Sentenza 25 gennaio 2002
Massime • 1
In tema di responsabilità civile dei magistrati, la disposizione del quarto comma dell'art. 5 della legge n. 117 del 1988 (a norma del quale il ricorso per cassazione avverso il rigetto del reclamo da parte della Corte d'appello "deve essere notificato all'altra parte entro trenta giorni dalla notificazione del decreto ... a cura della cancelleria" e deve essere quindi depositato "nei successivi dieci giorni" nella cancelleria della Corte d'appello, presso la quale la controparte è tenuta a sua volta a costituirsi "nei dieci giorni successivi", depositando memoria e fascicolo) va interpretata nel senso che il termine posto a carico del controricorrente inizia a decorrere dalla scadenza di quello (dieci giorni) concesso per il deposito del ricorso, anziché dalla data in cui quest'ultimo viene effettuato. Il termine complessivamente assegnato al controricorrente per organizzare le proprie difese è, quindi, in ogni caso, di venti giorni, a nulla rilevando che il ricorso sia stato depositato dal ricorrente prima che il termine a lui assegnato sia interamente decorso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/2002, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Presidente -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
"LEDERA" - COMPAGNA DI ASSICURAZIONI S.p.a, in persona dell'amministratore delegato, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Castro Pretorio n. 82, presso l'avv. Giancarlo Pezzano, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende come per legge;
- controricorrente -
e nei confronti di
TO LI - MORANTE, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ai sensi dell'art. 44, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'Appello di Perugia n. 61/99 del 27 gennaio 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 settembre 2001 dal relatore cons. dott. Giuseppe Marziale;
Uditi, per le parti, l'avv. Barone con delega e l'avvocato dello Stato Polizzi;
Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. Dario Cafiero, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Premesse in fatto e svolgimento del processo
1. - Con atto notificato il 5 ottobre 1995, la "Zeta General Services Group s.p.a." (d'ora innanzi, società Zeta), socia de "LER - Compagnia Italiana di Assicurazioni s.p.a." (d'ora innanzi, società "LER, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Frosinone, il signor Roberto Gerard, nominato commissario straordinario di quest'ultima società con decreto emanato il 7 luglio 1993 dal Ministero dell'Industria del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 7, legge 12 agosto 1982 n. 576, esponendo:
- che l'amministrazione straordinaria era cessata il 30 settembre 1994;
- che il 26 maggio 1995 il commissario straordinario aveva presentato il bilancio della propria gestione;
- che tale documento contabile era per più versi illegittimo. Tanto premesso, l'attrice chiedeva che il bilancio fosse dichiarato nullo o che, quanto meno, fosse annullato.
Nel giudizio interveniva anche la società "LER, in persona del proprio amministratore delegato, che aderiva alla domanda attrice e ne chiedeva l'accoglimento.
La domanda era respinta dal Tribunale con sentenza depositata il 16 gennaio 1998, nella quale si dava atto che la società intervenuta era stata posta in liquidazione coatta amministrativa con D.M. 29 luglio 1997, precisando che tale evento non poteva determinare l'interruzione del processo, non essendo stata la sua conoscenza acquisita nei modi di rito.
2. - Con atto notificato il 2 gennaio 1999, la società "LER (che nel frattempo aveva convenuto in giudizio il Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato e l'ISVAP chiedendo che fosse dichiarata l'inesistenza giuridica del decreto sopra indicato, perché emesso in carenza di potere dopo che vi era stata rinuncia alle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa) conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Perugia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, deducendo:
- che nella sentenza sopra indicata (impugnata dalla società "Zeta" innanzi alla Corte d'appello di Roma) si era affermato, tra l'altro, che l'intervento adesivo spiegato in quel giudizio dalla società "LER dopo la cessazione della procedura di amministrazione straordinaria, ma ormai "decotta", aveva determinato una "anomala coincidenza sostanziale di interessi" con il socio di maggioranza (la società Zeta) che aveva impugnato il bilancio commissariale, la quale doveva indurre "a particolare prudenza" nel riscontro dei vizi dedotti, onde "evitare che uno strumento predisposto...a garanzia dei diritti individuali dei soggetti interessati alla fattispecie societaria...non si...(risolvesse)....per un perverso meccanismo di abuso del diritto, in una modalità per aggirare il perseguimento di quegli interessi pubblicistici sottesi alla vigilanza delle imprese assicurative, che sicuramente non possono essere considerati di minor rango rispetto ai conclamati precetti informativi sottesi ad un bilancio di società di capitali correttamente redatto";
- che tali affermazioni, oltre ad essere illegittime ed errate "al limite dell'inverosimile", si traducevano in una gratuita e arbitraria lesione della propria onorabilità;
- che dette affermazioni, essendo inoltre manifestamente estranee all'oggetto della controversia (concernente la legittimità del bilancio), erano sanzionabili solo ed esclusivamente nell'ambito del procedimento previsto dalla legge 13 aprile 1988, n. 117, non configurandosi come capi della sentenza pronunciata dal Tribunale di Frosinone e non essendo quindi suscettibili di eliminazione o di modifica da parte del giudice d'appello;
- che di tali illeciti, riconducibili a colpa grave e a negligenza inescusabile, doveva essere ritenuto responsabile solo ed unicamente il dott. Antonello OR, estensore della sentenza, essendo il frutto di "elucubrazioni che, apparendo ictu oculi estranee alla rationes decidendi...non potevano...che fare carico a chi le aveva...materialmente inserite nel contesto motivazionale della pronuncia".
Tanto premesso, l'attrice chiedeva che il Tribunale, accertata e dichiarata l'esistenza degli illeciti denunziati, condannasse parte convenuta al risarcimento dei danni da liquidarsi, eventualmente in via equitativa, nella misura di un miliardo di lire o in quella diversa ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria. Il tutto con vittoria di spese e con sentenza provvisoriamente esecutiva.
2.1 - Con successivo "atto di citazione integrativa", notificato il 28 gennaio 1999, la società "LER citava in giudizio l'estensore della sentenza, dott. OR, precisando di aver interesse ad ottenere in quella sede l'accertamento della sua responsabilità civile...con efficacia di giudicato" anche nei suoi confronti. 3. - Il Tribunale di Perugia dichiarava inammissibile la domanda sia rispetto all'estensore della sentenza (ponendo in evidenza che la citata legge n. 117/88 non consente in nessun caso la chiamata nel giudizio promosso contro lo Stato del magistrato al quale sia imputabile l'illecito commesso nell'esercizio di funzioni giudiziarie), che nei riguardi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, osservando che la sentenza del Tribunale di Frosinone non era stata appellata dalla società istante, ma solo dalla società "Zeta".
La società attrice era condannata alla rifusione delle spese verso entrambi i convenuti e al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in favore del dott. OR.
4. - La società "ER proponeva reclamo deducendo, in particolare:
- che la regola dettata dall'art. 4, secondo comma, legge 119/88, era nel caso di specie inapplicabile, vuoi perché, una volta assoggettata (con decreto del 29 luglio 1997, anteriore alla data di pubblicazione della sentenza) alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, essa reclamante aveva perso ogni legittimazione al compimento di atti processuali, come evidenziato dalla costituzione nel processo d'appello del commissario liquidatore;
vuoi perché, comunque, l'illecito non era riconducibile a statuizioni suscettibili di modifica in una successiva fase di gravame;
- che la condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. era stata illegittima, essendo mancata la dimostrazione e la stessa specificazione dei danni lamentati;
- che del pari illegittima era stata la liquidazione delle spese e dei diritti.
4.1 - All'udienza del 9 dicembre1999, la società "LER chiedeva che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale del citato art. 4, secondo comma, legge 117/88, in relazione agli artt. 200-202 l. fall., nella parte in cui, dette disposizioni, nel loro combinato disposto, subordinano la proposizione dell'azione di responsabilità al previo esperimento dei mezzi ordinali di gravame avverso il provvedimento lesivo anche nel caso in cui il preteso danneggiato sia stato dichiarato fallito o assoggettato a liquidazione coatta amministrativa.
4.2 - La Corte d'appello di Perugia, dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla società reclamante, respingeva la domanda risarcitoria proposta ex art. 96 c.p.c., confermando nel resto il decreto impugnato. La società appellante era condannata al pagamento delle ulteriori spese di giudizio in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quelle relative ai rapporti con l'altro appellato erano invece compensate.
Nel decreto si affermava: che l'attribuzione al commissario liquidatore della legittimazione ad esperire le impugnazioni contemplate dall'art. 4, secondo comma, legge 117/88 nell'ipotesi in cui il danneggiato sia assoggettato alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, discende dai principi e non si pone in alcun modo in contrasto con l'art. 24 e con gli altri principi sanciti dalla Carta costituzionale;
- che la mancata impugnazione, da parte della società reclamante, della sentenza pronunciata il 16 gennaio 1998 dal Tribunale di Frosinone rendeva l'azione proposta inammissibile;
- che la domanda avanzata nei confronti dell'estensore della sentenza impugnata era inammissibile anche sotto altro profilo, non essendo ammessa dalla legge 117/88, quando la responsabilità tragga origini da illeciti civili, la chiamata in causa del magistrato nel giudizio risarcitorio promosso contro lo Stato, neanche al limitato fine di ottenere una declaratoria di accertamento dell'illegittimità del suo comportamento;
- che i diritti e gli onorari erano stati liquidati sulla base della nota presentata dell'Avvocatura dello Stato;
- che la domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. era rimasta sfornita di prova. 5. - La società "LER chiede la cassazione di tale decreto con cinque motivi. Gli intimati resistono e hanno depositato anche memorie illustrative.
Motivi della decisione
6. - Nel corso della discussione la difesa della ricorrente ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità della costituzione degli intimati, deducendo:
- che il deposito delle memorie di costituzione sarebbe stato tardivo;
- che non sarebbe stata fornita la prova della ricorrenza dei presupposti che, in base all'art. 44, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, possono giustificare l'assunzione della difesa degli impiegati delle amministrazioni dello Stato. L'eccezione è infondata sotto entrambi i profili.
6.1 - Quanto al primo, si osserva quanto segue. Secondo quanto stabilito dall'art. 5, quarto comma, della citata legge - 117/88, il ricorso per cassazione avverso il decreto di rigetto del reclamo da parte della corte d'appello "deve essere notificato all'altra parte entro trenta giorni dalla notificazione del decreto...a cura della cancelleria", e deve essere quindi depositato "nei successivi dieci giorni" nella cancelleria della corte d'appello, presso la quale la controparte è tenuta a sua volta a costituirsi "nei dieci giorni successivi", depositando memoria e fascicolo.
Come non si è mancato di rilevare, la norma ricalca lo schema degli artt. 369 e 370 c.p.c. Esigenze di coerenza sistematica portano a ritenere che il termine posto a carico del controricorrente inizi a decorrere dalla scadenza di quello (dieci giorni) concesso per il deposito del ricorso, anziché dalla data in cui quest'ultimo viene effettuato: il termine complessivamente assegnato al controricorrente per organizzare le proprie difese sarà quindi, in ogni caso, di venti giorni, a nulla rilevando che il ricorso sia stato depositato dal ricorrente prima che il termine a lui assegnato sia interamente decorso.
Orbene, si ricava dagli atti, e non è comunque controverso, che il ricorso fu notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al dott. OR, rispettivamente il 2 e il 3 marzo 2000. Ne deriva che il termine per il suo deposito scadeva, per la prima, il 12 e, per il secondo, il 13 marzo. È quindi evidente che il deposito delle memorie di costituzione, avvenuto per entrambi gli intimati, il successivo 22 marzo, è stato tempestivo, anche se il ricorso fu depositato dal ricorrente il 9 marzo.
6.2 - Non meno infondato è l'altro rilievo.
L'art. 44, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, consente che l'Avvocatura assuma la rappresentanza e la difesa degli impiegati e degli agenti delle amministrazioni dello Stato e delle altre amministrazioni ed enti ad essa assimilati dal precedente art. 43 "nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio". Il dott. OR, quale magistrato ordinario, è certamente annoverabile tra quelli che il citato art. 44 qualifica come Impiegati" statali, essendo legato alla propria amministrazione da un rapporto di servizio a titolo professionale per l'esercizio di pubbliche potestà. E non vi è dubbio che il giudizio che lo riguarda sia in diretta relazione con vicende inerenti all'esercizio delle funzioni da lui espletate.
La concreta assunzione della difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato, nelle ipotesi contemplate dal citato art. 44, trova la sua fonte in una determinazione dell'Avvocato generale, che non deve peraltro essere prodotta in giudizio, costituendo atto meramente "interno" (Cass. 24 giugno 1995, n. 7176; 6 agosto 1987, n. 6759). Gli estremi di tale provvedimento sono stati comunque indicati nell'epigrafe della memoria di costituzione. Nè per altro verso può ritenersi che dovessero essere prodotte le richieste di patrocinio formulate dal dott. OR e dall'Amministrazione dalla quale dipende, posto che anche in dette ipotesi l'Avvocatura dello Stato svolge le sue funzioni senza necessità di mandato, come si desume dal successivo art. 45, che dichiara espressamente applicabile, in materia, il principio sancito dall'art. 1, secondo comma, del medesimo decreto.
7. - Può così passarsi all'esame dei motivi di ricorso, iniziando dal terzo che, come riconosce la società ricorrente, investe il "purito focale" della controversia.
Con tale mezzo, detta società - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 345 c.p.c.; degli artt. 199 e 200, l. fall;
2, 4, 6, legge n. 117/88; nonché vizio di motivazione - censura il decreto impugnato per aver affermato, oltretutto con motivazione insufficiente e contraddittoria, che la proposizione dell'azione risarcitoria era preclusa dalla mancata impugnazione, da parte di essa ricorrente, della sentenza pronunciata dal Tribunale di Frosinone.
In effetti, l'art. 4, secondo comma, della citata legge 117/88 stabilisce che l'azione risarcitoria "può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelati e comunque quando non siano più possibili la modifica e la revoca del provvedimento". Ma tale regola, secondo la ricorrente non era nella specie applicabile, posto che:
a) durante la pendenza del termine per la proposizione dell'appello era stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e il comportamento tenuto dal commissario liquidatore (il quale non era rimasto inerte, ma aveva chiesto la reiezione dell'appello proposto dalla società Zeta) le aveva precluso ogni possibilità di autonoma impugnazione;
b) il decreto con il quale la procedura di liquidazione coatta amministrativa era stata instaurata era stato emesso in carenza di potere e doveva quindi ritenersi giuridicamente inesistente;
c) le affermazioni contenute nella motivazione della sentenza del Tribunale di Frosinone, essendo completamente estranee rispetto all'oggetto della controversia, non avrebbero mai potuto essere eliminate in una successiva fase di gravame.
7.1 - Il motivo di gravame, per quel che attiene al prospettato vizio di motivazione, è chiaramente inammissibile, non contenendo la precisa indicazione delle carenze, delle lacune e dei vizi logici dai quali sarebbero affette le argomentazioni poste a fondamento della statuizione censurata (Cass. 30 marzo 2000, n. 3904; 23 febbraio 2000, n. 2048). Ma neppure sotto gli altri profili esso appare meritevole di accoglimento.
Invero, la deduzione puntualizzata alla lettera b) del precedente paragrafo, è palesemente tardiva, e come tale inammissibile, poiché è stata formulata per la piima volta in questa sede e il suo esame implica indagini di fatto precluse nel giudizio di legittimità (Cass. 30 marzo 2000, n. 388 l.; 24 febbraio 2000, n. 2088). L'affermazione puntualizzata nella lettera e) dello stesso paragrafo è poi del tutto inesatta, essendo evidente che le considerazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata, di cui si duole la ricorrente, sono strettamente correlate alla decisione adottata (di reiezione della domanda diretta a contestare, sotto molteplici profili, la legittimità del bilancio commissariale) e, come tali, certamente modificabili da una eventuale sentenza di riforma pronunziata in sede di gravame.
7.2 - Resta il rilievo specificato alla lettera a).
Esso muove dal convincimento che l'imprenditore assoggettato alla procedura di liquidazione coatta amministrativa sia privato della possibilità di esercitare e di tutelare i propri diritti. Ma questo convincimento è errato perché alla perdita di legittimazione sostanziale e processuale del titolare dell'impresa corrisponde l'attribuzione, in favore di un soggetto diverso (il commissario liquidatore), del potere di amministrare il suo patrimonio e di stare in giudizio nelle controversie che lo riguardano (artt. 199 e 200, 1. fall.). La sostituzione è preordinata alla tutela di interessi che trascendono la persona dell'imprenditore, che è tuttavia oggetto di specifica considerazione, quale titolare di un interesse qualificato al rispetto delle norme che regolano la gestione del patrimonio dell'impresa assoggettata a liquidazione coatta (Cass., sez. un., 16 gennaio 1991, n. 372; 30 ottobre 1992, n. 11848). L'esercizio e la tutela di tali diritti sono pertanto assicurati, sia pure per il tramite di un soggetto diverso dal debitore, il quale d'altro canto conserva la titolarità dei rapporti ricompresi nel suo patrimonio e non può, quindi, non risentire degli effetti degli atti compiuti dal commissario;
purché, s'intende, non vengano ad incidere su diritti estranei alla procedura concorsuale, rispetto ai quali la legittimazione del debitore non subisce alcuna limitazione (art. 46 e 200, l. fall.). Ma non è certamente questa l'ipotesi che ricorre quando il pregiudizio lamentato, come nel caso di specie, sia riferito all'esercizio di una pretesa riguardante il risarcimento di danni patrimoniali (arg. ex art. 2, legge 117/88), e, quindi, di un ordinario credito risarcitorio da illecito, non annoverabile, in quanto tale, tra i beni e i diritti di natura "strettamente personale" esclusi dall'esecuzione concorsuale (Cass. 20 maggio 1982, n. 3115). 8. - Quest'ultima considerazione - induce a ritenere manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale riproposti in questa sede dalla ricorrente con chiaro,' anche se non esplicitamente dichiarato, riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. È, infatti, evidente che il vincolo derivante dagli atti posti in essere dal commissario liquidatore per il titolare dell'impresa assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, se circoscritto ai rapporti ricompresi nella liquidazione concorsuale, non può essere ritenuto in contrasto con dette disposizioni, le quali non esigono che la tutela dei diritti sia sempre accordata nella stessa misura e con le medesime modalità (C. Cost. 18 giugno 1979, n. n. 49; 20 febbraio 1997, n. 46), ne' escludono che in determinate situazioni, caratterizzate da situazioni di insolvenza o dalla presenza di gravi irregolarità nella gestione del proprio patrimonio, il titolare dei relativi diritti possa essere assoggettato a forme di rappresentanza legale operanti anche in sede processuale (Cass. 14 aprile 1983, n. 2599).
9 - Resta così confermata, anche sotto tale ulteriore aspetto, la piena applicabilità del principio fissato dall'art. 4, secondo comma, legge 117/88. La declaratoria di inammissibilità della domanda proposta dalla ricorrente non è quindi censurabile. Tale conclusione è del resto giustificata anche da altre considerazioni.
9.1 - La norma appena richiamata, stabilendo che l'azione di risarcimento del danno, nell'ipotesi considerata, "può essere esercitata (solo) quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione" (retro, pag. 7), ha inteso infatti subordinare la proposizione della domanda di responsabilità al (previo) esaurimento dei mezzi di impugnazione, onde evitare che detta iniziativa possa rappresentare un'alternativa ai normali rimedi endoprocessuali. La locuzione "siano stati esperiti i mezzi...di impugnazione" è estremamente comprensiva. Non vi è quindi dubbio che il principio appena esposto valga anche quando l'impugnazione sia stata avanzata da un soggetto diverso dal danneggiato, posto che anche in tal caso la proposizione immediata dell'azione di responsabilità potrebbe compromettere l'ordinato svolgimento del giudizio in cui si è verificato il fatto lesivo.
9.1.1 - Orbene, nell'atto di citazione notificato dalla società ricorrente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel successivo atto di "citazione integrativa" notificato al dott. OR si riconosce che la sentenza pronunziata dal Tribunale di Frosinone era stata appellata dalla società "Zeta" (retro, pag. 2) e l'esistenza di tale dato di fatto trova conferma sia nel decreto del Tribunale di Perugia, che negli atti successivamente depositati dalla società ricorrente. Nel momento in cui l'azione di responsabilità è stata proposta, il provvedimento lesivo non era quindi ancora definitivo e questa circostanza, per quanto si è detto, era certamente sufficiente a giustificare la declaratoria d'inammissibilità della domanda, che avrebbe potuto essere adottata anche d'ufficio, essendo fondata sulla mancanza di un requisito considerato indispensabile per l'ordinato svolgimento del processo e, come tale, trascendente rispetto agli interessi delle parti (arg. ex art. 157, secondo comma, C.P.C.). 9.2 - La manifesta infondatezza dei dubbi formulati dalla ricorrente in ordine alla legittimità costituzionale del citato art. 4, secondo comma, legge 117/88 (retro, pag. 8) porta a ritenere assorbito il quarto mezzo di gravame, con il quale il decreto impugnato è stato censurato per aver rimesso non all'esame del Giudice delle leggi la questione di legittimità costituzionale della norma considerata in relazione agli artt. 200/202 l. fall., nella parte in cui pongono quale condizione di ammissibilità dell'azione di risarcimento del danno per illeciti civili commessi nell'esercizio di funzioni giudiziarie, anche quando il danneggiato sia stato assoggettato alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, il previo esperimento dei mezzi ordinarì di impugnazione avverso il provvedimento causativo del danno;
questione che, comunque, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, dal momento che la statuizione negativa, con la quale il giudice "a quo" dichiari l'irrilevanza o la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, anche se contenuta in sentenza, non è suscettibile di impugnazione, potendo la questione essere riproposta all'inizio di ogni ulteriore grado del processo, così come previsto dall'art. 24, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 (Cass. 10 novembre 1990, n. 10850, 15 aprile 1981,n. 2275). 10. - Con i primi due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente perché tra loro connessi, la società "LER denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 77, 82, 83, 84, 91, 99, 101, 112, 132, 141, 163, 171, 291, 345, 738 c.p.c., degli artt. 47, 1362/1371, 2907 c.c.; delle Tabelle a) e b) allegate alla Tariffa forense approvata con D.M. 5 ottobre 1994; degli artt. 2, 4, 5, 6, 13, legge 13 aprile 1988, n. 117; nonché difetto di motivazione - censura il decreto della Corte d'appello di Perugia nella parte in cui, confermando parzialmente quello di primo grado, ha tenuto ferma la statuizione di condanna di essa ricorrente alla rifusione delle spese in favore del dott. OR, senza dar conto in modo adeguato delle ragioni poste a fondamento della decisione adottata e, comunque, senza considerare:
- che nessuna domanda era stata proposta nei confronti del dott. OR che, del resto non aveva presentato una propria nota spese;
- che il dott. OR non si era comunque costituito validamente nel procedimento di primo grado;
- che le competenze, liquidate nella misura di L. 3.500.000, erano state calcolate in modo eccessivo, anche perché parametrate sul valore della causa proposta nei confronti della Presidenza del Consiglio che aveva un contenuto diverso.
10.1 - La denunzia del vizio di motivazione è anche in questo caso inammissibile perché del tutto generica e, come tale, priva di riferimenti specifici a carenze, lacune e vizi logici idonei ad integrare gli estremi del vizio contemplato dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (retro, pag. 8.1). Le altre censure sono tutte infondate.
Invero: la Corte territoriale ha ritenuto, con apprezzamento insindacabile in questa sede.- di legittimità e immune da errori logici e giuridici, che la chiamata in causa del dott. BR OR attuata con la citazione Integrativa" del 28 gennaio 1999 contenesse la richiesta di accertamento "della sua responsabilità civile con efficacia di giudicato", da ritenersi vietata, anche se correlata ad una domanda di mero accertamento, dall'art. 6, legge 117/88;
- i rilievi formulati sulla ritualità della costituzione in giudizio del dott. OR, formulati per la prima volta in questa sede, sono inammissibili perché tardivi;
- la liquidazione delle spese giudiziali non è subordinata alla presentazione della nota spese e deve ritenersi che possa essere legittimamente effettuata in modo complessivo sulla base della nota presentata da altra parte, la cui posizione processuale sia omogenea a quella considerata;
- il valore della domanda proposta nei confronti del dott. BR OR è stato correttamente desunto da quello della domanda avanzata nei confronti della Presidenza del Consiglio, avendo la prima ad oggetto l'accertamento dello stesso illecito posto a fondamento della pretesa risarcitoria avanzata con l'altra domanda;
- gli ulteriori rilievi formulati in ordine alla correttezza della liquidazione dei diritti e delle spese effettuata in favore del dott. OR sono inammissibili, non essendosi tradotti nella specifica denunzia di violazioni o false applicazioni di legge (Cass. 23 novembre 2000, n. 15418; 23 novembre 1999, n. 12982).
11. - Con il quinto (ed ultimo) motivo la ricorrente chiede che la statuizione con la quale è stato disposto il rigetto, per difetto di prova, della domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata, proposta ex art. 96 c.p.c. dal dott. OR nei confronti di essa ricorrente, sia modificata in una declaratoria di inammissibilità "per la estrema genericità della sua formulazione". La censura è palesemente inammissibile per difetto d'interesse, dal momento che la Corte territoriale si è limitata ad accogliere una delle due richieste formulate alternativamente dalla ricorrente. 11 In conclusione, il ricorso deve essere rigettato in ogni sua parte. Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese in favore dei resistenti, liquidando gli onorari per entrambi i resistenti complessivamente in L. 18.000.000, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2002