Sentenza 27 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/01/2004, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - rel. Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe V. A. - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DA AN GA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 94, presso l'avvocato IO FIORE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERANGELA VENTURINI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ON IO, P.M. IN PERSONA DEL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE CORTE D'APPELLO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 25763/01 proposto da:
ON IO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso l'avvocato PIETRO MORGANTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RAIMONDA PESCI FERRARI, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
DA AN GA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 564/01 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 06/06/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 15/12/2003 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato FIORE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il controricorrente e ricorrente incidentale l'Avvocato MORGANTI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva del 7-11 dicembre 1998 il Tribunale di Parma dichiarava cessati gli effetti civili del matrimonio tra LE DA NA e VA NI. Con successiva sentenza definitiva del 10 - 16 gennaio 2001 il medesimo Tribunale attribuiva a quest'ultima un assegno mensile di L.
1.000.000 indicizzato. Proposto appello dal DA NA ed appello incidentale dalla NI, con sentenza del 18 maggio - 6 giugno 2001 la Corte di Appello di Bologna rigettava entrambe le impugnazioni, osservando in motivazione che dalle risultanze documentali e dagli accertamenti compiuti dalla polizia tributaria, dai quali emergevano le proprietà immobiliari dei coniugi, i notevoli redditi dell'uomo e la movimentazione immobiliare di entrambi, era desumibile l'elevato tenore di vita goduto nel corso del matrimonio.
Ritenuto che allo stato le entrate annuali del DA NA ammontavano a circa L. 100.000.000 e quelle della NI intorno a L. 40.000.000; considerata, altresì, la lunga durata del matrimonio ed il contributo dato dalla donna alla conduzione familiare;
rilevato inoltre che, pur avendo la predetta di recente cominciato a svolgere attività di insegnamento, permaneva un forte squilibrio tra i redditi delle parti, osservava che l'ammontare dell'assegno determinato dal primo giudice appariva idoneo a ristabilire un certo equilibrio reddituale tra i coniugi e ad integrare le entrate della donna, così da consentirle di conservare condizioni economiche analoghe a quelle godute durante la convivenza.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il DA NA deducendo due motivi. La NI ha resistito con controricorso ed ha a sua volta proposto ricorso incidentale affidato a due motivi.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzi tutto disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo del proprio ricorso, denunciando violazione dell'art. 115 c.p.c., insufficienza e contraddittorietà di motivazione, il DA NA deduce che la Corte di Appello ha completamente omesso di valutare le censure mosse alla pronuncia del primo giudice circa la carenza di prova dei fatti costitutivi della pretesa della NI e circa l'apprezzamento della situazione reddituale di entrambi i coniugi.
Sostiene, in particolare, il ricorrente che non è stata fornita alcuna prova da parte della NI, cui incombeva il relativo onere, idonea a consentire il raffronto tra il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e quello attuale, dovendo considerarsi del tutto insufficienti al riguardo gli accertamenti della polizia tributaria. Si aggiunge che la NI, diversamente da quanto affermato in sentenza, lavora da oltre venti anni come impiegata. Con il secondo motivo del medesimo ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si sostiene che la sentenza impugnata, limitandosi a richiamare la natura prevalentemente assistenziale dell'assegno, ha omesso di considerare che la norma indicata postula una situazione di bisogno del coniuge, la cui determinazione richiede l'applicazione di una serie di criteri previsti dalla legge, ancorati alla comparazione tra i redditi ed alla situazione economica complessiva dei coniugi. Si deduce in particolare che la sentenza stessa non ha indicato i dati oggetti vi dai quali ha desunto l'inadeguatezza dei redditi della NI ed ha inoltre mancato di tener conto che la sola mancanza di mezzi adeguati non è sufficiente per il riconoscimento dell'assegno, richiedendosi altresì che il coniuge istante non sia in grado di procurarseli per ragioni oggettive.
Con il primo motivo del ricorso incidentale, denunciando falsa applicazione ed erronea interpretazione dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987, si deduce che la Corte di Appello ha erroneamente applicato i criteri di quantificazione dell'assegno indicati nella norma richiamata.
Con il secondo motivo, denunciando omissione ed insufficienza di motivazione, si deduce che la NI aveva dedotto dinanzi al Tribunale un'articolata prova testimoniale diretta a dimostrare, oltre il deterioramento del proprio tenore di vita, le condizioni dei coniugi, con particolare riferimento al proprio stato di salute, e le ragioni della decisione, che le circostanze enunciate nei relativi capitoli non erano mai state contestate dal DA NA, il quale si era limitato a definirle superflue, onde dovevano considerarsi come accertate in causa, e che la Corte di Appello ha omesso di tener conto degli elementi di fatto così acquisiti, mancando quindi di applicare i parametri dagli stessi desumibili ai fini della quantificazione dell'assegno.
I motivi del ricorso principale e di quello incidentale così sintetizzati vanno esaminati congiuntamente, investendo sotto diverse prospettive la statuizione relativa al riconoscimento ed alla quantificazione dell'assegno di divorzio.
Essi sono tutti infondati. Come è noto, presupposto per l'attribuzione dell'assegno di divorzio è la mancata disponibilità da parte del soggetto istante di adeguati redditi propri, ossia di redditi idonei non già a consentire un livello di vita dignitoso, ma ad assicurare il tenore di vita goduto durante il matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del rapporto, fissate al momento del divorzio. È noto, altresì, che ai fini della determinazione in concreto dell'assegno il giudice deve procedere alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nell'art. 5 della legge sul divorzio, che quindi agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto, e possono in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione (v. per tutte, di recente, Cass. 2003 n. 4040; 2002 n. 14004; 2002 n. 4800; 2001 n. 7541; 2000 n. 15055; 2000 n. 8225; 2000 n. 5582; 2000 n. 3101; 2000 n. 2662;
1999 n. 12729; 1999 n. 12182; 1999 n. 10260; 1999 n. 8183; 1999 n. 6307).
La sentenza impugnata ha applicato tali principi, avendo innanzi tutto valutato il tenore di vita precedente,
correttamente)desumendolo (v. sul punto, tra le altre, Cass. 2002 n. 6541) dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e delle loro disponibilità patrimoniali e dalla movimentazione immobiliare, emergenti dalla documentazione acquisita e dagli accertamenti compiuti dalla polizia tributaria, definendolo elevato, ed ha osservato che il non lieve squilibrio tra l'entità dei redditi del DA NA e quelli derivanti alla NI dall'attività di insegnamento di recente intrapresa, consentiva di ravvisare la non titolarità da parte di quest'ultima, una volta venuto meno l'apporto del coniuge, di mezzi adeguati, intesi nel senso sopra precisato, e quindi di ritenere la spettanza in astratto del diritto all'assegno. La medesima Corte ha quindi, applicato, ai fini della determinazione della misura del contributo, i parametri posti dall'art. 5 della legge sul divorzio, facendo espresso riferimento alla lunghissima durata del matrimonio, al contributo dato dalla moglie nel corso degli anni alla conduzione familiare, nonché alle condizioni economiche dei coniugi, conclusivamente ritenendo che l'ammontare dell'assegno liquidato dal primo giudice fosse idoneo a ristabilire un certo equilibrio tra le parti e costituisse una idonea integrazione delle entrate tratte dalla NI dalla sua attività lavorativa. In tale percorso argomentativo non sono ravvisabili vizi logici o carenze motivazionali;
è peraltro evidente che ogni deduzione volta ad ottenere un diverso apprezzamento del materiale probatorio esaminato e valutato dal giudice di merito non può avere ingresso in questa sede.
Quanto alla doglianza della NI relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale sui capitoli elencati nelle premesse del ricorso incidentale, concernenti le condizioni personali ed economiche delle parti e le ragioni della decisione, va osservato che la Corte di Appello ne ha implicitamente rilevata la superfluità, atteso che gli elementi già acquisiti consentivano di definire dette condizioni e che d'altro canto l'intervenuta separazione consensuale escludeva il ricorso al parametro delle ragioni della decisione.
L'esito della lite giustifica la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004