Sentenza 17 marzo 1998
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, ricevuta una richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero, invece di provvedere sulla richiesta, restituisca gli atti al pubblico ministero perché provveda all'identificazione della persona sottoposta ad indagini e alla relativa iscrizione nel registro degli indagati. Quando infatti le indagini avviate rendono evidente l'insussistenza del fatto di reato il pubblico ministero, per l'applicazione del generale criterio di economia processuale, non è tenuto a proseguirle fino alla superflua identificazione del soggetto cui il fatto può essere riferito, ma può legittimamente richiedere subito l'archiviazione degli atti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/03/1998, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 17 marzo 1998 |
Testo completo
composta dagli illustrissimi Signori Camera di consiglio
Dott. GIOVANNI TRANFO Presidente del 17/3/1998
Dott. FRANCESCO ROMANO Consigliere SENTENZA
Dott. ORESTE CIAMPA Consigliere N. 966
Dott. TITO GARRIBBA Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ANTONINO ASSENNATO Consigliere N. 39826/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI LOCRI Avverso il provvedimento 2.10.1997 col quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri gli ha restituito inevasa una richiesta di archiviazione.
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere dr. Assennato;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto, dottor RI Persiani che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata osserva
IN FATTO
Espletate le indagini ritenute necessarie in ordine al procedimento annotato al n. 370/97 r.g.n.r. e originato da un esposto presentato nei confronti di GA RI, avvocato, già presidente del comitato di gestione di indicata U.S.L. non identificato con le complete generalità e, in conformità alla disposizione di cui all'art. 335/1 c.p.p., iscritto in detto registro col nome e col cognome soltanto: constatata l'inconfigurabilità a carico del denunziato dell'ipotizzato delitto di abuso d'ufficio o di alcun altro reato e -sull'autorità d'indicata sentenza di questa Suprema Corte- ritenuti correlatamente superflui lo accertamento e l'iscrizione nel registro delle complete generalità di un indagato, nei cui confronti non sarebbe stata sollevata alcuna contestazione di natura penale: il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri chiedeva al competente giudice delle indagini preliminari di disporre l'archiviazione del procedimento.
Con ordinanza del 2.10.1997 quel Giudice, non convinto -come dice- dalla sentenza di questa Suprema Corte, cui il pubblico ministero si era richiamato, restituiva gli atti rilevando "la necessità che prima dell'iscrizione nel registro generale" di quell'ufficio "della richiesta di archiviazione formulata" venisse "generalizzata la persona sottoposta alle indagini e determinata nei suoi estremi oggettivi (titolo di reato, luogo e tempo di commissione) la notizia criminis".
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri e, premessa narrativa in fatto, denunzia l'abnormità e, pertanto, l'illegittimità del predetto provvedimento, al fine rilevando sostanzialmente che la superfluità delle ulteriori indagini, richieste dal giudice per l'identificazione dell'indagato con le complete generalità risultava nel caso a mano dall'incontestata inconfigurabilità di alcuna ipotesi di reato a carico del medesimo.
IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Di vero, essendo l'esercizio dell'azione penale dall'art. 50 c.p.p. riservato in via esclusiva e generale al pubblico ministero, le norme disciplinanti i poteri d'intervento e le funzioni di controllo in soggetta materia riservate dagli artt. 409 e 410 stesso codice al giudice delle indagini preliminari sono insuscettibili di interpretazione estensiva.
D'altra parte, mentre l'art. 335 c.p.p. fa obbligo al pubblico ministero -e solo a lui- di iscrivere immediatamente nell'apposito registro "ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa" e di iscrivervi invece il nome della persona, cui il reato è attribuito, "contestualmente o dal momento in cui risulta" e quindi anche successivamente, nessuna norma attribuisce al giudice delle indagini preliminari alcun potere d'ingerenza nella gestione delle iscrizioni in tale registro finalizzate all'esercizio eventuale dell'azione penale.
Si deve quindi escludere che detto giudice, al di fuori dell'ipotesi prevista all'art. 415/2, ultimo periodo abbia, in via generale il potere di emettere provvedimenti volti soltanto ad obbligare il titolare unico dell'azione penale ad una qualche iscrizione ulteriore nello stesso, tanto meno quando egli stesso, che ha facoltà di ordinare la formulazione della imputazione, non abbia, come nel caso di specie, ravvisato una qualche ipotesi di reato nelle acclarate risultanze.
In casi del genere anzi l'archiviazione s'impone in forza del generalissimo principio di economia, cui l'azione ragionata dell'uomo -costantemente volta ad ottenere il massimo risultato col minimo sforzo- si adegua in ogni campo della prassi e quindi anche nell'esercizio della giurisdizione, ove è stato espressamente eletto a cardine del vigente codice di rito dal legislatore delegante, che nella legge di delega al Governo della Repubblica del 16.2.1987 n. 81 lo ha collocato primo fra tutti i principi e i criteri di diritto, cui la codificazione doveva essere ispirata, traducendolo sotto il numero 1 dell'art. 2 nella formula "massima semplificazione nella svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale".
L'abnormità del provvedimento impugnato (v. Cass.VI, 24.7.1997 n. 2228, rv. 209120) risulta dunque evidente ove si considerino la tassatività delle forme d'intervento dalla legge consentite al giudice delle indagini preliminari sull'esercizio dell'azione penale e la superfluità dell'attività irritualmente e al di fuori di ogni suo potere imposta da detto giudice al ricorrente pubblico ministero per identificare con le complete generalità un soggetto, cui a tenore degli atti e secondo entrambi gli Uffici nessun addebito deve esser mosso, cui anzi nello spirito della legge nessuna notizia deve pervenire delle indagini esperite a suo carico.
Nè a fronte della descrizione dei fatti contenuta nella richiesta s'intende come il ricorrente dovrebbe determinare "nei suoi aspetti oggettivi la notizia" di reato.
Al fine di superare l'anomalia della segnalata posizione di stallo del procedimento s'impone dunque lo annullamento senza rinvio dell'abnorme provvedimento impugnato, con restituzione degli atti a quel giudice perché provveda, uniformandosi ai principi e ai criteri di diritto sopra richiamati, sulla richiesta di archiviazione in questione.
p.q.m.
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Locri per l'ulteriore corso di giustizia.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 1998