Sentenza 17 ottobre 2000
Massime • 1
In ipotesi di reato commesso da un seminfermo di mente va comunque accertata la sussistenza dell'elemento psicologico, atteso che quest'ultimo non è incompatibile con il vizio parziale di mente, residuando pur sempre, anche nello status di imputabilità diminuita, la capacità di intendere e di volere, la cui diminuzione può avere rilevanza nei reati a dolo specifico, ma non in quelli caratterizzati dal dolo generico.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/10/2000, n. 9202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9202 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUIGI D'ASARO Presidente del 17/10/2000
Dott. ORESTE CIAMPA Consigliere SENTENZA
Dott. BRUNO OLIVA Consigliere N. 1628
Dott. STEFANO MONACI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ANTONIO S. AGRÒ Consigliere N. 21269/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da VA SI, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 18.2.2000. Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Oreste CIAMPA.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Luigi CIAMPOLI, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Udito il difensore Avv. Viviano TROMBINI del Foro di Milano. La CORTE osserva:
VA SI ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 18.2.2000, con la quale veniva confermata la condanna alla pena di mesi sei di reclusione e alla misura della libertà vigilata per il periodo di un anno in sostituzione del ricovero in casa di cura e custodia, irrogatagli, nel giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 20.10.1998, riconosciuta la diminuente di cui all'art.89 cod. pen., concesse le attenuanti generiche ed applicata la diminuente del rito di cui all'art. 442 cod. proc. pen., per il reato continuato di maltrattamenti in famiglia in danno dei genitori PI ST e AT DE, in esso unificato il reato continuato di lesioni personali in danno della madre.
Deduce i seguenti motivi di doglianza: a) violazione dell'art. 572 cod. pen. in punto di ipotizzabilità e attribuibilità del reato,
caratterizzato dalla volontà di maltrattare abitualmente e volontariamente i familiari, a persona che, affetta da gravi problemi di natura psichica, agiva sotto la spinta di impulsi esplosivi incontrollabili, secondo le risultanze cliniche della perizia assunta con le forme dello incidente probatorio;
b) erronea applicazione dell'art. 203 cod. pen. in punto di applicazione della misura di sicurezza in assenza di concreta pericolosità sociale sotto i profili dell'inattualità e improbabilità della condizione di disturbo psichico.
Il ricorso non merita accoglimento.
Il primo motivo è infondato.
Deve ritenersi integrare gli estremi del reato di cui all'articolo 572 cod. pen. "la sottoposizione dei familiari, ancorché non conviventi, ad atti di vessazione continui e tali da cagionare agli stessi sofferenze, privazioni, umiliazioni, che costituiscano fonte di uno stato di disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di esistenza. Ed invero, comportamenti abituali caratterizzati da una serie indeterminata di atti di molestia, di ingiuria, di minaccia e di danneggiamento, manifestano l'esistenza di un programma criminoso di cui i singoli episodi, da valutare unì tariamente, costituiscono l'espressione ed in cui il dolo si configura come volontà comprendente il complesso dei fatti e coincidente con il fine di rendere disagevole in sommo grado e per quanto possibile penosa l'esistenza dei familiari" (Cass., sez. VI, n. 3570, 18/03/1999, ric. Valente, rv. 213516). Tanto premesso, deve riaffermarsi che nel nostro sistema giuridico- penale il vizio parziale di mente non è incompatibile con l'elemento soggettivo del reato in quanto essi implicano due concetti operanti su piani diversi: l'uno riconduce alla imputabilità del soggetto, secondo la nozione fornita dallo art. 85 cod. pen. ossia a una condizione personale il cui contenuto è la capacità di intendere e di volere, l'altro al rapporto tra il volere del soggetto e un determinato atto preveduto dalla legge come reato;
consegue che il reato commesso da un seminfermo di mente non si sottrae all'indagine relativa all'elemento soggettivo per accertare se esso sia attribuibile alla sua volontà.
Ritenuto accertato l'elemento intenzionale del reato, risultante dalla volontà dell'agente e dalla rappresentazione dell'evento da parte del medesimo, la condizione di seminfermità mentale non obbliga il giudice ad alcuna particolare indagine sul dolo, ancor più in ipotesi di dolo generico, che non resta escluso dal vizio parziale di mente.
Infatti, nello status di imputabilità diminuita per vizio parziale di mente residua pur sempre - anche se scemata - la capacità di intendere e di volere, la cui diminuzione non postula un concetto di dolo diverso dall'art. 43 cod. pen. e può avere influenza nei reati qualificati da, peculiare dolo specifico, ma non in quelli caratterizzati dalla sufficienza del dolo generico. Definita la materialità del delitto, di cui all'art. 572 cod. pen., nella serie di atti lesivi dell'integrità fisica o della libertà o del decoro del soggetto passivo nei confronti del quale viene così posta in essere una condotta di sopraffazione sistematica tale da rendere particolarmente dolorosa la stessa convivenza, va riaffermato che l'elemento psichico richiesto, - il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo ad una serie di sofferenze fisiche e morali in modo continuo e abituale, in modo da lederne complessivamente la personalità, (rv. 209218, conf. 181768, 186015, 186275, 199478)-, si concretizza in modo unitario ed uniforme, in modo tale da evidenziare nell'agente una grave intenzione di avvilire e sopraffare la vittima e deve ricondurre ad unità i veri episodi di aggressione alla sfera morale e materiale di quest'ultima, pur non rilevando, data la natura abituale del reato, che durante il lasso di tempo considerato siano riscontrabili nella condotta dell'agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo, (rv. 205901). Esso, dovendo caratterizzarsi per l'intento di infliggere sofferenze fisiche e morali al soggetto passivo. è si unitario, in modo da non confondersi con la coscienza e volontà di ciascun frammento della condotta, ma non è necessario che scaturisca da uno specifico programma criminoso rigorosamente finalizzato alla realizzazione del risultato effettivamente raggiunto;
vale a dire, non occorre che debba essere fin dall'inizio presente una rappresentazione della serie degli episodi. Quel che la legge impone è solo che sussista la coscienza e volontà di commettere una serie di fatti lesivi della integrità fisica e della libertà o del decoro della persona offesa in modo abituale. Un intento, dunque, riferibile alla continuità del complesso e perfettamente compatibile con la struttura abituale del reato, attestata ad un comportamento che solo progressivamente è in grado di realizzare il risultato. La conseguenza è che il momento soggettivo che travalica le singole parti della condotta e che esprime il dolo del delitto di maltrattamenti può ben realizzarsi in modo graduale, venendo esso a costituire il dato unificatore di ciascuna delle componenti oggettive, (rv. 199478). Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha ritenuto motivatamente accertato l'elemento intenzionale del reato, risultante dalla volontà dell'agente e dalla rappresentazione dell'evento da parte del medesimo. Nè era tenuta, ritenendo l'imputato seminfermo di mente, - con giudizio di merito non suscettibile di verifica di legittimità, poiché la motivazione della decisione richiama gli elementi di giudizio peritale condivisi dal giudicante e indenni da errore sotto il profilo scientifico-, ad alcuna particolare indagine sul dolo richiesto, qui solo quello generico.
La Corte d'Appello, in proposito, ha applicato il principio interpretativo, prima già anticipato, secondo il quale nello status di imputabilità diminuita per vizio parziale di mente residua pur sempre - anche se scemata - la capacità di intendere e di volere, la cui diminuzione non postula un concetto di dolo diverso dall'art. 43 cod. pen. e può avere influenza nei reati qualificati da peculiare dolo specifico, ma non in quelli caratterizzati dalla sufficienza del dolo generico.
Quanto al secondo motivo di ricorso, relativo alla doglianza di erronea applicazione dell'art. 203 cod. pen. in punto di applicazione della misura di sicurezza in assenza di concreta pericolosità sociale sotto i profili dell'inattualità e improbabilità della condizione di disturbo psichico, deve ritenersi che l'imputato non vi abbia interesse, trattandosi di questione soggetta a permanente verifica in relazione alle effettive condizioni di salute mentale del prevenuto.
Invero, "le disposizioni che concernono la misura di sicurezza del ricovero in una casa di cura e custodia dell'imputato condannato per determinati delitti ad una pena diminuita per cagione di infermità psichica, impongono sempre - posteriormente alla sentenza della corte costituzionale n. 249/83 - di accertare la persistenza della pericolosità sociale, riferita al momento dell'applicazione della misura", (rv. 183149, ric. russo, 90/110 7, sez. II) Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e, condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2001