Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/2002, n. 871
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Sentenza 25 gennaio 2002

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In tema di responsabilità civile dei magistrati, la disposizione del quarto comma dell'art. 5 della legge n. 117 del 1988 (a norma del quale il ricorso per cassazione avverso il rigetto del reclamo da parte della Corte d'appello "deve essere notificato all'altra parte entro trenta giorni dalla notificazione del decreto ... a cura della cancelleria" e deve essere quindi depositato "nei successivi dieci giorni" nella cancelleria della Corte d'appello, presso la quale la controparte è tenuta a sua volta a costituirsi "nei dieci giorni successivi", depositando memoria e fascicolo) va interpretata nel senso che il termine posto a carico del controricorrente inizia a decorrere dalla scadenza di quello (dieci giorni) concesso per il deposito del ricorso, anziché dalla data in cui quest'ultimo viene effettuato. Il termine complessivamente assegnato al controricorrente per organizzare le proprie difese è, quindi, in ogni caso, di venti giorni, a nulla rilevando che il ricorso sia stato depositato dal ricorrente prima che il termine a lui assegnato sia interamente decorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/2002, n. 871
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 871
    Data del deposito : 25 gennaio 2002

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