Sentenza 19 marzo 2003
Massime • 1
In tema di scioglimento del matrimonio e nella disciplina dettata dall'art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n.898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si articola in due fasi, nella prima delle quali il giudice è chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio, e quindi procedere ad una determinazione quantitativa delle somme sufficienti a superare l'inadeguatezza di detti mezzi, che costituiscono il tetto massimo della misura dell'assegno. Nella seconda fase, il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5, che quindi agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto, e possono in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/03/2003, n. 4040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4040 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - rel. Consigliere -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR IA AT, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 72, presso l'avvocato FILIPPO GARGALLO, rappresentata e difesa dall'avvocato CORRADO PICCIONE, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
D'RS CO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. LOCATELLI 9, presso l'avvocato MASSIMO PROSPERO, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI PICCIONE, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 391/00 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 17/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2002 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18 dicembre 1998 - 17 giugno 1999 il Tribunale di Catania dichiarava cessati gli effetti civili del matrimonio tra CO D'RS e NS ZZ e rigettava la domanda di quest'ultima di attribuzione dell'assegno di divorzio. Proposto appello dalla ZZ, con sentenza del 20 aprile - 17 giugno 2000 la Corte di Appello di Catania rigettava il gravame, osservando in motivazione che la prova testimoniale richiesta dall'appellante, diretta a dimostrare l'elevato tenore di vita durante il matrimonio e l'inadeguatezza dei mezzi di cui ella disponeva ad assicurarne la conservazione, appariva inconferente, atteso che le condizioni economiche delle parti, anche tenendo conto delle proprietà immobiliari di entrambe, erano da considerare sostanzialmente equivalenti, e che pertanto non sussistevano i presupposti per l'attribuzione dell'assegno divorzile. In particolare, il D'RS aveva percepito nel 1996 una pensione di L.
2.076.000 mensili, mentre la ZZ nel 1997 aveva disposto di uno stipendio di L.
1.500.000 mensili, ed era presumibile che il lieve divario tra le due entrate si fosse nel tempo attenuato per effetto della dinamica salariale della quale la donna beneficiava, a fronte della sostanziale immutabilità della pensione del coniuge. Inoltre la ZZ in conseguenza degli accordi intervenuti al momento della separazione era divenuta proprietaria dell'arredamento di un appartamento e di una villa ed aveva anche ricevuto dal marito la somma di L. 168.000.000: e se pure la medesima aveva venduto la villa ed impiegato il prezzo ricavato, unitamente alla somma suindicata, nell'acquisto di due appartamenti per i figli, era pur sempre rimasta titolare dell'usufrutto di una unità immobiliare. Peraltro la riduzione delle sue sostanze per effetto di tali elargizioni non era eziologicamente collegabile al divorzio. Rilevava infine che le condizioni di salute dell'appellante non richiedevano ulteriori prestazioni oltre quelle assicurate dal servizio sanitario nazionale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la ZZ deducendo due motivi.
Il D'RS ha resistito con controricorso illustrato con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della legge n. 74 del 1987 e della normativa relativa alla determinazione dell'assegno divorzile, insufficienza di motivazione, si deduce che la Corte di Appello, nel negare la spettanza dell'assegno, ha disatteso il principio di diritto secondo il quale presupposto per il riconoscimento di esso è l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente a conservare il tenore di vita goduto durante il matrimonio, erroneamente limitando l'indagine alla comparazione dei redditi delle parti nel periodo 1996 - 1997, omettendo peraltro di considerare le proprietà immobiliari del D'RS ed i profitti dalle stesse derivanti. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2721 e ss. c.c., erroneità e mancanza della motivazione, si deduce l'errore della sentenza impugnata per non aver ammesso la prova testimoniale articolata su specifiche circostanze indicative dell'elevato tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio, come consentito dall'ammontare dei redditi e dalle proprietà immobiliari del D'RS, così precludendo all'appellante la possibilità di provare i fatti integranti il presupposto per l'attribuzione dell'assegno. I motivi di ricorso così sintetizzati, da esaminare congiuntamente per la loro logica connessione, sono fondati.
È noto invero che nella disciplina dettata dal riformato art. 5 della legge n. 898 del 1970 l'assegno di divorzio si configura con natura eminentemente assistenziale, essendone condizionata l'attribuzione alla specifica circostanza della mancanza di mezzi adeguati o della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, mentre gli altri criteri costituiti dalle condizioni dei coniugi, dalle ragioni della decisione, dal contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, dal reddito di entrambi, valutati unitariamente e confrontati alla luce del paradigma della durata del matrimonio, sono destinati ad operare solo se l'accertamento dell'unico elemento attributivo si sia risolto positivamente, e quindi ad incidere unicamente sulla quantificazione dell'assegno stesso (v. più di recente, tra le tante, Cass. 2002 n. 14004; 2002 n. 6541; 2001 n. 7068; 2001 n. 6660). È noto altresì che nella prima delle due fasi nelle quali l'accertamento si articola il giudice è chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio, e quindi a procedere ad una determinazione quantitativa delle somme sufficienti a superare l'inadeguatezza di detti mezzi, che costituiscono il tetto massimo della misura dell'assegno. Quanto alla successiva determinazione in concreto, oggetto della seconda fase, va ricordato che essa deve essere effettuata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5, che quindi agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto, e possono in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione.
La Corte di Appello ha totalmente omesso di osservare tali principi e di procedere agli accertamenti innanzi richiamati, limitandosi a comparare le condizioni economiche delle parti, ed una volta ravvisata l'esiguità della differenza tra di esse ha ritenuto per ciò solo non conferente la prova testimoniale invocata dalla ZZ, diretta a dimostrare in via prioritaria, come era suo onere, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e la causa rinviata ad altro giudice, che si designa in altra sezione della Corte di Appello di Catania, che farà applicazione di detti principi di diritto e pronuncerà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di Appello di Catania.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 25 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2003