Sentenza 12 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/05/2001, n. 6631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6631 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME 201 REPUBBLICA ITALIANA LO ALIANO6631 LA CORTE DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario - Presidente DE MUSIS - R.G.N. 4957/99 CUOCO - Rel. Consigliere Cron.14510 Dott. Pietro Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Consigliere- Rep. Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere Ud. 08/03/01 Dott. Gianfranco SERVELLO - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MM MA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ANTONIO MANCINI 4/H, presso lo studio dell'avvocato FASANO GIOVANNANTONIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CASA CURA CITTA' DI ROMA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DELLA BALDUINA 59, presso lo studio dell'avvocato FALZETTI CARLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
2001 1104 controricorrente - 1 -1- avverso la sentenza n. 20612/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 19/11/98 R.G.N. 35569/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/01 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso del 21 luglio 1989 RC MM chiese che il Pretore di Roma in funzione di giudice del Lavoro dichiarasse la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la CASA DI CURA r “CITTÀ DI ROMA" S.p.a. e condannasse la predetta società al pagamento della somma di lire 77.306.885 per le differenze dovutegli con quanto pagatogli come libero professionista. диого In base alla prova testimoniale espletata ed alla documentazione acquisita, il Pretore accolse la domanda. Accogliendo l'appello della società, il Tribunale di Roma ha respinto la domanda. Da un'angolazione generale, il Tribunale ritiene che la subordinazione sia caratterizzata da un "vincolo di soggezione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, che si estrinseca attraverso l'emanazione di ordini e direttive, e l'esercizio di attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione”: fatti che tuttavia si atteggiano diversamente in relazione alla natura della stessa subordinazione. Passando all'esame del caso in controversia, il Tribunale premette che il rapporto fu formalizzato il 1° aprile 1987, “alla stregua dell'accordo collettivo nazionale, con un contratto libero professionale per la - prestazione di attività coordinata e continuativa". Analiticamente esaminando le testimonianze, il Tribunale osserva poi che "non emerge alcun riferimento ad un potere disciplinare, anche in forma blanda ed attenuata"; né erano previsti controllo e giustificazione delle assenze, né imposizione e controllo di un orario di lavoro. E poiché non erano adeguatamente provati né la costante quotidiana presenza in 3 azienda (incompletamente affermata solo dalla teste Pesoli), né la sistematica partecipazione a turni di lavoro (per la carenza della necessaria Luses prova documentale, e l'insufficienza della prova testimoniale), non era deducibile l'inserimento pieno e stabile nell'organizzazione aziendale. Per la cassazione di questa sentenza ricorre RC MM, percorrendo le linee di un unico articolato motivo. Resiste la CASA DI CURA “CITTÀ DI ROMA" S.p.a. con controricorso. Motivi della decisione 1. Con l'unico articolato motivo del ricorso, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 e segg., 2222 e segg., 2229 e segg., 1362 e segg., e 2099 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., e dell'art. 36 Cost. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, RC MM sostiene che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'aspetto fondamentale della subordinazione è l'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
questo potere, deducibile anche dall'inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'azienda (ricorso, p. 12), in forma tale da “regolare ed inerire di volta in volta alla prestazione” nel corso del suo svolgimento, è attenuato "quando si tratta di lavoratori ad alta specificità”; e nei casi dubbi possono assumere funzione decisiva altri aspetti, quali l'assenza di rischio, il vincolo di orario e la misura fissa e la cadenza predeterminata della retribuzione (p. 13). 4 E tuttavia, aggiunge il ricorrente, nel caso in esame, 1.1. il Tribunale non aveva tenuto conto del fatto che i due fondamentali testimoni addotti dalla società (IA AR e ного RN BO, nipote e moglie del proprietario ed amministratore della clinica) erano interessati alla vicenda (p. 14); né aveva tenuto conto del М contenuto delle relative dichiarazioni (il AR frequentava la clinica solo il Martedì ed il Giovedì, e dava indicazioni di terapia al MM;
la BO non aveva avuto alcun contatto con il ricorrente); 1.2. “tutte le difese e persino la prova testimoniale della Casa si Cura erano impostate sulla circostanza che il dr. MM non era autonomo e riceveva precisi ordini e controlli da parte dei medici interni alla clinica, sia che svolgesse attività di reparto, sia che svolgesse attività ambulatoriale, sia che svolgesse attività di consulenza e chirurgia vascolare, sia che svolgesse turni di guardia, sia che partecipasse il Martedì ed il Giovedì all'equipe nelle sedute operatorie" (pp. 16, 17); in particolare, il teste NG aveva dichiarato che “egli esercitava il potere disciplinare in maniera coercitiva nei confronti del dott. MM, in quanto era lui ad indicare ed a controllare l'attività dello stesso”, ed il suo controllo e le sue indicazioni erano "incisive e continue” (pp. 15, 16);
1.3. era infondata l'affermazione del Tribunale, secondo cui “non vi erano elementi per ritenere che il MM rispettasse un orario di lavoro imposto ed in qualche modo controllato”: l'orario (che peraltro "assume valore assolutamente sussidiario”) era quello stabilito dalla clinica;
egualmente era a dirsi per l'affermazione del Tribunale, secondo cui 5 non era risultata “alcuna forma di giustificazione delle assenze o di controllo sulle medesime" (p. 16); Диого 1.4. attraverso la prova testimoniale era emersa “la sua effettiva partecipazione alla vita della clinica, essendo ivi disponibile in ogni momento del giorno ed a volte persino per 36 ore continuative” (p. 15); pertanto il Tribunale non poteva affermare che egli non fosse inserito pienamente e stabilmente nell'organizzazione aziendale: "la sua presenza era costante e la sua attività era essenziale per il raggiungimento dello scopo della Casa di Cura e costituiva momenti di un'organizzazione imposta dall'esterno, che il MM aveva dovuto recepire come un dato precostituito e non modificabile ..... egli aveva poi utilizzato esclusivamente macchinari, mezzi tecnici e materiali della clinica" (p. 17);
1.5. pur inizialmente contrario, egli era stato costretto a sottoscrivere un contratto di prestazioni libero - professionali, peraltro con decorrenza retrodatata;
la società non aveva osservato integralmente l'ordine del Pretore, ed aveva depositato solo poche delle cartelle cliniche attestanti la presenza del MM;
e questa presenza non era poi indicata nelle “numerosissime" situazioni nelle quali egli era stato solo il terzo od il quarto operatore;
poiché le cartelle cliniche riguardavano casi di chirurgia, l'affermazione del Tribunale, secondo cui le cartelle cliniche acquisite “dimostravano l'esercizio dell'attività di assistenza dei degenti, ma non la frequenza e le modalità di espletamento”, era erronea (pp. 18-21).
2. Il ricorso è infondato. Da una generale angolazione, in sede di legittimità è censurabile soltanto il parametro, che il giudice di merito assume, ai fini della distinzione fra lavoro autonomo e subordinato;
6 l'accertamento dell'effettiva presenza degli elementi (che caratterizzano il parametro), attraverso la valutazione delle risultanze processuali ed il лого conseguente inquadramento dell'astratto modulo nella concreta prestazione, si risolve in un accertamento di fatto che, ove adeguatamente e б correttamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità (Cass. 10 agosto 1999 n. 8574). L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato con funzione di parametro normativo, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia. L'assoggettamento non si esaurisce in una mera situazione di fatto, bensì è espressione di un diritto e di un obbligo. Normativamente necessari alla subordinazione (art. 2094 cod. civ.) sono l'obbligo del lavoratore di mantenere a disposizione del datore l'attività lavorativa, ed il suo permanente assoggettamento al potere datorile, che si manifesta con ordini ed istruzioni e direttive. Questo potere e questo assoggettamento, parti integranti della struttura della subordinazione, restano elementi necessari alla relativa qualificazione (e plurimis, Cass. 15 giugno 1999 n. 5960). Generali istruzioni, orari, direttive e controlli, non sono estranei ad un rapporto di lavoro autonomo. Poiché l'assoggettamento, che caratterizza il lavoro subordinato, è un vincolo immanente, questi aspetti caratterizzano la subordinazione per la loro specificità e la loro immanenza lungo tutto lo svolgimento del rapporto, in cui si manifestano con continuità ed ineludibilità: situazione che esprime il porre a disposizione del datore le energie lavorative. 7 E' indubbio che l'assoggettamento assume intensità (specificità, modalità e forme tecniche) differenziata, in funzione della natura del es, rapporto: e l'intensità è inversamente proporzionale al livello di professionalità delle mansioni, divenendo minore nell'ambito di rapporti di Luv elevata professionalità: la stessa natura intellettuale della prestazione esige che il potere direttivo assuma natura "flessibile ed attenuata". La pur minore intensità non può tuttavia determinare una scomparsa del potere stesso e del conseguente assoggettamento, poiché questi sono parte integrante della struttura normativa della subordinazione. Come è ovvio, il rapporto (l'assoggettamento alle direttive datorili) può materialmente esprimersi anche con persona diversa dal datore (come, generalmente, in ampie strutture aziendali): ai fini della subordinazione, questo diverso riferimento resta tuttavia determinante solo ove la persona esprima, per specifico incarico o per gerarchia aziendale, la volontà datorile. In questo quadro, il fatto che un medico frequenti il reparto con assiduità e con presenze formalmente rilevate, segua alcuni pazienti anche la Domenica, osservi un orario di lavoro, sostituisca il primario assente (per malattia, congedi, ferie) al fine di non lasciare scoperto il servizio, rediga anche il piano di ferie per i dipendenti del reparto, e concordi con il primario il proprio periodo di ferie, ove non coinvolga la volontà datorile, resta irrilevante ai fini dell'indicato parametro (Cass. n. 10064 del 2000). Altri elementi (quali l'osservanza di orari predeterminati, l'uniforme importo della retribuzione, l'uniforme cadenza del relativo versamento, l'assenza di rischio imprenditoriale, sono solo il riflesso della predetta subordinazione, con funzione di riscontro. Riflesso, che da un canto non è 8 necessario, potendo questi elementi mancare, e la mancanza tuttavia non uow escludere, in presenza dell'indicato assoggettamento, la subordinazione;
e d'altro canto non è sufficiente, potendo gli stessi elementi essere presenti e L tuttavia, in assenza dell'assoggettamento, non integrare la struttura subordinata del rapporto. Ciò è a dirsi per lo stesso inserimento nell'organizzazione imprenditoriale, elemento insufficiente ad integrare la subordinazione, potendo ricorrere anche in un rapporto di lavoro autonomo (Cass. n. 2171 del 2000).
3. Nel caso in esame, quanto affermato dalla sentenza (la subordinazione è caratterizzata da un "vincolo di soggezione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, che si estrinseca attraverso l'emanazione di ordini e direttive, e nell'esercizio di attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione, che tuttavia si atteggiano diversamente in relazione alla natura di questa”) è esatta applicazione del parametro normativo.
4. In ordine alla concreta presenza degli elementi del modulo normativo nella situazione in controversia, le censure precedentemente indicate sub “1.3.”, “1.4.", ed “1.5.", riguardando fatti non essenziali alla struttura del modulo normativo (orari, presenza ed inserimento nell'azienda), sono irrilevanti.
5. In ordine alle altre censure (precedentemente indicate sub "1.1." ed "1.2."), è da osservare che "la deduzione di un vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della controversia, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle 9 argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, fra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute а maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno od all'altro dei mezzi di prova acquisiti. Ne consegue che il vizio di motivazione può dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato od insufficiente esame di aspetti decisivi della controversia, ovvero quando esista insanabile contrasto fra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione" (Sezioni Unite, 27 dicembre 1997 n. 13045). Ed in particolare, la valutazione delle risultanze della prova testimoniale ed il giudizio sull'attendibilità dei testi (e sulla credibilità di alcuni in luogo di altri), e la scelta di quelle che si ritengano più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito;
il quale, nel porre a fondamento una fonte di prova con esclusione di altre incontra solo il limite della necessità di indicare le ragioni del convincimento: necessità che non esige peraltro la discussione d'ogni singolo elemento e la confutazione di ogni difensiva deduzione (Cass. 14 aprile 1994 n. 3498). E nel caso in esame le censure (in particolare, quanto indicato sub "1.1.") si esauriscono in valutazioni che, investendo il discrezionale potere del giudice di merito, il cui esercizio è stato adeguatamente motivato attraverso analitico esame di tutte le testimonianze, restano irrilevanti. 10 Per mera esigenza di completezza è da osservare che le dichiarazioni del teste MO NG, che nell'ambito dell'indagine espletata dal giudice di merito è la più chiara e completa e trasparente, non fornisce elementi conferenti all'assunto del ricorrente. Ed invero, da un canto "la presenza e la partecipazione del MM alla sala operatoria ed all'attività di assistenza" (peraltro indicati "in termini di occasionalità e scarsa frequenza": sentenza, p. 4), essendo fatti estranei al modulo normativo, sono, come precedentemente osservato, irrilevanti. D'altro canto, pur astrattamente rilevante, il "controllo delle medicazioni fatte dal MM", essendo stato adeguatamente valutato dal giudicante "nell'ambito dell'intera deposizione, nella quale si sottolinea la sporadicità e l'occasionalità della sua presenza e la responsabilità esclusiva e personale del teste medesimo (il NG) nei confronti dei pazienti di chirurgia” (sentenza, p. 4), resta concretamente irrilevante. Il ricorso deve essere respinto. Con la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte respinge il ricorso e compensa le spese del giudizio legittimità. Così deciso in Roma, l'8 marzo 2001. Глёво блого Il Consigliere estensore IL PRESIDENTE Repause be Muis sell. IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 12 MAG. 2001 oggi. IL CANCELLERE The