Sentenza 26 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/10/2002, n. 15136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15136 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula15136/02 R UBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G. n. 10005/2000 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron. 35383 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Udienza 3 luglio 2002 Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA R sul ricorso proposto da: P AG IA, AL GI ST, NG GO, CC RE, ZA NI, GH UI, OR GA, LL OM, NI IO, BE AR, PE AT, AG GICARLO, 3872 EM VO e ZI MA, rappresentati e difesi dall'avv. IAni Frisoni ed elettivamente domiciliati in Roma piazza 4+ dei Martiri di Belfiore n. 2/C (presso lo studio dell'avv. Domenico Concetti), giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
FERROVIE DELLO STATO-SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del suo legale rappresentante pro tempore [non costituita]; - intimata - avverso la sentenza del Tribunale di Rimini-Sezione Lavoro n. 246/99 del 21 maggio 1999 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 1770/1997). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del للا 3 luglio 2002 dal consigliere Bruno Balletti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con separati ricorsi ex art. 414 cod. proc. civ. dinanzi al Pretore-Giudice del Lavoro di Rimini GN DR, AL IA ST, GE ST, RI NO, BA TO, EN GI, OR GA, BE NO, OR AR, BE IO, ER AT, GN IAcarlo, NI VO e 2 EN MA convenivano in giudizio la s.p.a. Ferrovie dello Stato per fare "accertare il loro diritto alla considerazione ed al computo intero, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, di tutti i miglioramenti economici relativi alla parte tabellare dello stipendio introdotti dal c.c.n.l. 1990-1992, nelle misure e con le decorrenze previste dal contratto medesimo, nonché al computo, sempre ai fini di cui sopra, di ogni altro beneficio economico dovuto ai sensi dell'art. 96 di detto contratto collettivo"; richiedevano, quindi, condannarsi la società convenuta alla riliquidazione della pensione e della indennità di buonuscita, con pagamento delle differenze dovute. La s.p.a. Ferrovie dello Stato si costituiva in giudizio impugnando integralmente le domande attoree e chiedendone il rigetto. L'adito Pretore-dopo avere riunito i ricorsi - accoglieva le domande limitatamente alla richiesta di ricalcolo dell'indennità di buonuscita sulla base dei benefici economici di cui all'art. 96 n. 4 del R P su appello "principale" della s.p.a. Ferrovie dello Stato e c.c.n.l., ma- su appello "incidentale" degli originari ricorrenti il Tribunale di - Rimini (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) riformava la sentenza impugnava e, in accoglimento dell'appello principale, dichiara(va) l'insussistenza del diritto dei lavoratori in quiescenza TI GI, AL IO, EN GI, RI NO, LL GI EC, OR GA, NI VO, ZZ 3 ER, CH AN, HE DI, AL IA ST, OR AR, AV ON, ER AT, GN DR, BE IO al ricalcolo dell'indennità di buonuscita sulla base dei benefici economici di cui all'art. 96 del c.c.n.l. dei ferrovieri del 18 luglio 1990; respinge(va) l'appello incidentale interposto dagli appellati;
dichiara(va) compensate per intero le spese processuali dei due gradi di giudizio>>. Per ciò che rileva in questa sede il Giudice di appello ha rimarcato che: *) la disposizione di cui al quinto comma dell'art. 38 del c.c.n.l. 18 luglio 1990, nel disporre che le misure degli stipendi hanno effetto sull'indennità di buonuscita, si riferisce, per il riferimento alle decorrenze indicate ai punti dell'art. 37, richiamati dal terzo comma, ovviamente, al solo personale ancora in servizio alle date in questione e cessato dopo di esse, nella vigenza del contratto collettivo, e non anche al personale già cessato dal servizio, come si desume per tabulas anche dal sesto comma dello stesso art. 38>>; *) la spettanza dell'intero beneficio contrattuale ai dipendenti in servizio al 1° gennaio 1990, e cessati in qualsiasi momento entro il 31 dicembre 1992", è stata espressamente sancita dalla disposizione di cui al quarto comma dell'art. 96 del c.c.n.l. ai soli fini della pensione a carico del fondo pensioni e non anche per la diversa disciplina, non derogata dal c.c.n.l., dell'indennità di buonuscita>>. 4 Per la cassazione di tale sentenza GN DR, AL IA ST, GE ST, RI NO, BA TO, EN GI, OR GA, BE NO, OR AR, BE IO, ER AT, GN IAcarlo, NI VO e EN MA hanno proposto ricorso sostenuto da quattro motivi. L'intimata s.p.a. "Ferrovie dello Stato-Società di Trasporti e Servizi❞ non si è costituita in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE I Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunziando - "violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 cod. civ. in riferimento all'art. 96 del c.c.n.l. ferrovieri 1990-92; omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e motivazione insufficiente e contraddittoria" - censurano la sentenza impugnata R P per manifesto travisamento del dato letterale del cennato contratto collettivo, nonché della volontà delle parti complessivamente sottesa alla previsione contrattuale [in quanto], nel caso di specie, *** contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, “i benefici economici relativi alla parte tabellare derivanti dall'applicazione del c.c.n.l. sono corrisposti integralmente, alle scadenze previste” e, quindi, senza alcuna possibile esclusione della loro incidenza sulla buonuscita, tanto 5 più che l'art. 38 (quinto comma) c.c.n.l. ha stabilito che le misure degli stipendi hanno effetto anche sull'indennità di buonuscita>>. Con il secondo motivo i ricorrenti - denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della legge n. 829/1973" - censurano la sentenza del Tribunale di Rimini che, nel disconoscere il diritto dei ricorrenti al computo della buonuscita sulla base dello stipendio a regime, finisce per collidere, anziché collimare, col disposto di cui all'art. 14 della legge n. 829/73, giacché l'ultimo stipendio, come per la pensione, non può che essere quello risultante dalla corresponsione integrale di tutti gli aumenti stipendiali previsti dal c.c.n.l.>>. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti denunziando - "ancora violazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ." - evidenziano che anche l'architettura e l'impianto complessivo dell'art. 96 del c.c.n.l. escludono la legittimità dell'interpretazione accolta dal Tribunale, che non trova supporti nė nel criterio letterale, nè nel criterio logico- R sistematico, nè, infine, negli altri canoni legali di ermeneutica contrattuale>>. -Con il quarto, ed ultimo, motivo i ricorrenti denunziando "violazione degli artt. 1321 e 1327 cod. civ. e motivazione insufficiente" - [dopo avere rilevato che, già con il ricorso introduttivo, avevano anche lamentato che, con un accordo tra l'Ente e le organizzazioni sindacali intervenuto in data 21 maggio 1992, ossia 6 dopo il loro pensionamento, l'art. 96 (punto 4) del c.c.n.l. era stato parzialmente modificato in senso peggiorativo, ovverosia nel senso che l'ultimo aumento in scadenza il 1° novembre 1992, in quanto concernente una mera riparametrazione, sarebbe stato concesso solo al personale in servizio alla medesima data] addebitano al Tribunale di Rimini di avere sbrigativamente liquidato la questione, senza considerare che l'accordo sindacale del 21 maggio 1991 non poteva spiegare effetti nei confronti degli attuali ricorrenti, all'epoca già pensionati e quindi non più rappresentati dai sindacati, in quanto il contratto, a norma degli artt. 1321 e 1372 cod. civ. è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale ed ha forza di legge soltanto tra le parti>>. II Il primo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso - inerenti, sotto molteplici profili, all'interpretazione di un contratto collettivo di lavoro ed al comportamento delle parti successivo all'applicazione di detto contratto vanno valutati congiuntamente a causa della connessione - logico-giuridica delle censure in merito ai canoni ermeneutici adottati nella decisione impugnata e, all'esito di tale valutazione, debbono essere respinti. Infatti, le cennate censure - riferite come sono alla "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1367, 1371 e 1372 cod. civ." si appalesano inammissibili in quanto la parte, che vuole- 7 denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nella interpretazione di un contratto da parte del giudice del merito, deve specificare i canoni ermeneutici ex artt. 1362 e segg. cod. civ. in concreto violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia da essi discostato, perchè, in caso diverso, la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice e la proposta di una diversa valutazione investono il merito delle valutazioni del giudice e sono, perciò, inammissibili in sede di legittimità (Cass. n. 7641/1994). Al riguardo, l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata, data la natura dei contratti stessi, all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente: sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione (ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito) non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dal ricorrente, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (Cass. n. 11053/2000). 8 Vizio di inammissibilità a cui chiaramente non si sottraggono le censure in esame con le quali è stato denunziato del tutto genericamente (sotto il profilo delle regole ermeneutiche che sarebbero state malamente applicate dal Giudice di appello) la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ.. come èSotto diverso profilo il ricorso non può consistere avvenuto per le censure sollevate, specie, con il primo ed il terzo motivo nell'affermazione di mere opinioni sul contenuto degli accordi collettivi in questione non seguite da alcuna specifica doglianza sulla interpretazione datane nella sentenza impugnata, e ciò MR per il principio dell""autosufficienza del ricorso" che costituisce un canone al quale la giurisprudenza di questa Corte si è sempre attenuta in modo sostanzialmente rigoroso e che i ricorrenti non hanno nella specie sicuramente osservato, non specificando il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sarebbe discostato dai canoni ermeneutici in concreto violati. In particolare per quanto concerne il quarto motivo di ricorso - l'accoglimento tratto nella sentenza impugnata relativo all'accordo sindacale 21 maggio 1992 è stato, con tutta evidenza, sviluppato dal Giudice di appello ad abundantiam, per cui, giusta quanto ritenuto da questa Corte con orientamento consolidato e che nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza (o un capo di questa) si 9 fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario per giungere alla cassazione della pronunzia - non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione. Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano. E' sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero -come nella specie - che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perchè ع ر ا ز il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (così, di recente, Cass. n. 5149/2001). III . Appare anche infondato il secondo motivo di ricorso con cui è stata censurata la decisione del Tribunale di Rimini “per violazione dell'art. 14 della legge n. 829/1973”. Al riguardo deve, infatti, confermarsi - sulla questione concernente il preteso computo della indennità di buonuscita sulla base di aumenti decorrenti dopo la cessazione del rapporto di lavoro (cd. "scaglionamento degli aumenti retributivi") e, comunque, non 10 corrisposti - l'orientamento già espresso da questa Corte con le sentenze nn. 8558/2000 e 7173/2001, alla cui parte motivazionale anche si fa riferimento. Sul punto, in relazione ai principi di legge che regolano la materia, è da considerare che l'indennità di buonuscita dei ferrovieri pur nel nuovo regime del rapporto di lavoro introdotto dalla legge n. 210/1985, continua ad essere regolata (art. 21 della legge testé citata) dai precedenti d.P.R. 29.12.73 n. 1092 [che agli artt. 209 e segg. regola il trattamento di quiescenza del personale della (allora) azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato], e legge n. 829/1973 (recante la riforma dell'opera di previdenza a favore dello stesso personale); in particolare, deve rimarcarsi che l'art. 220 del d.P.R. 1092/73 prevede che base di computo dell'indennità di buonuscita è "l'ultimo stipendio integralmente percepito”, e che l'art. 14 della legge n. 829/1973 R B statuisce che l'O.P.A.F.S. corrisponde ai dipendenti stabili cessati dal servizio, a titolo di indennità di buonuscita, la somma risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per 1/12 dell'80% del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile>>. Come noto, l'indennità di buonuscita al pari di quanto previsto per indennità di analoga natura spettanti ai dipendenti statali e ai dipendenti degli enti locali - viene erogata non dal datore di lavoro, ma da ente avente distinta personalità giuridica. 11 La misura è determinata dalla legge la quale pone a carico di entrambe le parti del rapporto di lavoro l'obbligo di versare all'ente un contributo, proporzionale alla retribuzione, che funge da provvista per l'erogazione dell'indennità. Dette peculiarità avevano convinto nel passato sulla natura previdenziale, e non retributiva, delle indennità, ma la natura retributiva è stata ormai definitivamente affermata dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 19 maggio 1993 n. 243. Per i ferrovieri l'ente erogatore era l'O.P.A.F.S., avente personalità giuridica di diritto pubblico, la cui attività, per quanto riguarda contributi e prestazioni, era regolata dalla detta legge n. 829/1973. Nessuna modifica intervenne a seguito della privatizzazione delle Ferrovie, dal momento che (come già rilevato) l'art. 21,ultimo R comma, della legge n. 210/1985 stabilì che, fino a quando non sarebbe stato modificato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, sarebbe rimasto fermo il trattamento in atto alla data di entrata in vigore della legge. Solo a decorrere dal 1° giugno 1994 (art. 1, comma 43, della legge n. 537/1993) l'O.P.A.F.S. fu soppressa e le prestazioni da questa erogate furono attribuite funzionalmente alle s.p.a. Ferrovie della Stato, con successione nel patrimonio e nei rapporti attivi e passivi. L'art. 13 del d.l. 1° aprile 1995 n. 98 (convertito in legge n. 204/1995) ha poi 12 previsto che il trattamento per la cessazione del rapporto di lavoro continua ad essere regolato dalla legge n. 829/1973. L'O.P.A.F.S. erogava le prestazioni elencate all'art. 2 della legge n. 829/1973, la più importante ed onerosa delle quali era proprio l'indennità di buonuscita (limitandosi le altre essenzialmente ad assegni e sussidi), incamerando le entrate previste dall'art. 36 della stessa legge. Le disponibilità economiche per l'indennità di buonuscita S provenivano all'opera dai versamenti a carico sia dei dipendenti sia delle Ferrovie (art. 36), e precisamente dalla ritenuta a carico dell'iscritto (ragguagliata al 4% dell'80% dello stipendio "in godimento", dell'assegno personale pensionabile e del compenso per la qualità di ex combattente) e dal contributo a carico delle Ferrovie (pari al 9% dell'80% delle stesse competenze su cui vengono operate le ritenute a carico del personale). Stante la necessità di mantenere l'equilibrio finanziario della gestione (cfr. anche l'art. 34 della legge n. 829/1973), non essendo previsto alcun intervento di terzi per il ripianamento delle passività, vige il principio di corrispondenza tra contributi versati e indennità di buonuscita dovuta, principio analogo a quello valido per l'NA (a cui è poi succeduto l'INPDAP) in relazione alla gestione dell'indennità premio fine servizio per i dipendenti degli enti locali, così come 13 riconosciuto da questa Corte con le sentenze nn. 9776/1994 e 4444/1999. Si trae ulteriore conferma dall'esistenza del principio dalla disposizione di cui all'art. unico della legge n. 141/1990 (quinto comma) sul prepensionamento dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato. Detta legge, per favorire l'esodo del personale indicato al secondo comma, attribuisce un aumento di servizio fino ad un massimo di sette anni, che vale sia per la pensione sia per l'indennità di buonuscita. Poichè in tal modo l'O.P.A.F.S. dovrebbe erogare l'indennità proporzionata al maggior numero di anni riconosciuti senza ricevere la correlativa provvista, si dispone che siano le Ferrovie ad erogare all""Opera" il contributo mensile, anche per la parte facente carico al dipendente, “sulla base dell'ultima retribuzione imponibile”, ossia sulla base dell'ultima retribuzione percepita prima della cessazione del rapporto. L'indennità di buonuscita non può, pertanto, che essere commisurata "all'ultimo stipendio" sulla base del quale furono versati sia il contributo a carico delle Ferrovie dello Stato, sia la trattenuta a carico del dipendente iscritto, atteso che l'erogazione dell'indennità in misura non proporzionale ai versamenti provocherebbe lo squilibrio finanziario della gestione: nella specie ne consegue che, essendo pacifico che non furono versati all'O.P.A.F.S. i contributi sugli 14 aumenti stipendiali previsti dal contratto collettivo successivo alla cessazione del rapporto - che, quindi, in quel momento non erano certo "in godimento" e che tali aumenti non furono comunque mai percepiti dal dipendente, gli aumenti stessi non sono computabili nell'indennità di buonuscita. Con l'ulteriore conseguenza che, se anche risultasse che i contraenti avessero voluto l'immediato conseguimento di tutti gli aumenti al momento della stipulazione del contratto ovvero avessero espressamente pattuito il loro integrale computo nell'indennità di buonuscita -,la previsione contrattuale non poteva alterare la regola, stabilita dalla legge, della corrispondenza tra contributi versati e misura della prestazione. -In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso IV come dinanzi proposto deve essere integralmente respinto. Non sussistono le condizioni - data la mancata costituzione la parte intimata - per una pronunzia sulle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso, in Roma, il giorno 3 luglio 2002. II Presidente Il Consigliere estensore Dr. S tenson chanelle 15 'IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, A ELLIERE R O C