Sentenza 22 settembre 1999
Massime • 1
Atteso che la concessione dell'assegno divorzile trova presupposto nella inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, da intendersi come insufficienza dei medesimi a garantirgli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, correttamente il giudice del merito, cui spetta il relativo accertamento, ravvisa il deterioramento delle precedenti condizioni economiche in dipendenza dal divorzio in caso di assenza di stabili fonti di sostentamento per il coniuge istante, rimanendo ininfluenti al riguardo la generica ed astratta possibilità dello stesso di procurarsi lavori saltuari, l'allegazione di poter ricevere contributi al sostentamento da parte dei figli, il non aver chiesto un assegno in sede di separazione, nonché l'esistenza di trattenute sulla pensione dell'ex coniuge per pregressi inadempimenti all'obbligo di mantenimento di un figlio minore, non incidendo tali circostanze sul diritto all'assegno.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/09/1999, n. 10260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10260 |
| Data del deposito : | 22 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. RA FELICETTI - Rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe SALMÈ - Consigliere -
Dott. RA Paolo FIORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
HI GI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OTRANTO 36, presso l'avvocato MARIO MASSANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO CORNELIO, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AC AN, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA;
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 07701/98 proposto da:
AC AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PISISTRATO 11, presso l'avvocato G. ROMOLI, rappresentato e difeso dall'avvocato AURELIO BALICH, giusta mandato in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
HI GI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 61/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 19/01/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/99 dal Consigliere Dott. RA FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il ricorso principale: il rigetto;
per il ricorso incidentale: rigetto del primo motivo;
accoglimento del secondo motivo;
assorbimento del terzo motivo. Svolgimento del processo
1 Il Tribunale di Venezia, con sentenza 3 maggio 1997, pronunciò la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da UA RA e IR GL, ponendo a carico del UA un assegno di mantenimento in favore della moglie di lire 300.000 mensili, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, disponendone il pagamento diretto da parte dell'INPS. Condannò il UA a corrispondere alla IR il 40% del trattamento di fine rapporto.
Il UA impugnò la sentenza, deducendo vari motivi di gravame ai quali resistette la IR. La Corte di appello di Venezia, con sentenza depositata il 19 gennaio 1998, ridusse l'assegno in favore della IR a lire 200.000 mensili, rigettando per il resto il gravame.
Avverso tale decisione ricorre la IR, con atto notificato il 24 marzo 1998, formulando due motivi. Il UA resiste con controricorso e ricorso incidentale, notificato il 28 aprile 1998, con il quale ha formulato tre motivi.
Motivi della decisione
1 I ricorsi vanno riuniti per essere decisi congiuntamente ai sensi dell'art. 335 c.p.c., riguardando la stessa sentenza. 2 Con il primo motivo si denunciano la violazione degli artt. 147 cod. civ. e 31 della Costituzione, nonché vizi motivazionali,
deducendosi che la Corte di appello avrebbe disposto irragionevolmente la riduzione dell'assegno basandosi sulla circostanza che essa ricorrente, per propria libera scelta, si occuperebbe dell'assistenza dei figli maggiorenni, anzicché procurarsi un lavoro, mentre in realtà l'occuparsi dei figli, ancorché maggiorenni, non costituirebbe una libera scelta, bensì adempimento dei doveri nascenti dagli artt.147 cod. civ. e 31 Cost., tanto più che i figli contribuiscono al mantenimento di essa ricorrente, non provvedendovi l'ex coniuge. Incongrua sarebbe pure la motivazione della Corte di appello, che attribuisce ad essa ricorrente una residua capacità lavorativa, che l'ex coniuge non avrebbe, in relazione alla differenza di età fra di essi. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 2697 cod. civ. e un vizio di motivazione, per avere la Corte di appello ritenuto diversa la situazione delle parti in riferimento alla disponibilità dell'alloggio, pur essendo entrambi i coniugi in regime di locazione.
I motivi sono infondati.
La Corte di appello, con la sentenza impugnata, si è trovata a decidere in ordine alla definizione dei rapporti economici, in relazione al divorzio, fra due coniugi, uno dei quali - la ex moglie, odierna ricorrente principale - del tutto priva di mezzi e di attività lavorativa, convivente con i figli maggiorenni, e l'altro pensionato INPS. Ha ritenuto che, essendosi sicuramente deteriorata la situazione della ex moglie in conseguenza del divorzio, essa avesse diritto ad un assegno divorzile, che ha quantificato in lire 200.000 mensili, riducendo quello di lire 300.000 riconosciutole dal Tribunale, tenuto conto del reddito del marito e delle residue capacità lavorative generiche di entrambi, in relazione alla differenza di età fra di essi, nonché della circostanza che la ex moglie ha a disposizione la casa dove abita, mentre il marito deve pagare un canone di locazione.
Trattasi di valutazioni di fatto non incongrue, che non sono censurabili sotto i profili prospettati, tenuto conto, quanto al primo motivo, che la Corte non ha inteso porre in discussione gli obblighi di assistenza previsti dagli artt. 147 cod. civ e 31 Cost., ma ha ritenuto sussistente una capacità lavorativa generica della ricorrente, non incidente sul diritto, ma sulla misura dell'assegno divorzile - in correlazione con una valutazione complessiva della precaria situazione di entrambi i coniugi - che non poteva, secondo il suo giudizio di merito, ritenersi caducata dalla convivenza presso i figli maggiorenni e dalla assistenza prestata a costoro. Quanto al secondo motivo, la Corte - con valutazione parimenti di merito, incensurabile in questa sede, perché non incongrua - ha ritenuto che la ricorrente, convivendo presso i figli maggiorenni, a differenza del marito, non pagasse un canone di locazione. Ne deriva il rigetto del ricorso principale.
3 Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia la violazione dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987. Si deduce che la sentenza impugnata ha erroneamente affermato che l'appellante non poteva addurre, a motivazione della propria impossibilità a pagare l'assegno di mantenimento alla moglie, gli oneri economici derivatigli dal proprio precedente inadempimento dell'obbligo di pagare l'assegno per un figlio ancora minore. La normativa sopra indicata non prevederebbe, infatti, che possa configurarsi, in conseguenza di una condotta colposa dell'obbligato, un suo obbligo di mantenimento non correlato alle sue condizioni economiche. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 5 anzi detto, sotto il profilo che la sentenza impugnata non avrebbe fatto esatta applicazione dei principi interpretativi contenuti nella sentenza n. 11490 del 1990 di questa Corte, in relazione al maturarsi ed alla misura dell'assegno di mantenimento. Si deduce al riguardo che il presupposto per avere diritto all'assegno è costituito dall'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, tenuto conto non solo dei suoi redditi, ma anche delle altre utilità delle quali dispone, nonché della capacità lavorativa posseduta, in attività adeguate alla sua posizione sociale ed alle sue condizioni di età e di salute, in relazione alle concrete possibilità offerte dal mercato del lavoro. Si deduce che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ridotto e non soppresso l'assegno di mantenimento, facendo cattiva applicazione di tali principi, considerato che la IR aveva sempre lavorato quale addetta alle pulizie e poteva pertanto continare a farlo, invece di limitarsi ad accudire ai figli maggiorenni, mentre esso ricorrente non poteva più, in ragione della propria età, continuare a fare lavori di manovale edile, quale egli era stato nella sua vita lavorativa.
Con lo stesso motivo si deduce anche l'omesso esame di un punto decisivo, per non avere la Corte di appello valutato che in conseguenza della cessazione della convivenza le spese di esso ricorrente erano aumentate, mentre immotivatamente la Corte avrebbe ritenuto peggiorate le condizioni di vita della IR in conseguenza del divorzio.
Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970 e dell'art. 2727 cod. civ., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., per non avere la Corte di appello tratto le necessarie conseguenze dal fatto che la IR non aveva chiesto alcun assegno in sede di separazione. In proposito si denuncia anche la violazione dell'art. 112 c.p.c., per non essersi la Corte di appello pronunciata al riguardo.
I motivi sono infondati. Infatti in proposito va considerato che la ratio decidendi della sentenza della Corte di appello, in ordine al riconoscimento alla ex moglie del ricorrente dell'assegno divorzile, si basa sull'accertamento in fatto, con giudizio di merito insindacabile in questa sede, che essa in conseguenza del divorzio è venuta a subire un deterioramento del tenore di vita che aveva durante la convivenza matrimoniale, essendo del tutto priva di stabili fonti di sostentamento, mentre l'ex marito gode di una pensione. In tale contesto la Corte di appello le ha liquidato un assegno di divorzio di lire 200.000 mensili, ritenuto equo in correlazione alle precarie condizioni anche dell'altro coniuge. Nella situazione, come sopra accertata, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, come modificato dalla legge n. 74 del 1987,
esattamente è stato riconosciuto il diritto all'assegno di divorzio all'ex moglie in quanto, a differenza dell'ex marito, del tutto sfornita di stabili mezzi di sostentamento, essendo in tale situazione, a tal fine, ininfluente la generica ed astratta possibilità di procurarsi lavori saltuari (Cass. 2 luglio 1998, n. 6468), l'allegazione di poter ricevere contributi al sostentamento da parte dei figli (Cass. 7 maggio 1998, n. 4617), il non avere chiesto un assegno in sede di separazione, nonché l'esistenza di trattenute sulla pensione dell'ex marito per pregressi inadempimenti all'obbligo di mantenimento di un figlio minore, non incidendo tali circostanze sul diritto all'assegno. Nè potendo, per altro verso, tali circostanze incidere sulla misura di questo ove, come nel caso di specie, sia stato liquidato in misura minima, sulla base di una valutazione di condivisione di mezzi di sopravvivenza di per sè inadeguati per entrambi gli ex coniugi.
Ne deriva che anche il ricorso incidentale deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese.
Così deciso in Roma il 28 maggio 1999, nella camera di consiglio della prima sezione civile.