa, che nel contrasto di orientamenti si presenta come un approfondimento del primo, che afferma l'equipollenza tra l'audizione dell'arrestato nel giudizio di convalida e l'interrogatorio (iniziata con Sez. I, 24 aprile 1990, n. 1123 c.c., Azzu, 184. 575, e seguita nelle più recenti decisioni in argomento), e secondo la quale, allorché la persona arrestata o fermata viene sentita con le modalità indicate negli artt. 64 e 65 c.p.p.; e cioè con la contestazione in forma chiara e precisa del fatto che le viene attribuito e degli elementi di prova esistenti contro di essa, nonché con l'invito ad esporre quanto ritenga utile per la sua difesa, il provvedimento con il quale il giudice, convalidato l'arresto, dispone la misura cautelare, è efficace anche in mancanza di interrogatorio.
Ritengono le Sezioni Unite della Corte che le indicazioni emerse dai cennati orientamenti della Corte conducano ad individuare la soluzione ponendo a fronte il giudizio di convalida con il "modo di disciplina" dell'interrogatorio, per verificare se i due atti siano omologabili.
Esaminando il primo si nota con immediatezza che il giudizio di convalida dell'arresto o del fermo è un giudizio bifasico: in una prima fase è volto ad accertare la legittimità dell'arresto o del fermo, in una seconda fase la sussistenza delle condizioni e delle esigenze cautelari, necessarie per l'applicabilità di una misura coercitiva.
La prima fase può anche esaurire il giudizio di convalida perché, anche se sia convalidato il provvedimento di arresto o di fermo, la restrizione della libertà personale è destinata a cessare quando il pubblico ministero non ritiene di dover richiedere l'applicazione di misure coercitive e, quindi, dispone che l'arrestato o il fermato sia posto immediatamente in libertà (art. 121 disp. att.). Quando invece il pubblico ministero presenti le sue richieste in ordine alla libertà personale il giudice, se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall'art. 273 e sussistono le esigenze cautelari previste dall'art. 274, dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge. Se il giudice non accoglie le richieste del pubblico ministero dispone la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato.
Può quindi farsi una prima osservazione: la duplicità di scopi del giudizio di convalida dà piena contezza della formula "il giudice sente... l'arrestato o il fermato" adottata dal legislatore per indicare l'attività del giudice subito dopo che il pubblico ministero gli ha indicato i motivi dell'arresto o del fermo e presentato le richieste in ordine alla libertà personale. La formula usata ha una certa elasticità di contenuti proprio perché varie (ed eventuali, quanto alla seconda fase) possono essere le richieste del pubblico ministero.
Orbene, accertata l'elasticità di contenuti dell'audizione in sede di convalida, occorre ora esaminare se vi sono dati normativi che indichino che l'audizione possa avere i contenuti dell'interrogatorio.
Per quanto in precedenza osservato non soccorre il dato nominalistico, ma non soccorre altresì il dato cronologico perché gli atti (audizione-interrogatorio), che si controverte se siano omologabili, sono situati in due diverse fattispecie;
in particolare, nell'ipotesi di cui all'art. 294 c.p.p., la posticipazione dell'interrogatorio è una logica conseguenza della natura di atto a sorpresa propria del provvedimento cautelare. Conviene quindi considerare le modalità di espletamento dei due atti posti a raffronto, e in particolare quelle dell'interrogatorio, che vanno prese come parametro di riferimento per l'audizione, attesa l'ipotesi di sua omologazione.
A tal riguardo conviene porre in luce che mentre l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare condotto dal pubblico ministero ha finalità investigative (art. 294.6) quello del giudice è uno strumento "di controllo e di garanzia" finalizzato, con l'instaurazione del contraddittorio con l'interessato, all'"immediata verifica della sussistenza dei presupposti della misura cautelare disposta" (Rel. prog. prel. cod. proc. pen., p. 75). Stabiliscono infatti i commi 3 e 4 dell'art. 294 che "l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli artt. 64 e 65", che concernono le regole generali per l'interrogatorio e l'interrogatorio nel merito, precisando però che l'interrogatorio ha il fine di valutare "se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste, con riferimento alla custodia cautelare, dagli art. 273, 274 e 275".
E tali articoli, come più volte notato, riguardano le condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari, le esigenze cautelari e i criteri di adeguatezza della misura adottata. Appurato quindi che l'interrogatorio ha finalità di garanzia e di controllo della custodia cautelare già disposta anche in relazione alla sua adeguatezza, il raffronto tra i due atti - audizione e interrogatorio - ai fini dell'equipollenza del primo rispetto al secondo, può avviarsi a rapida soluzione.
E infatti sono significative a tal fine le disposizioni richiamate, e ancor più quelle non richiamate, in tema di misure cautelari pesonali, laddove si disciplina la seconda fase dell'udienza di convalida, quella appunto in cui il giudice decide in ordine alla libertà personale dell'arrestato dopo il giudizio di convalida. Qui è stabilito che "il giudice dispone l'applicazione di una delle misure coercitive previste dalla legge" "se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall'art. 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'art. 274". Non sono invece richiamati, a differenza dell'interrogatorio di cui all'art. 294, i criteri di adeguatezza della misura adottata e di cui all'art. 275, e a ragion veduta.
E infatti il richiamo, attraverso le disposizioni di legge, alle condizioni di applicabilità delle misure e alle esigenze cautelari, e la diretta menzione in sede applicativa della scelta fra la pluralità di misure coercitive previste dalla legge, dà all'audizione in sede di convalida lo stesso contenuto di garanzia dell'interrogatorio, mentre, essendo l'audizione previa all'applicazione della custodia cautelare, non possono porsi quei problemi di verifica, anche di adeguatezza della misura, che invece si presentano allorché la custodia cautelare venga applicata "a sorpresa":é in questo caso infatti che si impone anche l'esame particolare dei criteri di scelta delle misure, da riconsiderare totalmente, e da ciò la specifica menzione della disposizione che li prevede, appunto l'art. 275 c.p.p. Se quindi l'audizione ha lo stesso contenuto dell'interrogatorio ad esso sono analogicamente applicabili, quanto a modalità di espletamento, le regole generali dell'interrogatorio di cui agli artt. 64 e 65 c.p.p. Conclusivamente, pertanto, può affermarsi che l'audizione dell'arrestato o del fermato nel giudizio di convalida, condotto dal giudice con le modalità di cui agli art. 64 e 65 c.p.p. al fine di accertare le condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari, la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura, attua le finalità di garanzia proprie dell'interrogatorio, che pertanto, qualora sia applicata una misura di custodia cautelare, non deve essere ripetuto.
Nella specie, l'esame degli arrestati è stato condotto con le dette modalità e costoro hanno esposto le loro difese sui fatti addebitati, sicché la loro audizione ha assolto le finalità proprie di tale atto.
Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato con condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Visto l'art. 616 c.p.p.;
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamneto delle spese processuali.
Roma 23 novembre 1990.