Sentenza 4 giugno 2001
Commentario • 1
- 1. La quantificazione dell'assegno divorzileTovani Flavio · https://www.diritto.it/ · 24 febbraio 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/2001, n. 7541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7541 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
I É ) B Ā 4 7 Š . A O n Š T . R 7 S A T 8 O J 4 S Ꭼ Ꮲ U754 1/0 1 I P A M G z I R r ' E a T L R m L L I 6 A A D D I e g , N E IN NO E DEL TOPOLO ITALIANO g T O e G L L N O L 9 E 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE : S O t Oggetto A r E B D A ( divorzio SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20605/99 Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente Dott. Massimo BONOMO Rel. Consigliere Consigliere Cron. 17337 Dott. Fabrizio FORTE Rep. Dott. Luigi MACIOCE Consigliere Ud. 15/03/01 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE A SEN TENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti GHIRGA LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMAN 4.GIU, 2001 PIAZZA BARBERINI 47, presso l'avvocato RICCARDO CAPPELLO, rappresentato e difeso dagli avvocati 13 GIANCARLO ZUCCACCIA e NERIO ZUCCACCIA, giusta procura CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE a margine del ricorso;
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio - ricorrente R.d.C dal Sig. per diritti L. 3000 contro 05.26.21 IL CANCELLIEREelettivamente domiciliata in ROMA VIA CONTI MARISA, CAVOUR 44, presso l'avvocato UGO VITAGLIANO, che la LIRE 3000 rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAN CANCELLERIA 2001 CARLO SANTIN I, giusta procura а margine del 767 controricorso;
CG061513 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - controricorrente Richiesta copia studio dal Sig. ESPOSITO avversO la sentenza n. 11/99 della Corte d'Appello di per diritti ✓3200 il 14 GIU, 2001. PERUGIA, depositata il 30/06/99; ‹ IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/2001 dal Consigliere Dott. Massimo NCELLER BONOMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore DF453984 Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 26 giugno 1990, ex art. 4 della CANCELLERIA legge 1° dicembre 1970 n. 898, UC GA chiedeva che il Tribunale di Perugia dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 6 settembre 1975 con SA TI, dalla quale si era consensualmente separato nel 1986. La TI si costituiva in giudizio aderendo alla domanda, ma chiedendo l'attribuzione di un assegno di annualmente riva- divorzio di lire 2.000.000 mensili, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE lutabili. Richiesta copia studio via dal sig. I AMAI Presidente del Tribunale confermava in Il per diritti L. 5000 provvisoria l'assegno concordato in sede di separazio- 1116 60 IL CANCELLIERE ne (lire 550.000 mensili) disponendone la rivalutazio- ne annuale secondo gli indici ISTAT. 康 CANCELLERIA Il Tribunale pronunciava la cessazione degli ef- 2 00684741 fetti civili del matrimonio e, con sentenza definitiva CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO C del 28 febbraio - alla17 aprile 1997, assegnava mo- Richiest UT glie la somma mensile di lire 950.000, annualmente ri- dal Sig 3000 valutabile. 150 per UL il ELLIERE Con sentenza del 20 maggio 30 giugno 1999, la Corte di appello di Perugia confermava la decisione di primo grado, respingendo le impugnazioni proposte dal- le parti. Osservava, in particolare, per quanto rileva CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE in questa sede: Richiesta copia studio dal Sig. POCETTI PANE a) che l'assegno di divorzio ha carattere as- 3000 per diritti L. 115 GIU 2001. sistenziale e spetta all'ex coniuge che non ha mezzi IL CANCELLIERE adeguati in relazione al tenore di vita goduto o che avrebbe potuto godere, in costanza di matrimonio;
b) che nella specie era evidente la spropor- zione economica risultando dalla documentazione in at- ti che il GA, noto avvocato del Foro perugino, con importanti cariche pubbliche, aveva denunciato per €0,52 L1000 l'anno 1993 un reddito di circa tre volte superiore a CANCELLERIA quello della ex moglie, la quale, benché laureata, era dipendente, a reddito fisso, di un'industria; c) che, ai fini della quantificazione AY527642 dell'assegno, doveva tenersi conto che il matrimonio LAY527643 AY527644 era durato dieci anni, che le ragioni della decisione AY527645 era imputabili al marito e che quest'ultimo si era CANCELLERIA formato una famiglia ed aveva due figli;
3 d) che appariva equo l'assegno stabilito dai primi giudici. Avverso la sentenza d'appello UC GA ha CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE proposto ricorso per cassazione sulla base di due mo- UFFICIO COPIE Richiesta copia studio tivi. dal Sig. PISCICELU per diritti L 300 SA TI ha resistito con controricorso. A GIU. 2001 MOTIVI DELLA DECISIONE IL CANCELLIERE 1. Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 5 comma 6 della n. 898 del 1970, come modificato dalla legge 6.3.1987 n. 74, anche in relazione a quanto di- sposto dall'art. 2697 C.C., nonché omessa, insuffi- un punto deci- ciente e contraddittoria motivazione su sivo della controversia.
1.1. Essere avvocato non è di per sé indice di agiatezza e non comporta, senza necessità di ulteriori dimostrazioni, l'applicazione di un assegno di mante- nimento a favore dell'altro coniuge, come invece rite- nuto dal Tribunale e recepito dalla Corte di merito, in modo assolutamente superficiale, omettendo di valu- tare il materiale probatorio raccolto. Le ragioni del- LIRE 1000 la decisione valgono ai fini della determinazione del- CANCELLERIA l'assegno ma non ai fini del riconoscimento del dirit- to all'assegno per cui vale il solo criterio assisten- ziale, con la conseguenza che l'accertamento della AJ584900 BF680265 4 sussistenza di tali ragioni diventa superfluo quando risulti che il coniuge richiedente fruisca di mezzi adeguati. Nella specie, i redditi della TI erano sufficienti a conservarle il tenore di vita che ella aveva in costanza di matrimonio ovvero a permetterle lo svolgimento di una vita agiata e serena. Nel 1993 lo stipendio annuo della TI era di circa lire 58.000.000, pari al reddito del GA al momento del- la cessazione della convivenza, sicché non vi era uno squilibrio tra i redditi. Il giudice di merito si era limitato ad affermare che la TI non poteva più ave- re lo stesso tenore di vita goduto in costanza di ma- trimonio, senza che ella, su cui gravava il relativo onere, avesse dimostrato quale fosse stato tale tenore di vita e che fosse intervenuto un apprezzabile dete- rioramento di esso a causa dell'inadeguatezza dei pro- pri mezzi. Né, secondo la giurisprudenza, il deterio- ramento poteva desumersi dalla mera circostanza di un sensibile divario di condizioni reddituali in danno del coniuge richiedente, specie quando il reddito di quest'ultimo, ancorché inferiore a quello dell'altro, sia in assoluto di importo elevato. Il GA dopo la separazione non aveva mutato le proprie condizioni di vita e si era limitato ad acquistare una casa di abi- tazione, grazie alla vendita di altri immobili perve- 5 nuti per successione, alla stipula di un mutuo ed al- l'aiuto economico dell'attuale moglie. La vendita di beni immobili pervenuti in eredità dopo il divorzio non costituisce un elemento determinativo del tenore di vita non essendo tale evento collegato in alcun modo alla situazione di fatto ed alle aspettative ma- turate nel corso del matrimonio.
2. Il motivo non è fondato.
2.1. L'accertamento del diritto all'assegno divor- zile (di carattere esclusivamente assistenziale) Va verificando l'inadeguatezza dei mezzi effettuato ) 0 l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive) del coniuge richiedente, raffrontata ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso ○ che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del rapporto, fissate al momento del divorzio. Tale accertamento va compiuto mediante una duplice in- dagine, attinente all' "an" ed al "quantum", nel senso che il presupposto per la concessione dell'assegno e' dall'inadeguatezza dei mezzi del coniugecostituito richiedente (comprensivi di redditi, cespiti patrimo- niali ed altre utilità di cui possa disporre) а con- servare un tenore di vita analogo a quello goduto in 6 costanza di matrimonio, non essendo necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto (il quale può es- sere anche economicamente autosufficiente) e rilevan- do, invece, l'apprezzabile deterioramento, in dipen- denza del divorzio, delle precedenti condizioni econo- miche (Cass. 17 marzo 2000 n. 3101; cfr. pure Cass. 22 giugno 199 n. 6307, 29 ottobre 1999 n. 12182).
2.2. Secondo quanto già affermato da questa Corte, il coniuge che richiede l'assegno divorzile, per pro- vare che la sua situazione patrimoniale e reddituale non consente la conservazione di un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio, ha l'onere di fornire la dimostrazione della fascia socio-economica di appartenenza della coppia all'epoca della convivenza e del relativo stile di vita adottato "manente matrimonio", nonché l'attuale situazione eco- nomica (Cass. 16 giugno 2000 n. 8225; vedi pure Cass. 8 febbraio 2000 n. 1379, 28 luglio 1999 n. 8183, 21 agosto 1997 n. 7799).
2.3. Nel caso in esame, la Corte territoriale, do- po aver osservato che l'assegno ha carattere assisten- ziale e riequilibrativo e che l'adeguatezza dei mezzi Va valutata non in relazione al parametro di una vita autonoma e dignitosa, ma al tenore di vita goduto, che avrebbe potuto godersi, in costanza di matrimonio, 7 ha preso come riferimento temporale l'anno 1993, e cioè un'epoca in cui i coniugi erano già separati (dal 1986) ed era pendente (dal 1990) il giudizio di divor- zio. La Corte di appello si è espressa nei seguenti termini: "Nella specie risulta dalla documentazione in atti che il GA noto avvocato del Foro perugino, con importanti cariche pubbliche ha denunciato per l'anno 1993 un reddito di circa tre volte superiore a quello della ex moglie, la quale è, benché laureata, pur sempre una lavoratrice a reddito fisso, dipendente da un'industria. Evidente è quindi la odierna spropor- zione economica della donna rispetto alla disponibili- tà economica di cui poteva godere in costanza di ma- trimonio ed evidente è il conseguente inferiore tenore di vita odierno della stessa".
2.4. Pur se la Corte territoriale ha fatto riferi- mento ai redditi delle parti nel 1993, quando i coniu- gi erano già separati, essa ha evidentemente ritenuto, per il tipo di posizione acquisita dal GA, che ta- le situazione non fosse dovuta a fatti sopravvenuti i quali fossero estranei alle aspettative già presenti durante la convivenza matrimoniale. E' evidente, in- fatti, che la qualità di "noto avvocato del Foro peru- gino, con importanti cariche pubbliche" si acquisisce nel tempo a meno che non intervengano fattori eccezio- 8 nali, che nel caso in esame non risultano però nemmeno dedotti.
3. Con il secondo motivo (indicato con il n. 3) il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di quanto disposto dall'art. 2697 C.C., anche per omessa ed insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia.
3.1. Per dimostrare, senza invertire l'onere della prova, che la TI non aveva diritto all'assegno di divorzio, sia perché percepiva redditi tali da assicu- rarle una vita agiata sia perché le sue condizioni di vita non erano mutate in conseguenza della separazio- ne, il GA aveva richiesto l'ammissione di specifi- ci mezzi di prova (prove testimoniali, consulenza tec- nica, ispezioni) che erano stati completamente trascu- rati dai giudici di merito, i quali non avevano spie- gato le ragioni per cui tali prove non avevano avuto ingresso nel processo. La sentenza era quindi viziata per la mancata assunzione di una prova decisiva.
4. Nemmeno questo motivo è fondato.
4.1. Poiché il giudice d'appello ha ritenuto con una motivazione insindacabile in sede di legittimità, in assenza di vizi logici o giuridici che gli ele- menti in atti, relativi alle posizioni lavorative del- le parti ed al livello dei redditi rispettivi, dimo- 9 strassero la sussistenza del diritto della TI all'assegno di divorzio, non era tenuto ad esaminare le prove richieste.
5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come nel dispositivo, vanno poste a carico del ricor- rente, in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricor- rente al rimborso delle spese del giudizio di cassa- zione, liquidate in lire 120.000 oltre a lire ' 2.500.000 per onorari. Così deciso in Roma il 15 marzo 2001. Dott edo RocondTifice/Pul Il Presidente Il Cons. est. Dott. Massimo Bonomo Man Bonus Depas R A A S O T S K S A T O ) T 4 S P I .7 M n A G I ' R E 7 L 8 T R L 8 L 1 A I A s D e D r I o e E , g N m T g O G e N L L E O L 9 S 1 O : E A t B r D A ( 10