Sentenza 22 giugno 1999
Massime • 1
A seguito della disciplina introdotta dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987, modificativo dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, il quale ha attribuito all'assegno di divorzio natura esclusivamente assistenziale, la concessione di questo trova presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, intesa come insufficienza dei medesimi a conservargli un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, essendo rilevante, ai fini dell'accoglimento della domanda, l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle preesistenti condizioni economiche.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/1999, n. 6307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6307 |
| Data del deposito : | 22 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCI PRESIDENTE
Dott. Alessandro CRISCUOLO CONSIGLIERE
Dott. Walter CELENTANO CONSIGLIERE
Dott. Mario CICALA CONSIGLIERE
Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
SA OC, elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Serpieri n. 11, presso l'Avv. Alessandro Mete, che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
CONTRO
US AD, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Sanseverino in forza di procura a margine del controricorso - CONTRORICORRENTE e Ricorrente Incidentale -
avverso la sentenza n.928 della Corte di Appello di Napoli pubblicata il 28.3.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.1.1999 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Udito il difensore della ricorrente.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale e, in subordine, per il rigetto dello stesso, nonché per l'inammissibilità del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24.11.1988, US AD chiedeva al Tribunale di Napoli di pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con SA HE, rigettando ogni pretesa di assegno divorzile da parte di quest'ultima.
La resistente, costituitasi, assumeva che nessuno dei figli era ormai più a carico del AD e che essa aveva diritto alla propria quota del T.F.R. fruito dal coniuge, oltre che all'assegno divorzile, proporzionato alla durata del matrimonio (ventitrè anni). Il giudice adito, con sentenza del 21/28.5.1996, accoglieva la domanda principale dell'attore e rigettava le richieste accessorie della HE, la quale, con ricorso depositato il 24.7.1996, proponeva appello deducendo che le sue condizioni attuali fossero assai peggiori di quelle godute durante la convivenza con il marito. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza pronunciata in data 12/28.3.1997, rigettava l'impugnazione assumendo:
a) che la deduzione della HE sopra riferita non solo non era provata, ma risultava smentita dagli elementi probatori raccolti, atteso che le condizioni di salute dell'appellante erano sicuramente compatibili con un suo eventuale lavoro, mentre la situazione patrimoniale di quest'ultima si palesava assai migliore di quella fruita durante il matrimonio ed alla fine della convivenza con il AD, dal momento che la medesima appellante, anche a prescindere da una contestata sua convivenza con un affermato professionista, aveva nel 1989 acquistato un appartamento di rilevante valore;
b) che la condizione dell'appellato era comunque peggiore di quella passata, dovendo egli, ormai pensionato, provvedere al mantenimento di uno dei tre figli ancora a carico e continuando inoltre ad aiutare gli altri due.
Avverso la predetta sentenza, ricorre per cassazione la HE, deducendo cinque (rectius quattro) motivi di gravame, ai quali resiste il AD con controricorso, illustrato da memoria, a propria volta spiegando ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente ordinata, ai sensi del combinato disposto degli artt.333 e 335 c.p.c., la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, relativi ad altrettante impugnazioni separatamente proposte contro la stessa sentenza.
Con i primi tre motivi di gravame, il cui esame può essere condotto congiuntamente inerendo tali motivi a differenti profili di censura nei confronti del medesimo punto della pronuncia impugnata (là dove quest'ultima ha cioè rigettato la domanda di assegno divorzile avanzata dalla HE), lamenta la ricorrente principale l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, oltre che la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, riguardo rispettivamente:
1) al mancato accertamento del tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, nonché dei redditi personali del AD;
2) all'assunto che la HE non abbia fornito la prova della mancanza di mezzi adeguati (e dell'impossibilità di procurarseli) a mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio;
3) all'assunto che la stessa goda in ogni caso di mezzi economici adeguati, derivanti dai beni immobili di sua proprietà. Al riguardo, conviene premettere che, a seguito della disciplina introdotta dall'art.10 della legge n.74 del 1987, modificativo dell'art.5 della legge n.898 del 1970, il quale ha attribuito all'assegno di divorzio natura esclusivamente assistenziale, la concessione di questo trova presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, intesa come insufficienza dei medesimi a conservargli un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, essendo rilevante, ai fini dell'accoglimento della domanda, l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle preesistenti condizioni economiche (Cass. 21 agosto 1997, n. 7799). Tanto premesso, si osserva che la Corte di merito, a fronte della deduzione della HE secondo cui le condizioni delle quali fruiva durante la convivenza con il marito (terminata incontestabilmente nel 1983) erano assai migliori di quelle attuali, donde il preteso diritto all'assegno divorzile non essendo la medesima in grado di procurarsi mezzi idonei a garantirle un identico o analogo tenore di vita rispetto a quello goduto in costanza di matrimonio, ha ritenuto siffatta deduzione indimostrata ed anzi smentita dall'istruttoria espletata in primo grado e dalla documentazione esibita dalle parti, sui rilievi:
a) che le condizioni di salute dell'appellante, affetta da ipertensione e disfunzione renale, fossero sicuramente compatibili con un suo eventuale lavoro;
b) che la situazione patrimoniale della stessa risultasse di certo assai migliore attualmente rispetto a quella fruita durante il matrimonio e alla fine della convivenza con il AD, avendo la HE acquistato nel 1989 un appartamento di rilevante valore (per il prezzo dichiarato di lire 48.500.000, già superiore alla modesta somma di lire 27.000.000 ricevuta dall'eredità patema e reinvestita nell'acquisto appunto dell'immobile), ovvero un bene suscettibile di venire alienato e comunque tale da garantirle una rendita superiore alla somma corrispostale dal AD, per alcuni anni, a titolo di contributo di mantenimento;
c) che la condizione di pensionato dell'appellato (ancorché percettore del T.F.R. a seguito della fine del suo rapporto di lavoro quale funzionario delle Assicurazioni Generali), con una figlia interamente a carico, fosse comunque peggiore di quella finita in passato, continuando del resto il medesimo, presumibilmente e sia pure in limitata misura, ad aiutare gli altri due figli all'inizio dell'attività professionale.
Orbene, per quanto concerne il rilievo sub a), è da notare, con riferimento alle doglianze di cui al secondo motivo del ricorso principale, che la decisione impugnata non va esente da censura sotto il profilo dell'insufficienza della motivazione, atteso che, pur avendo ritenuto, con apprezzamento di fatto incontestato, che le condizioni di salute della HE siano sicuramente compatibili con un suo eventuale lavoro, ha tuttavia omesso di considerare ulteriori circostanze (come l'età, il titolo di studio posseduto, il pregresso espletamento o meno di attività lavorative, lo stesso contesto ambientale nel quale la predetta risulta inserita e le relative possibilità occupazionali) altrettanto decisive quanto le riferite condizioni di salute ai fini di una affermazione di capacità di guadagno in termini di effettive e concrete opportunità di svolgimento del lavoro e non in termini meramente astratti ed ipotetici (Cass. 5 luglio 1986, n. 4418; Cass. 17 ottobre 1989, n. 4163; Cass. 14 gennaio 1991, n. 294; Cass.26 febbraio 1998, n. 2087). Circa, poi, il rilievo sub b), si osserva, in riferimento alle doglianze di cui al terzo motivo del ricorso principale, che la sentenza impugnata, di nuovo, non va esente da censura sotto il profilo dell'insufficienza e della contraddittorietà della motivazione, atteso che, pur prescindendo dalla "contestata stabile convivenza (della HE) con un affermato professionista", ha tuttavia ricavato il convincimento circa il fatto che la stessa sia in grado di procurarsi mezzi idonei a garantirle un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio dalla circostanza dell'intervenuto acquisto nel 1989, per il prezzo dichiarato di lire 48.500.000, di un immobile qualificato "di rilevante valore", affermando quindi trattarsi di un bene che la HE può alienare e che comunque può garantirle una rendita superiore alla somma corrispostale dal AD per alcuni anni a titolo di contributo di mantenimento, laddove, se è vero che ai fini dell'attribuzione e della determinazione dell'assegno divorzile deve tenersi conto anche dei cespiti immobiliari non produttivi di reddito (i quali, oltre ad assicurare benefici di rilevanza patrimoniale al suo titolare, rappresentano un'entità che può essere diversamente impiegata o convertita: Cass. 29 ottobre 1998, n. 10801; Cass. 20 marzo 1998, n. 2955; Cass. 15 gennaio 1990, n. 110), è altrettanto vero che il valore di tali cespiti deve essere considerato in riferimento ad ogni circostanza attinente alle loro caratteristiche obiettive ed alle situazioni personali del titolare (Cass. 13 febbraio 1985, n. 1206), onde appare logicamente carente la motivazione della sentenza impugnata che ha qualificato "di rilevante valore", un immobile acquistato per un prezzo dichiarato di sole lire 48.500.000, ovvero superiore di poco più di venti milioni alla "modesta" somma di lire 27.000.000 ricevuta dall'eredità patema, senza tener conto ne' delle obiettive caratteristiche dello stesso immobile (come la superficie, l'ubicazione e così via) ne' della posizione soggettiva della HE, segnatamente per quanto attiene all'apprezzamento delle conseguenze della liquidazione del cespite ed, in definitiva, dell'obbiettiva ed effettiva convenienza di una simile operazione. Circa, infine, il rilievo sub c), con riferimento alle doglianze di cui al primo motivo del ricorso principale, si osserva:
1) che la sentenza impugnata ha correttamente (e motivatamente) dato conto, pur nella considerazione del ricevimento del T.F.R. a seguito della fine del suo rapporto di lavoro quale funzionario delle Assicurazioni Generali, della deteriore condizione del AD, in qualità di pensionato, rispetto a quella di cui fruiva in passato, onde, in questo senso, si palesa del tutto ragionevole il mancato apprezzamento dei redditi goduti dal AD stesso durante la convivenza matrimoniale, essendo la posizione di pensionato notoriamente peggiore, sotto il profilo economico, rispetto a quella goduta in costanza di servizio;
2) che la medesima sentenza, per contro, ha del tutto illogicamente fatto riferimento, ai fini del riconoscimento di tale deteriore condizione dell'appellato, altresì ad una circostanza, come la totale permanenza a suo carico della figlia SA, che la stessa pronuncia afferma essere rimasta immutata nel tempo (". . . avendo egli sempre provveduto ai figli senza alcun aiuto della moglie per LL e UD fino al 1992 e per SA ancor oggi . . .") ricavando peraltro il convincimento circa la persistenza di tale permanenza a carico dal fatto che la malattia reumatica (pagina 7) o artritica (pagina 8) della figlia sia "di certo incompatibile" con il suo lavoro di insegnante di educazione fisica in palestre e di animatrice di villaggi estivi, laddove il riferimento esplicito a simili attività rende la motivazione per un verso contraddittoria (affermandosi cioè che non possa lavorare chi poi, però, si lascia intendere che lavori), ovvero, per altro verso, insufficiente nella parte in cui non dà minimamente conto, semmai, della forzata interruzione di dette attività lavorative a causa appunto dello stato patologico della giovane;
3) che, del pari, la Corte territoriale ha immotivatamente ed illogicamente inteso "prescindere" dall'autonomia parzialmente raggiunta dai figli UD ed LL (a carico del padre fino al 1992), sul rilievo che il AD, presumibilmente e sia pure in limitata misura, continua ad aiutare i figli all'inizio dell'attività professionale, mentre, invece, si sarebbe dovuto tenere conto, in termini di miglioramento e non di deterioramento delle condizioni economiche del AD stesso, della circostanza che, secondo l'incensurabile apprezzamento di fatto da parte della medesima Corte, due dei suoi tre figli sono m possesso dal 1992 di una (quanto meno) parziale autonomia avendo iniziato l'attività professionale e che detta autonomia non può in ogni caso risultare compensata dagli aiuti che il padre continua (presumibilmente) ad elargire loro, atteso che altra è la consistenza del mantenimento vero e proprio altra è la consistenza di simili aiuti, di "limitata misura" secondo (di nuovo) l'apprezzamento di fatto del giudice di merito.
Pertanto, i primi tre motivi del ricorso principale si palesano fondati, onde il ricorso medesimo, restando assorbito il quarto motivo siccome inerente a questione (quella appunto che attiene all'attribuzione di una quota del T.F.R.) la quale postula comunque la riconosciuta titolarità dell'assegno divorzile, come pure lo stesso ricorso incidentale (concernente la sola pronuncia sulle spese di primo e secondo grado), merita accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata m relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche ai fini delle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, affinché detto giudice provveda ad apprezzare il fondamento o meno della domanda di assegno divorzile avanzata dalla HE alla luce delle censure che hanno trovato ingresso in questa sede.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie i primi tre motivi del ricorso principale, assorbito il quarto ed assorbito il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche ai fini delle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 19 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 1999